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Chi parcheggia abusivamente in condominio commette due reati

Chi mette in sosta la propria vettura nel cortile condominiale senza averne l'autorizzazione può essere denunciato per violazione di domicilio e invasione di terreni.
Avv. Mariano Acquaviva Avv. Mariano Acquaviva 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31700 del 20 luglio 2023, ha confermato la condanna per violazione di domicilio e per invasione di terreni o edifici a carico della persona che, senza permesso, era solita parcheggiare la propria vettura all'interno degli spazi condominiali. Analizziamo più attentamente la vicenda.

Parcheggio abusivo in condominio: fatto e decisione

L'imputato, inquilino di uno degli alloggi dell'edificio adibito a studio professionale, veniva tratto in giudizio per i reati di cui agli artt. 614 e 633 c.p., per aver costantemente parcheggiato la propria autovettura all'interno del cortile condominiale, nonostante l'amministratore gli avesse revocato l'autorizzazione.

Secondo i giudici di merito, nonostante l'intimazione ricevuta, l'imputato si ostinava a lasciare, per lunghe ore e quasi tutti i giorni, il suo veicolo all'interno dell'area condominiale.

Avverso la sentenza di condanna veniva proposto ricorso per Cassazione sulla scorta della seguente considerazione: nessuna violazione di domicilio si sarebbe potuta configurare occupando il cortile o qualsiasi altra parte comune, non essendo tali beni equiparabili alla "privata dimora" di cui parla l'art. 614 c.p.

Non è dello stesso avviso il Supremo consesso che, richiamando il suo costante orientamento, ha ritenuto di confermare la condanna a carico dell'imputato.

La Corte di Cassazione, rispetto al tema in argomento, ha infatti già avuto modo di affermare che i cortili e gli orti, destinati al servizio ed al completamento dei locali di abitazione, rientrano nel concetto di appartenenza di cui al primo comma dell'art. 614 c.p.; è quindi irrilevante, ai fini della sussistenza del reato previsto da tale norma, che le "appartenenze" siano di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni (Cass., sent. n, 7279 del 14 febbraio 1978).

Secondo il granitico orientamento degli ermellini, commette reato di violazione di domicilio chi si introduce, contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, nel cortile dell'edificio condominiale, rientrando il cortile nel concetto di "appartenenza" dell'abitazione (così Cass, sent. n. 7470 del 25 febbraio 1974).

È quindi legittima la condanna per i reati di violazione di domicilio e di invasione di terreni o edifici, atteso il raggiungimento della prova che l'imputato occupasse stabilmente, senza averne l'autorizzazione, il suolo condominiale, tenuto conto che il cortile e le altre aree comuni analoghe rientrano nella nozione di "appartenenza" di dimora privata di cui parla la legge.

Parcheggio abusivo in condominio: considerazioni conclusive

La sentenza in commento si pone nel solco già tracciato dal precedente insegnamento del giudice della legittimità.

Secondo le Sezioni Unite, infatti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione, che richiama, ai fini della nozione di "privata dimora", l'art. 614 c.p.), rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Cass., Sez. Un., sent. n. 31345 del 23 marzo 2017).

I precedenti sono peraltro numerosi. Sempre nel 2017 (sent. n. 13912 del 22 marzo), la Suprema Corte ha condannato un imputato che era entrato clandestinamente nel cortile della vicina e aveva smontato le tende sottostanti al suo balcone.

Sempre a proposito di parti comuni, secondo la Cassazione (sent. n. 8421/2020) i portoni di un condominio, avendo un rapporto di strumentalità con l'abitazione stessa, sono a tutti gli effetti "pertinenze" della privata dimora, e il loro furto è punito ai sensi dell'art. 624-bis c.p.

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E ancora: rientra nella nozione di "appartenenza" di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un'abitazione; commette pertanto il reato di violazione di domicilio, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo, chi si introduca all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condòmini, avente, come gli altri, diritto di escludere l'intruso (Cass., sent. n. 12751/1998).

Per ciò che concerne il reato di invasione di edifici o terreni, invece, non si registra significativa giurisprudenza al riguardo. Anzi, esistono precedenti che sembrano contraddire la pronuncia della Cassazione in commento.

Ad esempio, in passato la Suprema Corte ha stabilito che non integra il delitto di invasione di terreni o edifici la condotta consistente nel parcheggiare su spazi pubblici veicoli sormontati da insegne pubblicitarie, perché le vetture, seppure così equipaggiate, non perdono le caratteristiche di mezzi destinati alla circolazione (Cass., sent. n. 14042/2008).

Insomma: sul fatto che la sosta di un veicolo a motore possa integrare il reato di invasione di terreni o edifici altrui non pare ci sia la stessa unanimità di vedute che c'è con riferimento alla possibilità di commettere violazione di domicilio introducendosi, senza permesso, nelle parti condominiali.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 20 luglio 2023 n. 31700
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