Se esistono dei posti auto, in proprietà esclusiva o condominiale, questi possono essere utilizzati solamente per parcheggiare l'auto, ovvero i condòmini possono posizionarvi anche cicli e motocicli?
Affrontiamo la questione anche grazie alla richiesta che ci giunge da due nostri lettori. Questi i loro quesiti.
"Abito in un condominio di dieci unità immobiliari. Esiste un cortile ed in esso ognuno di noi ha un posto auto di sua esclusiva proprietà. Io vi parcheggio la moto, che preferisco tenere lì piuttosto che la macchina. Mi hanno detto che non posso, o auto o lo lascio vuoto. Ma è così?"
Questa la seconda domanda: "vivo in un condominio senza box o posti auto in proprietà esclusiva, ma ognuno di noi usa un posto auto nel cortile. Da un po' di tempo cinque o sei condòmini parcheggiano in quelli che consuetudinariamente utilizzano le loro moto e motorini.
Io mi chiedo: possiamo rivedere le modalità d'uso, in modo che restringendo lo spazio per le moro si crei almeno un paio di parcheggi, che possono essere comodi per tutti?"
Queste le domande: partiamo dall'uso delle cose comuni, dall'ultimo quesito, tornare poi sul primo.
Utilizzo delle aree comuni nel condominio
Partiamo dall'uso delle cose comuni.
La norma di riferimento è quella contenuta nel primo comma dell'art. 1102 c.c. - dettato in materia di comunione, ma applicabile al condominio negli edifici in ragione di quanto disposto dall'art. 1139 c.c. - a mente del quale tutti i condòmini possono fare uso dei beni comuni, purché ciò non sia d'intralcio al pari diritto degli altri condòmini, nonché non rechi pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità ed al decoro dell'edificio.
Come si applica concretamente questa norma?
Al riguardo è stato efficacemente affermato che è richiesto «un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, dovendo verificarsi - necessariamente alla stregua delle norme che disciplinano la comunione - che l'uso del bene comune da parte di ciascuno sia compatibile con i diritti degli altri (v. Cass. 30 maggio 2003 n. 8808; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4617; 24 giugno 2008 n. 17208; Cass. 9 giugno 2010 n. 13879). [...] In altri termini, l'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti (v. Cass. 1 agosto 2001 n. 10453; 14 aprile 2004 n. 7044; Cass. 6 novembre 2008 n. 26737; Cass. 18 marzo 2010 n. 6546)» (Cass. 21 dicembre 2011, n. 28025).
Ciò chiarito è utile comprendere come la presenza di motocicli impatti sulla materia della sicurezza in relazione alla prevenzione incendi
Motorini nel posto macchina in garage e prevenzione incendi
Come ha specificato la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero dell'Interno «i Comandi Provinciali nel rilasciare i Certificati di Prevenzione Incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1996 per gli autoveicoli; un'apposita clausola dovrà specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.
Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell'assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi».
Da questo punto di vista, dunque, certamente nulla osta a posizionare un motorino al posto dell'auto, anzi per ogni auto in meno posso essere parcheggiati 4 motorini.
Regole per l'uso dei posti auto condominiali
Diamo una dimensione specifica a queste affermazioni generali.
Posti auto condominiali: sappiamo che, cosi ci dice la giurisprudenza (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873), è legittima la delibera che, con le maggioranze di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c. disciplini l'uso delle cose comuni e nel caso di posti auto in condominio anche l'uso turnario se ciò serve a consentire il pari uso a tutti i condòmini.
Ad avviso di chi scrive, stabilire che una data zona comune possa essere utilizzata per la sosta di auto non impedisce a nessun condòmino di utilizzare il posto per la sosta di cicli e motocicli nel limite in cui ciò non impedisca il pari uso agli altri.
Ecco allora che, in caso di posti auto insufficienti, se l'assemblea ha votato l'utilizzazione turnaria, destinare un posto auto a sosta motociclo potrebbe essere considerato non conforme allo spirito della delibera nella misura in cui si possa garantire contemporanea presenza del motociclo e del condominio escluso in ragione del turno e sempre che la destinazione a sosta sia specificamente prevista per autovetture.
Posti auto modificati in posti di sosta per ciclomotori
Si può anche prevedere, come ipotizza il nostro lettore, una modifica del piano soste all'interno degli spazi comuni in modo da consentirne un più razionale sfruttamento. Una zona per la sosta di moto, motorini e biciclette e l'altra a disposizione delle auto.
Ciò sempre rispettando i criteri indicati dalla Cassazione (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873), ossia decidere al fine di garantire il pari uso, anche non contemporaneo, ma pur sempre paritario.
Posti auto in proprietà esclusiva
Diverso il discorso in relazione ai posti auto in proprietà esclusiva. A meno che questi non siano espressamente vincolati, per ragioni connesse alla destinazione o per misure di prevenzione e sicurezza all'esclusivo parcamento di autovetture, nulla osta alla possibilità di parcheggiarli.