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Azione possessoria a tutela della servitù di passo per accesso al posto auto, quali diritti?

Presupposti dell'azione possessoria, servitù di passo con mezzi e spazio di manovra.
Avv. Laura Cecchini 

Nei rapporti di vicinato tra due proprietà, le servitù di passo, pedonale e carrabile, sono oggetto di lunghe ed annose liti in ordine alle modalità e limiti di utilizzo.

Una fattispecie esemplificativa delle problematiche che interessano l'argomento è stata portata alla attenzione della Corte d'Appello di Genova (sentenza n. 87/2022).

In particolare le contestazioni che emergono nella ipotesi in esame, investono e coinvolgono i diritti di due proprietari di aree utilizzate per il parcheggio di auto per cui al fine di pervenire ad una corretta ed appropriata soluzione, come riconosciuto dai Giudici di seconde cure, è imprescindibile una attenta e minuziosa valutazione dello stato e condizione dei luoghi mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU).

Azione possessoria a tutela della servitù di passo per accesso al posto auto: La vicenda

La vertenza è insorta a seguito ed in occasione della avvenuta realizzazione di posti auto con apposizione di archetti metallici dissuasori che, di fatto, impedivano al proprietario del posto auto coperto l'accesso alla via pubblica, stante impraticabilità di eseguire le manovre necessarie per l'intervenuto restringimento dell'area antistante.

In ragione di tale interclusione ed impossibilità di fruizione del proprio posto auto la proprietaria ha promosso azione cautelare di spoglio ex art. 1168 c.c., per vedersi reintegrata nel possesso pacifico della servitù di passo nel tempo esercitata, all'uopo chiedendo la eliminazione dei tre posti auto eseguiti dal vicino e proprietario del fondo dominante.

Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda formulata a conclusione del giudizio di merito, qualificandola quale azione di spoglio, con conseguente condanna alla eliminazione dei posti auto segnati del vicino.

Avverso detta pronuncia è stata avanzata impugnazione in sede di appello, con la quale, la parte soccombente, tra più motivi, ha sostenuto (i) la decadenza dall'azione possessoria per mancato rispetto del termine annuale, (ii) la ingiustificata eliminazione di tutti i posti auto senza tener conto della situazione di fatto esistente, (iii) la illegittimità della sentenza laddove ha riconosciuto tutela alla proprietaria del posto auto coperto, privo del certificato di agibilità, motivo per cui non poteva essere utilizzato.

La Corte d'Appello, previa sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado, ha disposto l'espletamento di CTU il cui esito ha ravvisato l'opportunità di riformare la stessa, per le riflessioni in appresso illustrate in aderenza e rispondenza ad un congruo ed approfondito percorso logico-giuridico che non si esime da una compiuta ricostruzione dello stato dei luoghi.

Requisiti dell'azione possessoria

In via preliminare, appare prioritario analizzare la censura sollevata in relazione all'intervenuto decorso del termine di un anno per la proposizione dell'azione possessoria.

In proposito, è utile rammentare che l'art. 1168, comma I, c.c. è limpido nel prevedere che «Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo».

Sotto tale profilo, il ragionamento espresso dalla Corte d'Appello è inequivocabile nell'affermare che non può essere accolta la eccezione di decadenza e, quindi la richiesta pronuncia di inammissibilità del ricorso, in quanto ciò che rileva è il momento in cui è materialmente avvenuta la turbativa del possesso, ovvero si è manifestata la situazione inerente il fatto contestato.

Nella controversia de qua, tale circostanza non può ricondursi alla dichiarazione di inizio attività per la realizzazione dei posti auto, come sostenuto dall'appellante, non potendo configurare un mero progetto una molestia in concreto.

Nel caso, il momento temporale può essere, invece, individuato nella tracciatura dei posti auto - o meglio - con l'esecuzione delle opere in loco, considerato che solo con il loro compimento si può determinare la restrizione del diritto di passo in capo al proprietario del posto auto coperto, proprio in quanto hanno reso percettibile la lesione possessoria e le conseguenze che ne sarebbero derivate.

Assumere l'avvenuta decadenza dall'azione perché proposta dopo oltre un anno dalla presentazione delle pratiche burocratiche relative al compimento di lavori è palesemente errato.

Invero, non può dubitarsi che, solo con la tracciatura dei posti auto e l'apposizione dei dissuasori può essere ritenuto configurato un pregiudizio all'accesso ed alla effettuazione delle manovre da parte dell'appellato.

In tale ottica, vi è prova documentale dell'inizio della causa prima dell'anno dalla effettuazione dei posti auto.

Parimenti, la obiezione mossa in merito alla assenza del certificato di agibilità del posto auto coperto è circostanza estranea all'esercizio ed eventuale fondatezza della tutela possessoria invocata.

Sul punto, ciò che assume autorevolezza ed è dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda con cui si lamenta lo spoglio è esclusivamente la situazione di fatto di cui ci si duole, per cui alcuna incidenza, in questa prospettiva, può assumere la violazione della normativa dettata in tema di agibilità.

Differenza tra proprietà, detenzione e possesso

Accertamento dello stato dei luoghi

Fermo quanto sopra, in merito alla censura sulla errata ricostruzione dei fatti e dello stato dei luoghi, per la Corte d'Appello è concludente la risposta contenuta nella perizia resa in adempimento all'indagine affidata.

Dai rilievi svolti, è emerso, infatti, che al fine di consentire e garantire la servitù di passo e, quindi, l'ingresso e l'uscita dal posto auto coperto, compreso lo spazio di manovra, è sufficiente la eliminazione di uno dei tre posti auto dell'appellante e non di tutti, come diversamente stabilito dal Tribunale.

Come più volte osservato, ci sono cause la cui risoluzione non può avvenire in punto di solo diritto, poiché, in assenza di un accertamento peritale, soprattutto laddove - come per la questione trattata - sia necessario procedere a prove pratiche, non sarebbe possibile verificare l'esatta corrispondenza della situazione di fatto alla base delle contrapposte posizioni dalla parti esposte.

Alla luce delle risultanze assunte, la Corte d'Appello di Genova ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado condannando l'appellante alla eliminazione di un solo posto auto, come individuato dal CTU, ed alla refusione di due terzi delle spese e competenze legali dell'appellato in ragione della soccombenza.

Le azioni a difesa del possesso: azione di reintegrazione e azione di manutenzione

Sentenza
Scarica App. Genova 27 gennaio 2022 n.87
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