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Parcheggio selvaggio? Il condominio può installare liberamente i dissuasori

I dissuasori di parcheggio non incidono sull'assetto urbanistico se rimovibili e privi di opere murarie. Possono realizzarsi in regime di scia.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Il TAR Campania annulla il provvedimento di demolizione del Comune di paletti dissuasori posizionati dal condominio per delimitare un'area di parcheggio e preservarla dalla sosta selvaggia.

Modalità di installazione di paletti o altre tipologie di dissuasori per preservare spazi condominiali

Installazione dissuasori di parcheggio su posto auto in condominio

La questione. Il condominio installa una serie di paletti dissuasori del diametro di 10 cm. e altezza 1 mt., conficcandoli al suolo e fissandoli con un leggero strato di calcestruzzo, per delimitare un'area di pertinenza condominiale prospicente la pubblica via.

Lo scopo del posizionamento di questi manufatti è preservare l'area dal parcheggio selvaggio non autorizzato e dall'abbandono di rifiuti; tale intervento è stato eseguito dal condominio in regime di SCIA, così come previsto dall'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia).

Tuttavia, a seguito di controlli da parte della Polizia locale, il Comune emana un provvedimento di demolizione/rimozione dei suddetti dissuasori perché ritenuti abusivi, cioè installati senza il regolare permesso di costruire e incidenti negativamente sul paesaggio, come indicato nei termini del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), art. 146.

Il ricorso. Il condominio ricorre al Tribunale Amministrativo ponendo una serie di contestazioni in merito al provvedimento di demolizione. Secondo il ricorrente, l'opera eseguita in regime di SCIA, alla luce delle caratteristiche e delle dimensioni dello stesso, rientra nel campo di applicazione dell'art. 22 D.P.R. n. 380/2001cioè, tra quelli realizzabili con il regime semplificato della D.I.A., la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o la demolizione (art. 31 D.P.R. n. 380/2001) previste per interventi privi di permesso di costruire.

Ad argomentare la contestazione, infatti, si specifica che per l'installazione non è stata eseguita alcuna opera muraria significativa, che il loro posizionamento prevedeva un distanziamento tale da consentire un facile accesso pedonale all'area condominiale e che la loro funzione era limitata esclusivamente a dissuadere dalla sosta e dall'abbandono di rifiuti.

Nel complesso si trattava di un intervento finalizzato a delimitare la proprietà del condominio, facilmente rimovibile e, come tale, inidonea a incidere sull'assetto edilizio del territorio (non poteva neanche definirsi recinzione in quanto l'area restava liberamente accessibile a tutti, salvo che alle autovetture).

Anche la stessa incidenza negativa sul paesaggio espressa dal Comune, risultava del tutto immotivata dalla scarsa consistenza dell'opera, assolutamente di scarso impatto urbanistico e visivo.

In virtù delle suesposte ragioni, il TAR accoglie il ricorso del condominio e annulla il provvedimento comunale (TAR Campania, 5 marzo 2019, n. 1255).

I dissuasori di parcheggio. L 'installazione di questi dissuasori (sbarre, paletti, colonnine a blocchi, cordolature, cordoni, stalli per bici, ma anche fioriere integrate con altri sistemi di arredo urbano, ecc.) varia sulla base delle diverse esigenze, delle preesistenze, delle tipologie urbanistico-viarie, degli spazi da delimitare e anche del titolare/ente gestore degli stessi.

La loro installazione, soprattutto in aree pertinenziali, ha la primaria funzione di impedire la sosta di veicoli in determinati spazi e non comportano un significativo impatto visivo nè tanto meno una sostanziale modifica dell'assetto urbanistico; vengono innanzitutto impiegati per creare un vero e proprio impedimento materiale all'occupazione dello spazio, ma anche secondariamente per assolvere a funzioni accessorie quali la delimitazione di aree verdi, di spazi riservati, di zone pedonali o di aree di parcheggio, ecc..

Possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente.

Prerogativa essenziale però è la loro chiara visibilità, cosicchè da non creare possibili pericoli e/o impedimenti al transito pedonale (con particolare riguardo ai bambini) e al passaggio di carrozzine per disabili, un'altezza minima dal livello stradale e un adeguato spaziamento fra un elemento e l'altro (se posti in successione lungo un perimetro).

Il recente Glossario dell'Edilizia Libera ammette l'installazione di questi manufatti all'interno di aree pertinenziali di immobili, senza alcun titolo abilitativo (sempre però nel rispetto dei vincoli indicati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative di settore, in particolare la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004).

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