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Installazione di dissuasori contro la sosta di autovetture negli spazi condominiali. Analisi delle problematiche emerse a seguito di decisioni e regolamenti.

Modalità di installazione di paletti o altre tipologie di dissuasori per preservare spazi condominiali.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

È possibile installare paletti o altre tipologie di dissuasori per preservare spazi condominiali o aree prossime agli ingressi degli edifici dal parcheggio selvaggio o dall'abbandono di rifiuti, ma ogni soluzione è vincolata a fattori/regolamenti/normative differenti.

I dissuasori e la loro funzione. L'apposizione di manufatti quali sbarre, dissuasori, stalli per bici, ecc. nelle aree pertinenziali è oramai molto diffusa e le diverse tipologie (variabili per forme, dimensioni, materiali) sono spesso legate alle specifiche necessità e all'ambiente nel quale vanno ad inserirsi.

I dissuasori, ad esempio, sono dispositivi atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate e vengono impiegati principalmente per creare un impedimento materiale alla sosta, ma assolvono anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.

Sono in commercio in varie forme: paletti, colonnine a blocchi, cordolature, cordoni ma anche fioriere integrate con altri sistemi di arredo urbano; devono però essere ben visibili e non creare pericolo e impedimento al transito pedonale, pertanto garantire una certa altezza dal piano viabile e un corretto spaziamento fra un elemento e l'altro (se posti in successione).

Come ripartire le spese per l'installazione dei dissuasori di velocità

Come previsto dal recente Glossario dell'Edilizia Libera, la loro installazione all'interno di aree pertinenziali di immobili, è consentita senza alcun titolo abilitativo (sempre però nel rispetto dei vincoli indicati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative di settore, in particolare la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Le diverse pronunce. Come anticipato, l'installazione di questi dissuasori varia sulla base delle diverse esigenze, delle preesistenze, delle tipologie urbanistico-viarie, degli spazi da delimitare e anche del titolare/ente gestore degli stessi. In tal senso, una serie di pronunce ci consente di analizzare diversi casi in merito. Partiamo con la sentenza del TAR Campania (sez. III, n. 1255/99); il Tribunale ha accettato il ricorso del condominio che ha installato, a seguito di presentazione della SCIA, dei paletti (diametro 10 cm., altezza 1 mt.) per impedire il parcheggio selvaggio e l'abbandono di rifiuti, contro la condanna alla demolizione/rimozione del Comune.

Partendo dal presupposto che tale sanzione è consentita solo per le opere abusive prive di permesso di costruire (in tal caso la SCIA è sufficiente) e che dopo la posa in opera dei dissuasori l'area resta comunque accessibile ai pedoni, il Comune non può limitarsi a dichiarare le opere incidenti in modo permanente sull'assetto del territorio; trattasi di paletti alti appena 1 mt., facilmente rimovibili, che non incidono affatto in maniera negativa sull'assetto urbanistico e la loro installazione rientra nell'inserimento di elementi accessori (Testo Unico dell'Edilizia, ex art. 3, lett. c).

Tra l'altro, lo stesso Comune non contesta né la loro funzione di dissuadere dal parcheggio non autorizzato e dall'abbandono selvaggio di rifiuti, né tanto meno di rientrare in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico; non viene dunque dettagliata la motivazione per la quale sarebbero da considerarsi incidenti negativamente sull'assetto territoriale.

Parcheggio selvaggio in condominio. Si rischia il carcere

Altra sentenza è quella del TAR Toscana (sez. I, n. 423/18) che in merito all'installazione di dissuasori contro il parcheggio selvaggio, vede rovesciate le parti contrapposte.

In questo caso è il condominio a citare in giudizio il Comune per il silenzio-inadempimento messo in atto in merito alla richiesta di installare dei dissuasori sul marciapiede antistante l'ingresso dell'edificio; il parcheggio delle auto crea una vera e propria barriera architettonica che ostacola l'ingresso all'immobile, certificato tra l'altro, contro le barriere architettoniche interne.

Il Comune, che sulla base dei poteri concessigli dal codice della strada in termini di gestione della circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni in città, ha l'obbligo per lo meno di pronunciarsi sull'istanza del condominio, ricorre obiettando che nell'edificio non risultano residenti con difficoltà motorie.

Il TAR, dichiarando tale giustificazione non sufficiente, comprova tuttavia che l'ente comunale ha valutato fondate le difficoltà di accesso denunciate dal condominio e ha avviato un progetto di allargamento del marciapiede e l'installazione del divieto di sosta, ma senza dissuasori.

Un'altra sentenza, quella del TAR Piemonte (sez. II, n. 98/2019), che conferma l'uso legittimo, da parte del condominio, del cortile interno come parcheggio di veicoli dei proprietari/inquilini (il Comune ne aveva vietato tale utilizzo perché l'immobile rientra nel centro storico e dunque sottoposto a vincolo dai Beni culturali), obbliga tuttavia lo stesso condominio a non utilizzare paletti in ferro per delimitare l'area di sosta perché non adeguati all'acciottolato di pregio e dunque incompatibili con il decoro architettonico (come dichiarato dalla Soprintendenza), bensì prevedere elementi a terra come stalli o strisce dipinte.

Ancora, il TAR Campania (sez. I, n. 4280/15), condanna il Comune per non aver provveduto, dietro istanza del condominio, ad installare la segnaletica stradale (a partire dal divieto di sosta, come previsto dall'art. 37 del Codice della strada) e i paletti dissuasori autorizzati dal Ministero dei Trasporti da "utilizzare come impedimento materiale alla sosta abusiva" dei veicoli (come previsto dall'art. 42 del Codice della strada).

Il caso è stato sollevato per via della frequente impossibilità di transito agevole per le vetture condominiali a causa di parcheggi selvaggi in prossimità del passo carrabile; il Comune, in qualità di ente responsabile, deve obbligatoriamente vigilare sulle strade e sulle relative pertinenze in quanto proprietario delle infrastrutture e deve garantire "la destinazione pubblica e il pacifico utilizzo da parte degli utenti"; in caso contrario, può intervenire un funzionario dell'ufficio territoriale del governo indicato dal prefetto.

Infine, il TAR Sicilia (sez. II, sent. n. 1224/15), ha respinto il ricorso del condominio, confermando il provvedimento del Comune che ha disposto la demolizione delle opere (ritenute abusive), messe in atto dai proprietari: questi hanno installato paletti, catene e lucchetti per delimitare la porzione di strada adiacente al palazzo, chiusa su di un lato, rendendola a tutti gli effetti, proprietà esclusiva.

Il Comune ha stabilito che se pure la via è chiusa da un lato e non mette in comunicazione due pubbliche vie, è sufficiente l'apertura di un solo lato (che consente l'accesso da e per una strada pubblica) a renderla di uso pubblico e dunque a consentire il passaggio (a titolo di servitù) di una collettività di persone appartenenti a un gruppo territoriale.

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