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L'occupazione dello spazio comune di manovra determina il risarcimento del danno a favore del condominio

I millesimi e la planimetria allegata all'atto di compravendita rispetto alla piantina contenuta nel regolamento sono prevalenti per determinare l'effettiva estensione dell'area.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Il Condominio conveniva in giudizio Tizio e Caio (comproprietari pro indiviso dell'unita abitativa al piano primo con annessi cantina al piano primo sottostrada, contraddistinta dall'interno 2, e posto auto al piano terreno, contraddistinto dal n. 4 - a confine con posto auto n. 5, posto auto H e spazio di manovra), per far accertare la minor consistenza del suddetto posto auto rispetto allo spazio da loro di fatto abusivamente occupato e farli, quindi, condannare, in solido, al rilascio - siccome spazio comune di manovra - della porzione eccedente le dimensioni, secondo diritto, del posto medesimo, nonché al pagamento di un'indennità d'occupazione commisurata al valore locativo di detta porzione.

Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno resistito alle avverse domande, assumendo di occupare esattamente il posto auto loro spettante come da atto di acquisto e regolamento condominiale.

Il ragionamento del Tribunale. A seguito dell'istruttoria di causa, era emersa chiaramente l'occupazione abusiva di uno spazio comune. Invero, non v'era dubbio circa l'estensione di fatto di quello che i convenuti pretendevano essere il posto auto da loro illo tempore acquistato e che attualmente occupano: nella corrispondente porzione immobiliare oggetto (come l'appartamento e la cantina) dell'atto di compravendita, esattamente individuata in base alla descrizione obiettiva (con le cc.dd. "coerenze") e alle indicazioni topografico - catastali contenute e nell'atto medesimo e nella planimetria allegata, le estensioni dei posti auto in lunghezza dell'uno e dell'altro posto erano uguali; cioè, delle stesse dimensioni degli altri parcheggi.

Però, la rappresentazione grafica del posto auto allegata al regolamento di condominio era invece doppia. In proposito, secondo il Tribunale, le piante planimetriche, alle quali i contraenti fanno riferimento per la descrizione dell'immobile oggetto di compravendita, se allegate al contratto d'acquisto, sono indispensabili per ricostruire la reale volontà delle parti in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile e la raffigurazione grafica in planimetria.

Al giudice di merito, poi, toccherà ricostruire l'effettiva volontà dei contraenti in base all'esame del contratto, comprese le rappresentazioni grafiche allegate (cfr. Cass., 21 dicembre 2016, n. 26609).

Proprio attraverso l'analisi dei documenti, secondo il giudicante, a suffragare la tesi opposta è stato proprio lo stesso regolamento che attribuiva una specifica e diversa caratura millesimale a tutti i posti auto. Per meglio dire, tutte le indicazioni esaminate confluivano, dunque, nel senso di far risultare l'area in contestazione di dimensioni inferiori rispetto a quelle, maggiori, pretese degli odierni convenuti.

Per tali motivi, è stata anche accolta la domanda d'indennità per il danno c.d. in re ipsa che l'amministratore condominiale e senz'altro legittimato a richiedere nei confronti dell'autore dell'opera [o dell'occupazione] denunciata; una simile azione, infatti, essendo diretta al mantenimento dell'integrità materiale dell'area condominiale, stravolta dalla nuova costruzione [o, comunque, sottratta al libero uso e godimento dei condomini], rientra nel novero degli atti conservativi di cui al menzionato art. 1130 c.c. (Cass., 22 marzo 2013, n. 7327).

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 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale Roma, 9 maggio 2019, n. 9714
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