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Valore legale delle planimetrie allegate al contratto di vendita

Planimetrie allegate al contratto di vendita.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Quale valore legale attribuire alle planimetrie allegate ai contratti di compravendita di immobili?

La questione è molto importante (ed interessante), in quanto la loro allegazioni unitamente alle modalità di citazione può essere dirimente rispetto a contrasti sull'oggetto della compravendita.

In una sentenza resa dalla Corte di Cassazione, la n. 26609, depositata in cancelleria il 21 dicembre 2016, si ribadisce con chiarezza quello che è il valore da attribuirsi alle planimetrie, riaffermando come le stesse debbano essere considerate.

Il caso. Un ente comunale acquistava da un costruttore un intero edificio, eccezion fatta per due unità immobiliari che il venditore si riservava e che poi successivamente cedeva ad altri.

Successivamente il Comune chiudeva una parte dei portici per realizzare unità immobiliari: i condòmini non ci stavano e rivendicano la natura condominiale dei portici chiedevano la riduzione in pristino dello stato dei luoghi: insomma le nuove unità immobiliari dovevano essere eliminate.

Il giudizio di primo grado li vedeva soccombere, ma la Corte di appello gli ha dato ragione: quel portico era condominiale senza alcun ombra di dubbio.

Tale, infatti, risultava dal contratto di cessione intercorsi tra il Comune ed il costruttore ed in particolare dalle planimetrie allegate al predetto contratto.

Da qui la conclusione della vertenza davanti ai giudici di piazza Cavour. Conclusione favorevole ai condòmini e contraria al Comune.

Si legge nella sentenza che "le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto.

Nella specie la corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto - con accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione (cfr. Cass. 12594/13)" (Cass. 21 dicembre 2016 n. 26609).

In pratica aiutare la descrizione dello stato dei luoghi con l'allegazione di una planimetria è fatto possibile e che consente di dare a quell'elaborato valore dirimente nel caso di contrasti sulle cose oggetto di compravendita o comunque di elemento utile a valutare che cosa si sia inteso vendere nel caso di imprecisa o poco chiara descrizione letterale dello stato dei luoghi.

Nel caso risolto dalla Corte di Cassazione, che s'è limitata a confermare il giusto ragionamento contenuto nella sentenza di appello impugnata, non si ponevano dubbi sul fatto che il portico fosse condominiale, sia perché così espressamente nominato nel contratto e sia perché così chiaramente individuato anche graficamente nella planimetria allegato al medesimo documento.

Proprietà delle scale di accesso ad un'unità immobiliare e valore probatorio delle planimetrie catastali

Sentenza
Scarica Cass. 21 dicembre 2016 n. 26609

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ROBYA
ROBYA 22-12-2016 14:32:40

Buongiorno.
Ho acquistato un appartamento in un palazzo da 3 anni e 3 anni fa è cambiato anche l'amministratore di condominio. Il vecchio amministratore non aveva pagato le ritenute d'acconto per delle prestazioni ricevute. Chi deve pagare le spese della cartella Equitalia ricevuta e per le ritenute d'acconto (in base ai millesimi) per tale inadempienza? io (nuovo proprietario) o il precedente? Tengo a sottolineare che ho una dichiarazione del precedente proprietario che attesta che qualsiasi spesa riferita al periodo precedente al mio acquisto, è a carico suo. Il nuovo amministratore può rifarsi sul precedente per l'errore commesso nella tenuta della contabilità del condominio?
Grazie

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Corrado Curci
Corrado Curci 22-12-2016 16:05:32

Bisogna accertare se nella contabilità dell'esercizio/esercizi al quale si riferiscono le ritenute tali spese erano state inserite o meno. Se erano correttamente inserite l'amministratore in carica all'epoca dovrebbe sostenere le spese per il versamento della ritenuta e le spese accessorie; se le ritenute non erano state incluse nella contabilità allora saranno a carico del condominio gli importi relativi e le sanzioni, interessi e spese accessorie a carico dell'amministratore inadempiente. Se il condominio dovesse pagare qualcosa, come nell'ultima ipotesi, allora tale importo dovrebbe essere a carico del precedente proprietario e non del nuovo subentrato successivamente.

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ROBYA
ROBYA 22-12-2016 17:12:42

Grazie Corrado Curci.
Ma a quale articolo di legge potrei appellarmi? Il nuovo amministratore, sta chiedendo a me (nuovo proprietario) la quota parte a copertura della cartella equitalia.

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Mario
Mario 02-02-2017 10:05:35

Nella corretta amministrazione,si deve indicare ciò che è stato già pagato e cosa dovrà essere ancora saldato. Ciò detto chi vende dovrebbe presentare all'acquirente la dichiarazione dell'amministratore dove si evidenzia che è in regola coi pagamenti. Comunque sia, è buona regola far inserire sempre al notaio la clausola di rivalsa per tutelarsi qualora venissero fuori dei costi non ancora emersi però riferiti a riconteggi o esiti di contenzioso del passato.
La regola: il nuovo amministratore addebita correttamente al nuovo proprietario le vecchie spese e questi si può rivalere sul venditore in sede di causa civile (però deve dimostrare che non rientrava già nei patti di compravendita, vedi rogito)

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Rita
Rita 06-03-2017 09:16:00

Buongiorno, in riferimento al valore legale delle planimetria, avrei un quesito prima di imbattermi in una battaglia persa.
ho acquistato un immobile dotato, come indicato sull'atto e sulla planimetria allegata, di una serra solare o serra bioclimatica, in realtà consultando un tecnico specializzato a seguito di alcuni miei dubbi sull'efficienza energetica della serra, costui mi conferma che il locale non è conforme alla dichiarazione, NON E' una serra bioclimatica essendo dotata di serramenti e vetri non coibentati. posso rivalermi sul costruttore?

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Mario
Mario 06-03-2017 11:17:35

1. per quanto riguarda il nuovo amministratore, questo chiede le spese anche arretrate, sempre tutto all'ultimo proprietario.
2. per quanto riguarda il nuovo proprietario, bisogna vedere come si è tutelato nei riguardi del venditore, nel rogito a fronte di pagamenti dovuti ed arretrati. Ci possono essere molti distinguo.
3. se esistono le condizioni il nuovo proprietario può chiedere gli arretrati al vecchio e se non ci riesce può fargli causa, semprechè non ci sia stata la liberatoria del vecchio ammnistratore. In questo caso tutto si complica perchè entra di mezzo anche il vecchio amministratore se ha fatto dichiarazioni false.

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Mario
Mario 06-03-2017 11:24:15

il notaio si limita a redigere un atto con la volontà delle parti e si limita alla verifica formale dell'autenticità dei documenti consegnati, ma non ha la competenza per stabilire se quanto in essi riportato è vero o falso.Se si hanno dubbi sulla veridicità della pianta catastale, certificazione energetica, certificazioni CE, sicurezze degli impianti elettrici, idraulici, bisogna indagare prima dl rogito con un professionista terzo.

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Raffaele
Raffaele 22-06-2019 12:10:14

Ho acquistato 20 anni fa un alloggio con planimetria reale allegata all'atto ma quella depositata in Comune era diversa. Com'è possibile che un documento con valore "da osservare e far osservare" come citato sull'atto di compravendita, non costituisca valore legale, secondo quanto affermato da un architetto?
La ringrazio. Inoltre, volendo disporre della mia porzione di tetto condominiale (150 millesimi di proprietà). posso procedere comunicando, come ho letto varie affermazioni o devo sottoporlo a delibera dei condomini, consapevole che un condomino per principio si oppone al progetto? Grazie mo.

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Raffaele
Raffaele 22-06-2019 12:10:14

Ho acquistato 20 anni fa un alloggio con planimetria reale allegata all'atto ma quella depositata in Comune era diversa. Com'è possibile che un documento con valore "da osservare e far osservare" come citato sull'atto di compravendita, non costituisca valore legale, secondo quanto affermato da un architetto?
La ringrazio. Inoltre, volendo disporre della mia porzione di tetto condominiale (150 millesimi di proprietà). posso procedere comunicando, come ho letto varie affermazioni o devo sottoporlo a delibera dei condomini, consapevole che un condomino per principio si oppone al progetto? Grazie mo.

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