La vicenda. L'assemblea di condominio delibera a maggioranza la suddivisione dell'area parcheggio in otto posti auto in parti uguali. Successivamente, a distanza di un paio danni, l'assemblea ha deliberato di non confermare la ripartizione in otto parcheggi uguali, riducendo l'area dei due parcheggi sottostanti al muro in modo da consentire ad uno dei condomini di parcheggiare, saltuariamente il suo camper, usufruendo di uno spazio molto più ampio (pari circa a 7 mt) rispetto a quello dei restanti posti auto, così riducendo di fatto il numero di posti auto da otto a sei.
Con una terza delibera l'assemblea all'unanimità ha deciso, però, di confermare la suddivisione del parcheggio in otto posti auto di uguali dimensioni e delibera di mettere all'ordine del giorno della successiva assemblea l'assegnazione dei posti auto tramite sorteggio.
Nel corso della quarta assemblea, però, l'assemblea torna sui suoi passi decidendo di non confermare la suddivisione del parcheggio in otto posti auto uguali.
La sentenza. I condomini, a tal punto, impugnano la delibera che, anziché confermare la ripartizione del parcheggio in otto posti auto (corrispondente al numero dei condomini) di uguali dimensioni, li ha ridotti a sei consentendo ad uno dei condomini di avere un posto di dimensioni doppie che avrebbe consentito il parcheggio del camper. (Il condomino che compra un'auto troppo grande non può chiedere la rassegnazione dei posti auto:
A sostegno dell'impugnazione i condomini attori deducono che la delibera è stata adottata in violazione dell'art. 1102 del codice civile norma secondo la quale ogni condomino ha il diritto di servirsi della cosa comune senza impedire agli altri condomini di farne pari uso, mentre al secondo comma la stessa norma sancisce il divieto di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti.
La sentenza del Tribunale di La Spezia ha accolto i motivi di impugnazione stabilendo che effettivamente la delibera impugnata è affetta da violazione di legge ponendosi in aperto contrasto con il principio previsto dalla norma appena citata (Tribunale La Spezia, 8.6.2018, n. 446).
Nel caso di specie, precisa il provvedimento, proprio l'eliminazione delle strisce di delimitazione, decisa dalla delibera impugnata, consentirebbe di fatto l'assegnazione di un posto auto doppio ad uno dei condomini pregiudicando il diritto degli altri condomini di godere del proprio posto auto.
Continua [...]