Il condomino, anche se affetto da gravi handicap, non può chiedere al condominio l'assegnazione esclusiva del godimento del posto auto e, se l'ente ha già provveduto a riservare i posti auto destinati ai disabili residenti e non, ed ad eseguire le opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, non può più pretendere nient'altro. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2456 del 22.11.2016
La tutela del diritto di accesso agli edifici privati ai soggetti portatori di handicap. La legge n. 13/1989 prevede l'obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche e attua un principio di solidarietà sociale che persegue finalità di carattere pubblicistico in quanto impone l'eliminazione di impedimenti che precludono il pieno esercizio della libertà individuale di tali soggetti.
Per quanto riguarda il libero accesso negli spazi condominiali la legge n.13/1989, all'art. 2, riconosce al condomino la possibilità, per l'abbattimento delle barriere nei fabbricati realizzati in epoca anteriore all' entrata in vigore di tale legge, due distinte forme di tutela:
1)la richiesta scritta all'assemblea affinché provveda all'approvazione di innovazioni finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche [1];
2) inoltre, in caso di inerzia di tale, il condomino potrà provvedere in via sussidiaria a sua cura e spese alla realizzazione delle opere indicate dalla stessa norma della legge n. 13/1989. [2]
Questa è la procedura tipica prevista dalla legge per la realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in quegli edifici non in regola con le prescrizioni di legge, ma nella prassi, si sa, possono verificarsi situazione particolari che impongono qualche valutazione interpretativa.
Ad esempio quando un soggetto è affetto da gravi handicap (cecità, difficoltà di deambulazione), può chiedere al condominio l'assegnazione del godimento esclusivo del posto auto e la realizzazione di uno stallo di sosta ad uso esclusivo oppure no?
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