Spesso per la condivisione di aree di parcheggio nei cortili nascono accesi conflitti aventi ad oggetto il diritto o meno di parcheggiare in base ad una presunta proprietà esclusiva del cortile.
In assenza di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva del cortile in capo ad un condomino, gli altri possono continuare a parcheggiare o devono subire passivamente l'insipienza degli inquilini più arroganti?
La vicenda. Tizio e Caio, assumendo di essere nudi proprietari di alcuni immobili ubicati in un edificio composto anche da cortile ciascuno per i rispettivi millesimi di proprietà, citano in giudizio Mevio e Sempronio che dal 1997 impediscono di parcheggiare i propri veicoli nel cortile nella convinzione di essere proprietari esclusivi dello stesso.
Pertanto gli istanti (Tizio e Caio) chiedono di accertare la comproprietà del cortile condominiale, con condanna dei convenuti (Mevio e Sempronio) alla restituzione della propria quota di cortile ed al risarcimento dei danni sopportati per non aver potuto usufruire, per oltre un ventennio, del cortile.
I convenuti hanno contestato tale assunto eccependo di essere proprietari esclusivi del cortile in virtù di atto pubblico di acquisto dell'immobile di loro proprietà risalente agli anni ottanta.
La sentenza. La domanda degli attori è stata parzialmente accolta, mentre è stata respinta la domanda di risarcimento del danno. La quarta sezione civile del tribunale di S. Maria Capua Vetere ha accertato, infatti, la natura condominiale del cortile e, quindi, la sua appartenenza in comune e pro indiviso a tutti i proprietari degli immobili del fabbricato. (Tribunale di S. Maria Capua Vetere, IV sez. civ., 11.5.2018 n. 1652)
Il Giudicante, però, prima di pronunciarsi sulle richieste degli attori, ripercorre il contributo univoco e costante della giurisprudenza che, sulla scia del principio sancito dall'art. 1117 del codice civile che annovera il cortile fra le parti comuni, "ha affermato che l'individuazione delle parti comuni risultante dall'art. 1117 c.c. può essere superata dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari"(cfr. anche Cass. n. 18218/04, Cass. n. 10700/03, Cass. n. 11391/02).
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