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Nulla la delibera che trasforma il cortile condominiale in parcheggio

Una delibera condominiale non può disporre la trasformazione di un cortile in parcheggio impedendo, di fatto, ai condomini l'accesso ai box.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. I proprietari di un immobile ubicato in un edificio condominiale impugnano la delibera dell'ente di gestione chiedendo che ne sia dichiarata la nullità considerato che con la stessa l'ente di gestione ha disposto la trasformazione del cortile condominiale in parcheggio, fissando i criteri di assegnazione ai singoli condomini e stabilendo l'istituzione di un fondo spesa per l'adeguamento dell'area cortilizia alla nuova destinazione.

A sostegno dell'impugnazione gli attori hanno dedotto l'illegittimità della delibera impugnata poiché disponeva un'innovazione suscettibile di arrecare pregiudizio alla sicurezza del fabbricato rendendo talune parti inservibili all'uso del singolo condomino.

La sentenza. Il giudice della sezione civile del Tribunale di Brindisi ha dichiarato fondati i motivi a fondamento dell'impugnazione della delibera condominiale. (Tribunale di Brindisi, 19.6.2018, n. 973)

Maggioranze per trasformare il cortile condominiale in parcheggio

Osserva il Giudicante come, nel caso di specie, la delibera impugnata, nel disporre la trasformazione del cortile in parcheggio condominiale, integra una innovazione in quanto comporta il mutamento della originaria destinazione del bene comune (cortile) la cui destinazione a parcheggio non è mai stata formalizzata in un valido ed efficace regolamento condominiale non essendovi quindi né una disposizione regolamentare né una valida delibera assembleare " che abbia impresso all' area una specifica destinazione d'uso diversa da quella cortilizia di pertinenza".

Evidenzia a tal riguardo il provvedimento che non trova riscontro la tesi del condominio secondo cui la destinazione dell'area in questione a parcheggio si evinca dal regolamento di un vicino e distinto condominio.

(in tema di maggioranze necessarie per la trasformazione del cortile in parcheggio vedasi: www.condominioweb.com/trasformare-cortile-in-parcheggio.13671)

La sentenza, tralasciando si soffermarsi sull'applicabilità del regolamento di ente di gestione distinto rispetto al condominio convenuto, ha evidenziato che "la destinazione a parcheggio del cortile comune prevista nel citato regolamento non può in ogni caso ritenersi valida ed opponibile agli odierni attori poiché, non essendo l'atto stato trascritto nei registri immobiliari, sarebbe necessario che il regolamento quantomeno risulti richiamato o menzionato nel titolo di acquisto dell'unità abitativa.

Ricorrendo detta condizione, infatti, il regolamento può ritenersi conosciuto o accettato dall'acquirente."

In particolare, quindi, nel caso di specie dal titolo di acquisto in forza del quale gli attori sono divenuti proprietari del loro appartamento contiene esclusivamente un riferimento generico al rispetto di norme, obblighi, patti e restrizioni derivanti dalla legge e dal regolamento condominiale ove esistente.

A tal proposito la sentenza evidenzia che il richiamo generico ad un eventuale regolamento non soddisfa in alcun modo "il requisito della specificità necessario per dimostrare che gli acquirenti fossero a conoscenza, al momento dell'acquisto dell'immobile, della esistenza del regolamento del 1988 e che ne abbiano accettato il contenuto".

(La trasformazione del cortile in parcheggio è un'innovazione www.condominioweb.com/unarea-condominiale-in-parcheggio.11569)

Pertanto non essendovi alcun prova che l'area condominiale scoperta sia stata originariamente destinata a parcheggio, è evidente che deve considerarsi illegittima la delibera di sistemazione dei posti auto perché ostacola non solo gli attori, ma anche gli altri condomini, nell'accesso al posto auto.

In conclusione, quindi, essendo la delibera impugnata illegittima all'ente di gestione non resta altro che pagare le spese di giudizio.

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Brindisi, 19.6.2018, n. 973
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