Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Tutela del possesso: entro quale termine deve essere esercitata l'azione in giudizio?

Azioni poste a tutela del possesso della proprietà e degli altri diritti reali minori.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

Le azioni poste a tutela del possesso della proprietà e degli altri diritti reali minori, tra cui la servitù di veduta sul fondo confinante il proprio appartamento condominiale, devono essere esercitata entro il termine di un anno, pena l'inammissibilità.

Gli istituti. L'ordinamento appresta una peculiare tutela al possesso che, ai sensi dell'art. 1140 c.c., può essere definito come quell'insieme di comportamenti tipici che il proprietario o il titolare di un diritto reale minore (usufrutto, uso, abitazione, servitù ecc.) manifesta nei confronti di un determinato bene, a prescindere dalla titolarità effettiva del diritto stesso, la quale influisce solamente sulla buona o mala fede del possessore, ma non sull'esistenza stessa del possesso.

Ad esempio, il titolare di una servitù di passaggio possiede il diritto compiendo ripetutamente l'attraversamento del fondo; il titolare dell'usufrutto di un'autovettura utilizzandola in modo esclusivo, occupandosi della manutenzione e pagando il bollo.

In entrambi i casi, pertanto, il possesso esiste a prescindere dalla corrispondente servitù o usufrutto, e fino a quando non viene accertata la titolarità del diritto è meritevole di tutela.

Gli strumenti previsti dal codice sono l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., che pone rimedio alla sottrazione del possesso della cosa, recuperandola e ripristinando la situazione compromessa, e quella di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c., avente lo scopo di prevenire il temuto spoglio del bene bloccando quei comportamenti che ne turbano il possesso.

Pertanto, la finalità della legge è tutelare una situazione di fatto sul presupposto che il possessore sia legittimato a essere tale.

Infine - venendo al caso di specie - le azioni possessorie sono spesso utilizzate per difendere le situazioni connesse al diritto di veduta ex artt. 905 e segg. c.c., che costituisce una declinazione del diritto di servitù e consiste nella facoltà di affacciarsi dal proprio immobile e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente il fondo confinante.

Limitazioni e pesi da servitù in condominio: l'indennità di asservimento

La vicenda. Un condomino si duole che il vicino abbia agganciato sul muro perimetrale, a ridosso della soletta del proprio balcone, una tettoia metallica a supporto di una tendina che, sporgendo rispetto alla verticale dei balconi condominiali, priva il ricorrente della veduta in appiombo, ossia della possibilità di guardare in direzione del sottostante giardino.

Per tale motivo, egli esercita l'azione di manutenzione ex art. 1168 c.c. chiedendo l'immediata rimozione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi, così da reintegrare il ricorrente nel pieno possesso della servitù di veduta in appiombo.

Si costituisce in giudizio il resistente eccependo, in via pregiudiziale, la tardività dell'azione poiché la tettoia stata montata a febbraio del 2016, e non, come sostenuto da controparte, nel successivo mese di dicembre.

La sentenza. La decisione del Tribunale ruota attorno a tale circostanza (Trib. Catania, decreto n.2295/2018).

L'azione di reintegrazione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di un anno dal sofferto spoglio o dalla scoperta del medesimo ove realizzato in maniera clandestina; l'azione di manutenzione invece entro un anno dalla turbativa oppure dal giorno in cui è cessata la violenza o la clandestinità.

Ebbene, partendo dal presupposto che il ricorso debba essere riqualificato ai sensi dell'art. 1170 c.c. "vertendosi più propriamente in materia di manutenzione del possesso e non di reintegrazione", il Giudice lo ritiene inammissibile per tardivo rispetto alla turbativa iniziata nel febbraio del 2016.

In tal senso depone l'istruttoria orale, rispetto alla quale "se le dichiarazioni al riguardo rese dai testi-informatori escussi in atti su rispettiva indicazione di parte ricorrente e di parte resistente si appalesano bensì (Ça va sans dire…) contraddittorie - quanto in particolare riferito dal teste-informatore ____ (l'unico peraltro - si noti - tra i testi-informatori escussi estraneo alla collettività condominiale, e della cui attendibilità non v'è neanche ad altro riguardo motivo di dubitare) - vale a dire di avere, nella sua qualità di fabbro ferraio, realizzato nella propri officina in ____ e quindi assemblato sui luoghi la tettoia de qua nel febbraio di quel 2016 - trova, tuttavia, significativa conferma già nella data del prodotto D.d.t. la cui sottoscrizione detto ____ riconosceva (in uno a quella della ricevuta di pagamento, datata 14.12.2016, del prezzo della fornitura), e trova ancor più probante riscontro nel testo della lettera raccomandata del 12.7.2016, a firma del Legale della _____ ", con cui è stata contestata proprio l'installazione della tettoia.

Dal che, si ribadisce, l'accoglimento dell'eccezione di tardività.

Gli spazi vuoti del solaio a chi appartengono?

  1. in evidenza

Dello stesso argomento