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Le azioni a difesa del possesso: azione di reintegrazione e azione di manutenzione

I presupposti delle azioni possessorie, le differenze e la tutela in giudizio del possesso.
Avv. Simona Lucianelli 

Le azioni possessorie possono definirsi i rimedi processuali tipici a tutela del possesso; oggetto della tutela è pertanto quella particolare relazione di fatto con la cosa "che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale" (secondo la definizione codicistica dettata dall'art. 1140 c.c.).

Presupposto delle azioni possessorie e della tutela che esse apprestano è pertanto la distinzione tra possesso inteso come semplice esercizio del potere di fatto sulla cosa e diritto sostanziale sul quale, di norma, il possesso si fonda.

Le azioni possessorie previste dal Codice Civile sono l'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.) e l'azione di manutenzione (art. 1170 c.c.), oltre a quelle da esperire in via preventiva, ovverosia le azioni di nuova opera e di danno temuto, i cui titolari sono il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento e il possessore.

L'ordinanza in oggetto approfondisce il caso in cui un Giudice si trova a valutare una situazione di fatto i cui elementi non corrispondono alla relativa azione possessoria.

Azione di reintegra e azione di manutenzione: il caso

I ricorrenti sono proprietari ciascuno di un'unità immobiliare sita all'interno di un fabbricato costruito dalla società resistente oltre trent'anni prima; quest'ultima ha mantenuto la proprietà di una parte del terreno sito dietro al fabbricato, costituendo una servitù di passaggio, di affaccio e di veduta in favore dei ricorrenti e ha destinato una parte del terreno in questione a parcheggio, attribuendo a ciascun proprietario di unità immobiliare il diritto di parcheggiare il proprio veicolo nell'area oggetto del giudizio.

Trascorsi trent'anni, la società proprietaria del fondo ha dapprima tracciato sull'asfalto delle strisce segnaletiche di posti macchina e il mese successivo ha delimitato ciascun posto-auto cementando al suolo i paletti.

I proprietari delle unità immobiliari hanno quindi convenuto in giudizio la società resistente chiedendo la reintegra nel possesso dell'area, nonché il ripristino dello status quo ante dei luoghi di causa a cura e spese della società.

Quest'ultima si è costituita in giudizio e ha affermato di non aver commesso alcuno spoglio posto che la servitù di passaggio è rimasta integra anche a seguito della delimitazione dei posteggi; ha altresì precisato che la nuova sistemazione dell'area consente, in ogni caso, il passaggio carrabile sufficiente per tutti i mezzi di trasporto.

La decisione del Tribunale di Bari

A seguito dell'istruttoria svolta, il Giudice ha stabilito la fondatezza del ricorso ma attraverso una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella indicata dai ricorrenti.

Infatti, il Tribunale ha ritenuto provata la condotta limitativa del potere di fatto sull'area oggetto di causa da parte della società resistente ma ha inquadrato la vicenda non come spoglio, bensì come molestia, secondo il disposto dell'art. 1170 c.c..

Il Giudice di primo grado ha infatti considerato, in primis, la struttura del diritto di parcheggio, la quale "è configurabile come un diritto di godere di un'area dedicata alla fermata, sosta e rimessa di un veicolo" nonché le modalità concrete di esercizio di tale diritto.

Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno infatti dichiarato di continuare ad accedere all'area e a parcheggiare i propri veicoli, almeno in parte e seppur con limitazioni.

È risultato dunque provato sia l'elemento oggettivo della molestia, poiché i ricorrenti sono stati di fatto privati dell'utilizzo di parte del piazzale, nel senso che è stato reso loro più difficoltoso parcheggiare, servirsi dell'area di manovra e concedere il potere di parcheggio a terzi estranei, sia l'elemento soggettivo, in quanto la resistente era ben conscia di limitare il potere di fatto sulla cosa e ha realizzato la condotta di delimitare l'area proprio al fine di limitare le possibilità di parcheggio.

Nessuno spoglio però si è configurato in quanto i ricorrenti hanno continuato a detenere il possesso del bene e l'azione non si è verificata in modo occulto o violento, presupposti indispensabili ai fini dell'azione di reintegrazione.

La società resistente è stata dunque condannata alla rimozione della segnaletica orizzontale e verticale insistente sul fondo.

Il principio di diritto e la differenza tra le due azioni possessorie

L'azione di manutenzione, ai sensi dell'art. 1170 c.c., è esperibile quando la molestia o la turbativa causino una qualsiasi ingerenza sulla cosa oggetto del possesso che determini una modificazione del possesso altrui o ne renda più disagevole l'esercizio.

L'azione è deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'inizio della turbativa ed è esperibile se il possesso da tutelare dura da oltre un anno, in modo continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente; qualora il possesso sia stato acquisito in modo violento o clandestino, l'azione può esercitarsi se è decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Al contrario, l'azione di reintegrazione presuppone che il possessore che sia stato, violentemente od occultamente, spogliato del possesso di una cosa mobile o immobile, ai sensi degli artt. 1168-1169 c.c.

Tutela del possesso: entro quale termine deve essere esercitata l'azione in giudizio?

Rapporto tra azione di reintegrazione ed azione di manutenzione

Le azioni possessorie di reintegrazione e di manutenzione non sono cumulabili fra loro, nel senso che la medesima situazione di fatto, considerata in tutte le sue componenti, non può dare luogo ad entrambe le forme di tutela.

Sono, tuttavia, sempre proponibili simultaneamente, in via alternativa fra loro, essendo poi compito del giudice qualificare esattamente la situazione di fatto prospettatagli dalla parte istante ed individuare il rimedio giuridico più adeguato.

Il Giudice può qualificare i fatti come mere turbative e non come spoglio, poiché l'azione di reintegrazione comprende quella di manutenzione, costituendo la semplice turbativa un minus rispetto alla privazione totale del possesso (Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2015, n. 7480, Trib. Roma, 14.04.2020, n. 6051).

Al contrario, qualora venga proposta la sola azione di manutenzione, il Giudice non potrà tutelare la parte secondo quanto previsto dall'azione di reintegrazione, poiché l'accoglimento di misure ripristinatorie travalicherebbero la richiesta di cessazione della turbativa.

Che cosa si deve intendere per turbativa nel possesso

Sentenza
Scarica TRIBUNALE DI BARI n. 17945 del 15/11/2021
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