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Anche l'omessa riparazione del cancello di accesso al condominio può rappresentare una turbativa nel possesso

Installazione del cancello automatico e turbativa di possesso.
Avv. Paolo Accoti 

Può essere considerata molestia ovvero turbativa nel legittimo godimento del bene condominiale, anche l'omessa manutenzione (riparazione) del cancello automatico di accesso alla strada condominiale che, in quanto tale, legittima il condominio compossessore ad avviare lo speciale procedimento possessorio di manutenzione nel possesso ex art. 1170 c.c.

Cosi la Corte di Cassazione, Sez. VI, con l'ordinanza n. 13079, pubblicata in data 23.06.2016, definisce la vicenda giudiziaria con la quale alcuni condòmini si lagnavano dell'installazione di un cancelloautomatico di accesso alla “stradella condominiale”, chiedendo al contempo la manutenzione del possesso da essi esercitato sull'anzidetto bene.

La domanda dei ricorrenti in primo grado veniva rigettata e, a seguito dell'interposto gravame, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, concedeva la tutela possessoria ritenendo, tuttavia, che la turbativa del possesso non derivasse tanto dall'installazione del cancello automatico quanto dalla omessa riparazione dello stesso, pertanto, condannava il resistente a ristabilire la funzionalità del cancello automatico nonché a consegnare il relativo telecomando.

Dinanzi alla Suprema Corte il soccombente chiedeva la cassazione della sentenza, perché, a suo dire, la Corte di merito avrebbe violato e falsamente applicato gli artt. 1168 e 1170 c.c., in mancanza di una effettiva volontà di spogliare i condòmini dal possesso del bene (animus spoliandi).

Il Giudice di legittimità, ritenendo manifestamente inammissibile il ricorso, decidere di provvedere in camera di consiglio con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. e, a seguito della proposta di definizione del giudizio avanzata dal relatore, ex art. 380 bis c.p.c., aderisce alla stessa statuendo che il ricorso:

appare manifestamente infondato, in quanto, per un verso, l'accertamento dell'esistenza dell'animus turbandi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione (Sez.

U, Sentenza n. 9871 del 22/11/1994, Rv. 488758), e, per altro verso, la condotta di turbativa del possesso può consistere anche in una condotta omissiva (Sez. 2, Sentenza n. 2343 del 28/06/1969, Rv. 341769), purché sia in grado di determinare la molestia possessoria, secondo l'apprezzamento in fatto del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità (nel caso di specie, i giudici di appello hanno legittimamente ritenuto che la condotta omissiva dovesse essere valutata unitamente alla precedente condotta commissiva, costituita dalla installazione del cancello)”.

Per completezza, ricordiamo come la giurisprudenza formatasi in materia di tutela del compossesso, ha ritenuto che tra le facoltà del comproprietario, che ha sempre il diritto di chiudere il proprio fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c., rientra anche l'installazione di un cancello o di qualsiasi altra chiusura sul passaggio comune, tuttavia, è necessaria la consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce l'altrui pari uso (Tribunale di Salerno, 14.09.2010), ed invero, l'installazione di un cancello su un passaggio comune, con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, configura un atto compiuto nell'esercizio del diritto di apportare alla cosa comune modifiche necessarie per il suo miglioramento in quanto non impedisce l'altrui pari uso e, come tale, non può essere considerata come spoglio né come turbativa o molestia del compossesso degli altri proprietari (Tribunale di Genova 22.02.2008) senza, tuttavia, dimenticare come, costituisce atto di turbativa, tutelabile con l'azione di manutenzione, qualsiasi comportamento che ponga in essere una innovazione della cosa comune comportante una modificazione delle concrete modalità di utilizzazione del bene, tale da limitare, in misura apprezzabile, le facoltà del suo godimento (Cass. civ. Sez. II, 17.10.2006, n. 22227).

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A tal proposito, ad esempio, è stato ritenuto che costituisce turbativa del possesso la condotta del comproprietario, consistente nell'occupazione - mediante il parcheggio della propria autovettura - di una porzione del cortile comune in modo da impedire ad altro comproprietario di fare accesso o di uscire dalla rispettiva area di sosta (Cass. civ. Sez. II, 23.05.2016, n. 10624).

Per quanto concerne infine l'aspetto propriamente procedurale, occorre ricordare come, ai sensi dell'artt. 1168 e 1170 c.c., le azioni cautelari possessorie di reintegrazione e manutenzione del possesso devono essere avviate entro un anno, rispettivamente, dal sofferto spoglio ovvero dalla molestia nel possesso, decorso il quale si può accedere alla tutela giudiziale esclusivamente nelle vie ordinarie.

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STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI

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