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Posto auto sempre garantito anche per il disabile-condòmino inabile alla guida

I disabili hanno diritto al posto auto personalizzato in prossimità della propria abitazione (in condominio)
Avv. Gianluca Ludovici - Foro di Rieti 

Pronuncia particolarmente interessante per le tematiche del condominio, anche se indirettamente e con provenienza da organo giurisdizionale inusuale per le problematiche afferenti gli enti di gestione, è quella resa dal T.A.R. Lazio in data 18.07.2019, n. 9556.

Parcheggiare sullo stallo degli invalidi è reato

Il Giudice Amministrativo di primo grado del Lazio è stato investito della particolare questione della previsione e della personalizzazione di un posto auto riservato a condòmino disabile dinanzi l'abitazione di quest'ultimo, quindi, dinanzi all'edificio in condominio in cui si trovava la propria unità immobiliare; la giurisdizione amministrativa, pertanto, veniva in rilievo nel caso di specie a fronte della consueta giurisdizione ordinaria, in ragione del fatto che il condomino disabile, in assenza di posti auto condominiali ovvero di garages ed autorimesse accessorie rispetto alla propria abitazione [1], reclamava la destinazione ad personam in proprio favore di un posto auto sottostante o limitrofo all'edificio in cui abitava ed insistente sulla pubblica via, tanto da avere come proprio legittimo contraddittore il Comune di Roma Capitale.

Più precisamente, in data 22.09.2006, il Corpo di Polizia Municipale di Roma acquisiva la richiesta, presentata da un soggetto disabile affetto da cecità (e, dunque, logicamente privo della patente di guida) di un posto auto riservato a disabile: con Determinazione Dirigenziale in data 12.10.2006, veniva istituita, quindi, come richiesto, in prossimità del civico dell'edificio in condominio in questione, un'area riservata alla sosta di un autoveicolo al servizio di persona disabile a tempo indeterminato.

Soggetto affetto da gravi handicap ed assegnazione del posto auto in condominio

In data 01.12.2006 il condòmino disabile avanzava istanza per la personalizzazione del posto realizzato presso l'abitazione dello stesso, ma con nota in data 29.12.2006, il Corpo di Polizia Municipale comunicava il diniego della indicata istanza per mancanza dei requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 381 D.P.R. 495/1992 punto 5, così come modificato dal D.P.R. 610 del 16.09.1996.

Contro tale provvedimento ricorreva, quindi, dinanzi al T.A.R. Lazio il soggetto disabile, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato e, nella sostanza, per l'accertamento della fondatezza delle proprie ragioni ovvero per ottenere il riconoscimento del proprio buon diritto a vedersi riservato un posto auto nei pressi della propria abitazione, anche se privo delle condizioni per condurre personalmente un autoveicolo.

Il Tribunale Amministrativo romano, esaminata la vicenda sia con riferimento all'aspetto fattuale, sia con riguardo al profilo di interpretazione delle norme applicabili al caso di specie, riteneva come il disabile ricorrente fosse "non vedente, per cui il richiesto requisito del possesso della patente di guida, quale condizione per il rilascio della concessione personalizzata", risultava "assolutamente illogico e contraddittorio, nonché, all'evidenza, discriminatorio, comportando una situazione di palese disparità di trattamento tra le persone disabili, assolutamente non giustificata, né normativamente prevista", in quanto la mera disamina delle previsioni normative, nei termini di cui al combinato disposto espresso dagli artt. 188 D.Lgs. 285/1992, 381 D.P.R. n. 495/1992 e 28 della Legge n. 104/1992, consentiva di affermare che la personalizzazione dei parcheggi era riservata alle persone con disabilità a prescindere dal possesso del titolo di guida [2].

Occorre precisare che il testo dell'articolo de quo in passato prevedeva che per la concessione del cosiddetto parcheggio ad personam fosse necessario che il titolare del contrassegno fosse abilitato alla guida e disponesse di un'autovettura; attualmente, invece, l'art. 381 Regolamento Codice della Strada è stato modificato dal D.P.R. in data 30.07.2012, n. 151 e la norma in questione afferma espressamente che: "nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne.

Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".

La disposizione in commento chiarisce, quindi, come ai fini della concessione del parcheggio personalmente riservato al disabile occorra che concorrano le seguenti condizioni: a) il disabile sia già in possesso di un valido contrassegno per invalidi, che spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e alle persone non vedenti, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo;

b) non vi sia spazio di sosta privato accessibile o fruibile, la qual cosa vuol dire che, come già affermato in giurisprudenza di merito e richiamata nella nota 1) del presente scritto, è necessario che il condominio non garantisca spazi per la sosta e/o per il parcheggio in proprietà comune ovvero che il condòmino non abbia altri garages o autorimesse private;

c) il parcheggio si trovi in zona ad alta intensità di traffico, circostanza da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione comunale.

A ben vedere, dunque, il Giudice Amministrativo laziale interpreta la norma nel senso di dare esclusiva rilevanza (ai fini del soddisfacimento dell'interesse oggetto della controversia) allo "status" di disabile, introducendo in diritto quanto non espresso, ma sottinteso nella disposizione in esame, ovvero che la titolarità del permesso di guida in capo al soggetto disabile richiedente il posto auto personale non sia requisito indispensabile per godere ed esercitare il diritto al parcheggio ad personam dinanzi o nei pressi della propria abitazione (in condominio).

In altre parole, se l'art. 381 Regolamento Codice della Strada richiede per il posto auto personalizzato per disabili la sola preventiva titolarità del contrassegno per invalidi e se tale documento può essere senza impedimenti rilasciato anche a coloro che non hanno il permesso di guida o addirittura la disponibilità di un automezzo, allora è evidente che a conclusione di questo sillogismo si debba correttamente ritenere sul piano logico e sul piano giuridico che il disabile non debba necessariamente essere titolare di patente o di altro titolo che lo autorizzi alla guida.

Ogni considerazione contraria sarebbe, infatti, non solo incoerente sul piano dell'ermeneutica della legge, ma anche illogica per quanto riguarda l'applicazione pratica, poiché è assolutamente evidente come il disabile non vedente, a differenza degli altri disabili, sia per definizione e per la peculiarità della propria patologia, soggetto inabile a condurre autoveicoli e, quindi, inidoneo a godere di permesso di guida; se si ritenesse necessario, pertanto, il requisito della titolarità della patente, si creerebbe una chiara discriminazione tra gli appartenenti alla medesima categoria di soggetti, in piena ed incontestabile violazione degli artt. 2 e 3 Cost., che sanciscono e tutelano il rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, nonché il principio di solidarietà tra i cittadini facenti parte dell'ordinamento giuridico.

Tutto ciò senza contare che anche il disabile non vedente, seppur privo di patente o inabile alla guida, può avvalersi di accompagnatori e conduttori di autoveicoli che abbiano per conto del primo necessità di usufruire di un posto auto dinanzi o nei pressi della abitazione di tale disabile.

La recente pronuncia del T.A.R. Lazio, in conclusione, afferma un principio di stringente logica, non solo giuridica, garantendo a tutti i disabili, alle condizioni sin qui rievocate, il diritto al posto auto personalizzato in prossimità della propria abitazione (in condominio), senza necessità di preventivo permesso di guida o di disponibilità di un autoveicolo.


[1] Cfr. al riguardo Trib. Civ. Roma, decreto in data 27.07.2013, in Condominioweb, 2013, con cui si afferma il principio in virtù del quale: "Non può trovare accoglimento la domanda proposta nei confronti del condominio dalla singola proprietaria disabile per ottenere il riconoscimento di un parcheggio riservato nel cortile comune, se nel cortile medesimo vi è comunque la possibilità di trovare parcheggio, nonostante l'assenza di meccanismi di turnazione tra i singoli condomini"

[2] Cfr. T.A.R. Lazio, sentenza in data 18.07.2019, n. 9556 in www.giustiziaamministrativa.it

T.A.R. 18 luglio 2019 n. 9556

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