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L'eliminazione delle barriere architettoniche nella Legge di Bilancio 2022: il trionfo del principio di solidarietà

Le novità contenute nella Legge di Bilancio 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Giuseppe Bordolli - Responsabile scientifico Condominioweb 

Negli ultimi anni si è affermata la tesi secondo cui le condizioni di handicap fisico in cui versa il condomino, che lo rendono non autosufficiente e costretto a muoversi con l'ausilio di mezzi di supporto, impongono di coniugare il concetto di normale tollerabilità con il principio di solidarietà (art.2 Cost.) e di funzione sociale della proprietà (art.42 Cost.); in altre parole, si è sostenuto con maggior forza la necessità di un bilanciamento tra il maggior sacrificio riferibile al soggetto disabile (che è impedito nell'utilizzazione delle scale condominiali) e il rispetto alla limitazione di godimento delle parti comuni derivante ai singoli condomini dall'installazione dell'ascensore.

In coerenza con la necessità di rispettare e valorizzare il principio di solidarietà, la giurisprudenza è arrivata ad affermare che le disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche costituiscono norme imperative ed inderogabili, direttamente attuative degli artt. 32 e 42 Cost.

Principio di solidarietà e ruolo del legislatore

Anche il legislatore è stato influenzato dall'affermarsi del principio di solidarietà. A conferma di quanto sopra bisogna ricordare che l'art. 10 della L. n. 120/20, comma 3, ha introdotto importanti modifiche alla legge n. 13 del 1989; in particolare all'articolo 2, comma 1, sono stati aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.

Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile»; b) l'articolo 8 è abrogato. Le nuove precisazioni normative implicano, in primo luogo, che se l'assemblea delibera un'opera per rimuovere le barriere architettoniche, la decisione non potrà essere considerata come un'innovazione voluttuaria al fine di non partecipare alla spesa.

Inoltre la lesione del decoro architettonico, nonché l'inservibilità delle parti comuni per l'uso ed il godimento anche di un solo condomino, hanno perso rilievo perché, con specifico riguardo alle innovazioni concernenti la rimozione di barriere architettoniche, il legislatore ha rimosso questi limiti previsti dal codice civile e non occorre più verificare la legittimità delle delibere alla luce di questi parametri.

Unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, rimane allora solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (Trib. Milano 20 luglio 2021, n. 6312).

Tale considerazione vale sia per gli ascensori installati dopo una delibera assembleare sia per quelli installati dal singolo condomino (art 1102 c.c.).

Del resto sempre nell'art. 10 della L. n. 120/20, comma 3, viene precisato che ciascun condomino può realizzare, a proprie spese, ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 c.c.

La norma sulle barriere architettoniche negli edifici privati si applica anche a favore degli anziani

Le novità fiscali dopo la Legge di Bilancio 2022: il trionfo del principio di solidarietà

A seguito dell'articolo 1, comma 66, lettera d), della Legge 30/12/2020 n. 178, è stato modificato l'articolo 119 del Decreto Rilancio, 2 comma, secondo cui attualmente nel caso in cui il condominio realizzi almeno uno dei c.d. lavori trainanti (ad esempio un cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) è possibile beneficiare della maxi detrazione del 110% per quegli interventi - da considerare trainati - finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire come lavori "trainati" del superbonus 110% anche se effettuate congiuntamente ai lavori "trainanti" previsti per il sismabonus (art. 33, comma 1, Decreto Semplificazioni bis - D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108). A tale proposito occorre affermare che la Legge di bilancio 2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021) ha riallineato le scadenze dei lavori trainanti con quelle dei lavori trainati.

Inoltre ha introdotto una detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

In caso di sostituzione dell'impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo che non può essere superiore a determinate soglie. In particolare i limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all'interno degli edifici: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accessi esterni autonomi; 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In ogni caso, ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Barriere architettoniche in condominio e uso delle parti comuni

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