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Superbonus del 110% anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche

La legge di Bilancio estende, quale intervento trainato, la detrazione del 110% all'installazione di ascensori.
Redazione 

Il superbonus del 110%, grazie ad un inciso aggiunto al secondo comma dell'art. 119 d.l. Rilancio si estende anche all'installazione di ascensori ed in generale agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

La legge di Bilancio, legge 30 dicembre 2020 n. 178 (GU Serie Generale n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46), modificando in più punti l'art. 119 del decreto Rilancio ha inserito tra gli interventi trainati, questa novità.

In sostanza dal 30 dicembre scorso e fino al termine di fruizione del superbonus chi fa eseguire assieme ad uno degli interventi trainanti opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche (intervento trainato) beneficerà della detrazione del 110% anche per quest'opera.

Interventi trainanti e trainati, che vuol dire?

Ci sono interventi che usufruiscono della detrazione del 110% se rispettano determinati requisiti.

Si tratta delle opere di efficientamento energetico indicate dall'art. 119, primo comma, d.l. Rilancio, nonché quelle di riduzione del rischio sismico normate dal quarto comma del medesimo articolo.

Si tratta di interventi per i quali si può godere sempre e comunque, se rispettano i requisiti richiesti, del superbonus del 110% (fino alla sua esistenza).

Altri interventi, quelli indicati dal secondo comma dell'art. 119 d.l. Rilancio possono godere della detrazione del 110% se eseguiti congiuntamente a quelli indicati nel succitato primo comma dello stesso articolo.

Tale combinazione ha fatto sì che si parlasse di interventi trainanti (primo comma) e interventi trainati (tra i quali rientrano quelli del secondo comma).

È stato specificato e chiarito che le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nell'intervallo di tempo rientrante tra inizio e fine degli interventi trainati.

Eliminazione delle barriere architettoniche e superbonus del 110%

La legge di Bilancio, si diceva, intervenendo anche sul citato testo del secondo comma dell'art. 119 d.l. Rilancio ha specificato che, a condizione d'eseguire gli interventi insieme ad almeno uno dei così detti trainanti, il superbonus del 110% si estende anche «agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».

Cosa dice la norma citata?

Barriere architettoniche in condominio e uso delle parti comuni

La lettera e) dell'art. 16-bis d.p.r. n. 917/1986 recita: interventi «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

Rammentiamo che il superbonus del 110% si applica alle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Il comma 8-bis dell'art. 119, ha specificato che per gli interventi eseguite da condòmini e persone fisiche che agiscono al di fuori della propria attività lavorativa, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

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