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Privacy e pratiche per abbattimento delle barriere architettoniche: alcuni consigli pratici per l'amministratore di condominio

Ecco come si deve comportare l'amministratore quando svolge una pratica relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa privacy.
Avv. Carlo Pikler - Privacy and Legal Advice 2018 Srl 
19 Set, 2019

A seguito della riforma dell'art. 1120 c.c. derivata dalla nuova formulazione prevista dalla L. 220/2012, si legge che: " I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni".

Il ruolo dell'amministratore di condominio per l'abbattimento delle barriere architettoniche

La formulazione del secondo comma dell'art 1120 c.c. richiede la maggioranza dei condomini indicata al secondo comma dell'art 1136 c.c., al n. 1) (ovvero maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio), anche per: "n. 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche.

L'esigenza di abbattere le barriere architettoniche presenti all'interno di un Condominio, implica la presa di coscienza da parte del Condominio, amministratore compreso, di problematiche attinenti alla salute di uno o più condomini.

La definizione di " dati relativi alla salute" è contenuta nell'art. 4 GDPR al n. 15) "sono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute".

L'INAIL chiarisce quanto riportato dal Glossario dell'Edilizia Libera in tema di superamento delle barriere architettoniche

Questa tipologia di dati, nel regolamento Europeo 16/679, vengono definiti "dati particolari", ovvero che necessitano di una tutela maggiore rispetto ai dati personali, definiti nel medesimo articolo 4 come quelle informazioni che in maniera diretta o indiretta ci riconducono ad una persona fisica individuata o, comunque, individuabile.

Il GDPR prevede per il trattamento di categorie particolari di dati personali una disciplina specifica, infatti l'art. 9 del GDPR al primo comma vieta il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona salve le eccezioni elencate al secondo comma del medesimo articolo, quali, tra le altre, il consenso specifico ed espresso.

Per esperire le attività necessarie all'esecuzione delle pratiche per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per poter raccogliere la documentazione medica o comunque anche solo trattare informazioni che riconducono allo stato di salute di un condomino, l'amministratore per conto del Condominio titolare del trattamento, deve necessariamente mettere a disposizione di questi l'informativa avente tutte le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 13 del GDPR, nella quale si evidenzia la finalità specifica del trattamento (tutte le attività connesse della pratica per l'abbattimento delle barriere architettoniche), seguita dal consenso specifico ed espresso da parte del soggetto interessato ex art. 9 co. 2 lett. a).

Ma informativa e consenso sono elementi indispensabili ma non sufficienti.

L'art. 30 del Regolamento UE 16/679, prevede tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di trattamento.

Questo non è nient'altro che un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare Condominio e, dall'amministratore sia nella sua veste di responsabile del trattamento, sia quale titolare autonomo del trattamento.

Il registro delle attività dei trattamenti, deve essere messo a disposizione in caso di eventuali controlli e/o ispezioni ed è uno dei principali elementi a dimostrazione dell'Accountability, principio cardine del GDPR, in quanto deve essere lo strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione.

Secondo il Garante, illuminante nelle FAQ sul Registro delle attività di trattamento del 08/10/2018, https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento sono tenuti all'obbligo di redazione del registro: "qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali"

Per organizzazione ai sensi dell'art. 30 n. 5, secondo il Garante, rientra, tra l'altro:"- il Condominio ove tratti "categorie particolari di dati" (es. delibere per interventi volti al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. n. 13/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all'interno dei locali condominiali)". Questo registro, quindi, dovrà essere intestato direttamente al Condominio titolare del trattamento. E se il registro non lo si fa trovare cosa si rischia? Le sanzioni abnormi previste dal GDPR in capo al Condominio, il quale poi ben potrà agire sul negligente amministratore.

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