Il fatto. Un Condominio era a richiedere alla competente amministrazione comunale il rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione degli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (installazione di un ascensore e ballatoio per la discesa al piano), atteso che tra i condomini vi era un soggetto portatore di handicap. Poiché l'immobile era sottoposto a specifica tutela culturale, il Comune trasmetteva l'istanza alla competente Sovrintendenza per i Beni architettonici e ambientali per il rilascio del parere necessario.
La Sovrintendenza, tuttavia, assentiva alla realizzazione dell'ascensore, ma si opponeva alla realizzazione del ballatoio necessario per la discesa al piano. Di identico tenore, era, dunque, anche la conseguente autorizzazione comunale.
Nonostante l'assenza dell'autorizzazione comunale necessaria alla realizzazione del ballatoio, però, il Condominio eseguiva tutti gli interventi edilizi.
Solo a distanza di anni, il Condominio richiedeva il rilascio di un'autorizzazione edilizia in sanatoria per la realizzazione del ballatoio predetto. Autorizzazione in sanatoria che veniva negata in ragione dell'abuso compiuto.
Il Condominio, dunque, adiva in primo grado il TAR Napoli, che ne accoglieva le istanze e annullava i provvedimenti comunali di diniego. Il Comune, allora, proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato.
Anche in tale sede, tuttavia, veniva confermata l'illegittimità del provvedimento di diniego per l'insufficiente motivazione addotta in ordine al serio pregiudizio che avrebbe potuto subire l'immobile vincolato.
Le questioni giuridiche. La sentenza in commento si inserisce nel panorama giurisprudenziale di pronunce in tema di bilanciamento di interessi tra tutela del patrimonio culturale ed esigenze di eliminazione delle barriere architettoniche.
L'installazione di ascensore ed il superamento di barriere architettoniche in Condominio Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge n. 13/1989, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
Ai sensi e per gli effetti di tale legge, infatti, gli edifici privati devono prevedere accorgimenti tecnici idonei a garantire l'accesso ai piani superiori al primo per le persone con disabilità, da realizzarsi anche mediante l'installazione di un ascensore.
Il legislatore, intenzionato ad eliminare del tutto, o, quantomeno, ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione, ha previsto che la realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche soggiacesse ad una disciplina derogatoria rispetto agli ordinari interventi edilizi: da un lato, infatti, le opere necessarie possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi; dall'altro, possono incidere anche su beni sottoposti a vincolo culturale, in deroga ai limiti previsti.
Barriere architettoniche ed immobili sottoposti a tutela. Ai sensi dell'art.4 l. n. 13/1989, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, come detto, possono essere effettuati anche su edifici sottoposti a vincolo come beni culturali.
In tal caso, tuttavia, è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza per i beni culturali, cui spetta l'esercizio delle funzioni di tutela.
L'autorizzazione, però, dovrà essere rilasciata anche qualora si dovesse riconoscere la possibilità di pregiudizio al bene tutelato per il suo particolare valore paesaggistico o storico-artistico, tenuto conto del rilievo sociale che assumono le opere necessarie ad eliminare le barriere architettoniche, purché tale pregiudizio non sia serio e quindi non comprometta in modo rilevante il bene tutelato: il legislatore, infatti, nel bilanciamento degli interessi in gioco, inerenti da una parte alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale e dall'altra alla salvaguardia dei diritti alla salute ed al normale svolgimento della vita di relazione e socializzazione dei soggetti in minorate condizioni fisiche - espressamente tutelati dagli artt. 3, comma 2, e 32 della Costituzione -, ha inteso dare prevalenza ai menzionati diritti della persona relegando il diniego dell'autorizzazione ai soli casi di accertato e motivato serio pregiudizio del bene vincolato.
Per concludere. Atteso che non vige alcun principio di superabilità e derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti a tutela del patrimonio culturale, il legislatore ha ritenuto prevalenti gli interessi connessi alla realizzazione di interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici così da ritenere, in linea di massima, sempre ammessa la concessione dei titoli edilizi idonei, fatti salvi i casi, che dovranno essere adeguatamente motivati dall'amministrazione, nei quali non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
La massima L'amministrazione comunale deve rilasciare gli appositi titoli edilizi necessari per la realizzazione di interventi volti al superamento delle barriere architettoniche (es. installazione di ascensore) anche laddove gli immobili siano oggetto di specifica tutela culturale. Ai sensi della legge n. 13/1989, il rigetto dell'istanza presentata dovrà essere, se del caso, puntualmente e analiticamente motivato in ordine al serio pregiudizio che potrà subire l'immobile vincolato.(Consiglio di Stato sentenza n. 355/2020).