Colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli, superbonus e Legge di Bilancio 2021
La Legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) ha apportato una serie di novità alla normativa del superbonus, tra cui quelle riguardanti la detrazione per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici; quello in parola è infatti uno dei c.d. interventi trainati del superbonus.
Andiamo con ordine ripassando cosa prevedevano le norme prima della Legge di Bilancio e, quindi, vedendo quali sono oggi le novità.
Colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli e superbonus
Come noto oramai a molti, il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) all'art. 119 ha introdotto il c.d. superbonus, la detrazione al 110% per l'esecuzione di specifici interventi, di riqualificazione energetica (di isolamento termico sulle superfici che interessano l'involucro dell'edificio e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) o rientranti nel sismabonus; si tratta degli interventi detti trainanti in virtù del fatto che, qualora siano eseguiti, è possibile abbinarvi la detrazione al 110 anche per altri interventi, detti appunto trainati.
Tra gli interventi trainati abbiamo quello di cui ci occupiamo qui e cioè appunto l'installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Colonnine per la ricarica elettrica delle auto e superbonus nel Decreto Rilancio
Vediamo dunque cosa prevedeva in proposito il Decreto Rilancio prima dell'avvento della Legge di Bilancio.
Ecco il testo del co.8 dell'art. 119: "8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo."
Sostanzialmente, come possiamo facilmente notare, si trattava di un rimando ad una norma già esistente, con le sole modifiche relative alla percentuale della detrazione ed al numero delle quote annuali, il tutto subordinato alla condizione che l'intervento fosse abbinato ad un intervento trainante di efficientamento energetico (non sismabonus, quindi).
L'art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, richiamato dalla norma, esiste infatti dal 2019 (è stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2019) e prevede che: "1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 3.
La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile."
Tali norme dunque, richiamate dal Decreto Rilancio, valevano anche per il superbonus, con le particolarità suindicate.
Colonnine per la ricarica elettrica delle auto e superbonus dopo la Legge di Bilancio
A seguito della Legge di Bilancio 2021, il comma 8 dell'art. 119 è stato riscritto.
Ecco il testo: "8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.
L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare".
Le modifiche di rilievo rispetto a prima sono più di una: abbiamo la specificazione dell'ambito temporale delle spese agevolate, che prima infatti non era indicato e il dato a disposizione era da un lato quanto previsto dalla norma dell'art. 16-ter (che oggi resta il 31 dicembre 2021) e, dall'altro lato, secondo quanto affermato dal D.M. sui requisiti tecnici del 6 agosto 2020 (anche se con riferimento all'ecobonus) e ripreso dalle Circolari dell'AdE (anche per le colonnine elettriche), l'arco temporale dell'intervento trainante (criterio che comunque non risulta eliminato).
In conclusione, pare di dover concludere che perché si possa fruire della detrazione del 110, l'intervento di installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli debba essere eseguito entro il 30 giugno 2022, ma comunque, in tale periodo, entro l'arco temporale dell'intervento trainante.
Anche la scadenza al 2022, con il riparto in quattro anni per la spesa del 2022, è una novità rispetto alla norma precedente (novità che ritroviamo, sempre ad opera della Legge di Bilancio, per buona parte degli altri interventi di superbonus).
Infine, altra novità di rilievo è quella del tetto di spesa, che è non solo diverso dal tetto stabilito dall'art. 16-ter, ma anche specificato per tipo di immobile e numero di colonnine installate.
Persiste comunque il rimando all'art. 16-ter D.L. n. 63/2013, valevole per quanto non previsto dal Decreto Rilancio (come modificato dalla Legge di Bilancio).