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Superbonus e condòmino moroso, nessun pagamento, nessuna detrazione, nessuna cessione del credito

Se non è avvenuto alcun pagamento non può darsi luogo ad alcuna cessione del credito.
Redazione 

Vedere cammello, cacciare moneta. Il vecchio adagio vale anche per il superbonus.

Traduzione: niente pagamento, niente detrazione, niente cessione del credito.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 30/E, ha dato soluzione ad una questione, per certi versi ovvia ma di sicuro interesse: nel caso di lavori che beneficiano del superbonus come deve comportarsi l'amministratore rispetto alla quota del condòmino moroso?

La questione assume particolare rilevanza in special modo nell'ipotesi di cessione del credito.

Come avevamo avuto modo di sottolineare in più di una circostanza, il principio base che va tenuto in considerazione, insomma il punto di partenza è il seguente: la detrazione e quindi la cessione del credito maturano a lavori eseguiti (o ai SAL previsti) e a pagamento effettuato.

Andiamo per ordine e poi arriviamo alla risposta fornita dall'AdE con la circolare n. 30/E

Superbonus, detrazione e cessione del credito

La detrazione del 110%, il così detto superbonus, matura completamente quando sono eseguiti i lavori e si sono verificate tutte le condizioni previste dall'art. 119 d.l. Rilancio per la sua esistenza.

Al momento in cui è maturata la detrazione è possibile per il condòmino provvedere alla cessione del credito, ossia al trasferimento a terzi del credito corrispondente alla detrazione non ancora goduta.

Tizio spende, 10.000, matura una detrazione di 11.000,00, allora può cedere quel credito o la corrispondente quota parte non ancora fruita.

Ricordiamo che la detrazione è usufruita dal contribuente con cinque rate annuali di pari importo, quattro per le somme spese nel 2022.

Superbonus e condòmino moroso, impossibile cedere il credito

Uno dei casi pratici risolti, una risposta ad un quesito - nella circolare n. 30/E riguarda il caso di condòmino moroso e possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione da parte del medesimo.

Sconto in fattura e cessione del credito, come funzionano e per quali lavori?

Un condòmino "moroso" che non paga le quote condominiali, può cedere il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni spettanti?

Questo il quesito. Il riferimento, è bene specificarlo, è alle quote condominiale inerenti alle spese per i lavori rientranti nel superbonus.

L'Agenzia delle Entrate prima d'ogni cosa ha ricordato che «l'amministratore di condominio deve comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso.»

È evidente, infatti, che se il credito che può essere ceduto corrisponde ad una detrazione maturata, non può esservi credito senza pagamento da parte del condòmino all'amministratore, in quanto la detrazione del 110% corrisponde alla somma versata dal condòmino all'amministratore medesimo.

Cessione del credito anche parziale in tempi diversi e a più soggetti

Si cede ciò che è maturato in ragione di un esborso di denaro, non la quota ideale dei lavori.

Data questa premessa, la conclusione dell'AdE sul punto è stata la seguente: «Nel caso di "condomino moroso", pertanto, l'amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione.

Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale.»

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