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Spese di riqualificazione energetica nei condomini e cessione del credito. I nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Cessione del credito corrispondente alla detrazione. Alcuni chiarimenti.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

Con la Circolare n. 11/E del 18 maggio 1018, l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti relativamente alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari (art. 14, d.l. 4 giugno 2013, n. 63 ss. mm.)

Le precisazioni fornite dal citato Provvedimento si riferiscono all'ambito applicativo della cessione del credito d'imposta anche alla luce delle modifiche intervenute ad opera della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si segnala in particolare che la legge di bilancio 2018 ha esteso, a far data dallo scorso 1° gennaio, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari; e ha confermato che:

  • tale credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
  • il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.

I soggetti interessati alla cessione del credito Tutti coloro che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari possono fruire della corrispondente detrazione e, dunque, della connessa possibilità di cedere la suddetta detrazione.

La cessione del credito è riconosciuta anche a favore dei soggetti che, non essendo tenuti al versamento dell'imposta - in quanto appartenenti alla no tax area o perché l'imposta lorda è assorbita da altre detrazioni -, non sarebbero teoricamente beneficiari della detrazione in questione.

La suddetta misura riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito, i quali, a loro volta, possono cedere il credito ottenuto.

Ma a favore di quali soggetti può essere effettuata la cessione del credito? Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110 - che ha definito le modalità attuative della cessione del credito d'imposta in questione - fa riferimento a:

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti);
  • banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

La Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiesta di un parere sugli impatti di finanza pubblica delle disposizioni in esame, ha osservato, con riferimento agli altri soggetti privati quali cessionari del credito, che la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l'assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni.

I chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate. Ok alla cessione anche alle banche. La scheda di lettura

Pertanto, alla luce di dette considerazioni, nella Circolare in commento l'Agenzia delle entrate precisa che:

a) la cessione del credito prevista dai commi 2-ter e 2-sexies deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;

b) per altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Le banche e gli intermediari finanziari esclusi dal novero dei cessionari L'Agenzia delle entrate interviene altresì a chiarire un ulteriore aspetto, non esplicitato dalla normativa: l'individuazione dei soggetti, istituti di credito ed intermediari, a favore dei quali non può essere effettuata né l'originaria cessione del credito né l'eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario.

L'Amministrazione finanziaria precisa dunque che detta preclusione sia operante nei riguardi:

  • degli istituti di credito e degli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB (emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) - autorizzati dunque all'erogazione al pubblico e sul territorio nazionale di credito in via professionale;
  • di tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull'indebitamento netto e sul debito pubblico per l'importo del credito ceduto.

    L'Agenzia rammenta peraltro che il credito d'imposta non potrà mai essere ceduto a favore di queste ultime, a prescindere dalla circostanza che le stesse facciano o meno parte di un gruppo societario.

Il credito potrà invece essere ceduto a favore:

  • degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili di cui agli artt. 2602 ss. c.c., anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie (si precisa però che, in tale ipotesi, le società finanziarie non dovranno detenere una quota di partecipazione maggioritaria né, più in generale, esercitare un controllo di diritto o di fatto sull'ente partecipato o collegato);
  • delle ESCO, ossia le Energy Service Companies di cui alla Direttiva 2006/32/CE del 2006, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, che all'articolo 2 individua tali organismi nella persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
  • delle SSE, le società di servizi energetici accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

Si sottolinea che la preclusione della cessione del credito nei confronti di società finanziarie resta ferma anche nel caso in cui dette società appartengano alla compagine delle ESCO e delle SSE.

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