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Sismabonus. Ecco le istruzioni per la cessione del credito d'imposta per i condòmini beneficiari della detrazione

Interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sulle parti comuni di edifici.
Redazione Condominioweb.com 

Il Ministero delle Infrastrutture (Mit), nella nuova pagina dedicata al sismabonus, ha fatto sapere che in ambito condominiale si possono mettere in sicurezza solo le parti comuni di un condominio.

Tale precisazione deve essere interpretata nel senso che quando si avviano dei lavori di adeguamento sismico in un condominio non è possibile agire sul singolo appartamento ma è necessario ricomprendere le parti comuni. In conclusione, coloro che vivono in appartamento in condominio non possono decidere in maniera autonoma di migliorare la sicurezza della propria abitazione ma devono programmare i lavori in accordo con tutto il condominio.

I provvedimenti dell'Agenzia dell'Entrate.

Ecobonus in condominio anche per gli incapienti. Cessione della detrazione anche a banche

l'Agenzia si concentra sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva secondo le modalità di legge.

Nel provvedimento 108572/2017, invece, disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.

La cessione del credito in condominio. Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati. Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condomino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.

Il sismabonus si applica alle parti comuni del condominio

Soggetti legittimati a cedere il credito. I condòmini, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici, possono cedere il credito a favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.

Esclusioni. E', invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche.

Modalità di cessione del credito in condominio. Il condomino che cede l'intero credito d'imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all'Agenzia delle entrate con la procedura prevista per l'invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Il cassetto fiscale e la compensazione. L'Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l'assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel "Cassetto fiscale" il credito d'imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare. Tale credito potrà essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condomino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito:

  1. In cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico;
  2. In dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata

La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell'anno in cui l'amministratore di condominio comunica i dati all'Agenzia, limitatamente all'importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell'anno precedente e riferibili al condomino cedente

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