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Cessione fabbricato termini entro i quali comunicare la cessione

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Buongiorno quando si da in locazione un immobile entro quanti giorni si deve dare la comunicazione di cessione fabbricato ai vigili o questura?

entro quanti giorni si deve dare la comunicazione di cessione fabbricato ai vigili o questura?
Non ai "Vigili" se intendi i vigili Urbani, benì al commissariato Pubblica Sicurezza (ora Polizia di Stato).

Soltanto se ti trovi in una piccolissima città, allora le funzioni di pubblica sicurezza sono demandate al Sindaco che opera tramite i suoi Vigili Urbani (ora Polizia Locale).

Tale comunicazione va fatta tassativamente entro ore 48 dalla avvenuta cessione.

 

Ma però (!)

se il contratto è superiore ai giorni 30,

e/o comunque tu lo hai Registrato presso la Agenzia Delle Entrate

(non oltre giorni 30 dalla stipula)

allora in tal caso,

la Comunicazione non va più presentata, dato che ci pensano quelli della AdE a trasmetterla...

La comunicazione di cessione fabbricato è ancora obbligatoria ed è da fare entro le 48 ore dal'occupazione se il contratto di locazione riguarda persone straniere.

La comunicazione di cessione fabbricato è ancora obbligatoria ed è da fare entro le 48 ore dal'occupazione se il contratto di locazione riguarda persone straniere.

Completo la frase finale: "intendendosi come cittadini stranieri quelli EXTRA EU".

Per cui se affitti ad un romeno, o francese o olandese non sei tenuto ad alcuna comunicazione. Se affiti ad albanese, cinese, estone, filippino etc etc etc DEVI COMUNICARE (Almeno qui a Roma)

Non confondere la dichiarazione cessione fabbricato con d8chiarazione ospitalità cittadino extra UE . .

ed entro 60gg và fatta all'amministratore con tanto di dati di registrazione contratto/cessione

ma.... obbligatoria la comunicazione all'amministratore?? francamente non l'ho mai fatta tanto meno ho comunicato i dati della registrazione del contratto di affitto!!!

Lo prevede la legge di stabilita' 2016

******************************/articoli/20817-affitto-entro-60-giorni-va-comunicato-all-amministratore.asp

ma.... obbligatoria la comunicazione all'amministratore?? francamente ....
Ero rimansto indietro anche io...

a dire il vero, non dipenda dalla la legge di stabilità 2016

(che si limita in molti casi a ripetere norme già esistenti da prima di essa)

 

ma è La riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013

con conseguente "Anagrafe Condominiale"

"le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento,

comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio"

è da fare entro le 48 ore dal'occupazione se il contratto di locazione riguarda persone straniere
Stai facendo confusione,

con la (simile ma differente) Dichiarazione di Ospitalità Stranieri,

la quale segue una legge totalmente diversa,

tanto che è più giovane di ben vent'anni (1998 invece che 1978)

e riguarda in questo caso anche ospitalità molto brevi di pochi giorni...

Lo prevede la legge di stabilita' 2016

Confermo quanto asserito da Peppe. Legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 59 e seguenti:[TABLE]

[TR]

[TD]"È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del codice civile."

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Stai facendo confusione,

con la (simile ma differente) Dichiarazione di Ospitalità Stranieri,

la quale segue una legge totalmente diversa,

tanto che è più giovane di ben vent'anni (1998 invece che 1978)

e riguarda in questo caso anche ospitalità molto brevi di pochi giorni...

Ti giro quanto previsto dal sito della polizia di stato "www.poliziadistato.it"

 

Cessione di fabbricato

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

 

Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

 

Cittadini stranieri (ovvero extracomunitari)

 

E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).

Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

 

Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.

 

17/03/2015

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