Le forme che riscuotono maggiore successo quando si parla del superbonus 110% sono lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Nell'immaginario collettivo ed in qualche caso non solo, si tratta delle uniche due possibilità che consentirebbero e consentono al contribuente di fare eseguire gli agognati lavori di efficientamento energetico dell'immobile a costo zero.
Se per lo sconto in fattura, che prevede un beneficio diretto da fornitore e contribuente, il vantaggio è immediato, nella misura in cui il fornitore medesimo non chiede acconti di sorta al cliente, per la cessione del credito la situazione è leggermente differente.
Salvo il caso in cui intervengano general contractor ovvero istituti di credito in grado di garantire, con l'erogazione di un finanziamento che i lavori avvengano davvero a saldo zero o quasi, per il contribuente, allora, la cessione del credito prevederà necessariamente l'esborso di una somma di denaro.
Vediamo perché: per comprendere appieno la ragione di questa conclusione è necessario valutare quando matura la detrazione e quando, conseguentemente, il credito d'imposta.
Detrazione, credito d'imposta e cessione del credito nel superbonus
Ai sensi dell'art. 121 del decreto Rilancio i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi rientranti nell'ambito del superbonus e per altri elencati al secondo comma del medesimo articolo (es. detrazioni del 50% per ristrutturazioni), in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L'altro metodo è lo sconto in fattura, chiamato sconto del corrispettivo. Rispetto ad esso la norma, il citato art. 121 specifica che affinché lo sconto si traduca in credito d'imposta non è necessario il pagamento: d'altra parte come può esserci sconto se si deve pagare.
È chiara la norma, la quale specifica che lo sconto del corrispettivo è anticipato dai fornitori che hanno eseguito gli interventi che lo recupereranno sotto forma di credito d'imposta nella misura del 110% dello sconto praticato.
Rispetto alla cessione del credito, nessuna anticipazione. Si badi: come dicevamo non è che non possa esserci, magari il cessionario può proporre un finanziamento.
Difficilmente, però, quell'operazione, cioè quella di anticipo della somma da corrispondere all'impresa (chi acquista il credito d'imposta mediante cessione del credito è soggetto diverso da chi pratica lo sconto in fattura) verrà proposta con un tasso di finanziamento pari allo 0% e senza vincoli di destinazione e condizioni di sorta.
Superbonus, detrazione e credito dopo il primo S.A.L.
Vediamo, allora, perché prima siamo giunti alla conclusione che la cessione del credito d'imposta derivante dalla detrazione del 110% maturata in relazione agli interventi usufruenti del superbonus necessita sempre dell'anticipo di somme da parte del contribuente (salvo finanziamento, s'intende).
Partiamo dalle norme.
Art. 119, undicesimo comma, d.l. n. 34/2020
«Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. [...]».
La detrazione, dunque, matura in presenza di determinati presupposti, presupposti che vengono ad esistere durante i lavori o alla loro conclusione. Lo si comprende con chiarezza leggendo il tredicesimo comma del medesimo articolo, nel quale è specificato che ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 è necessaria un'asseverazione da un tecnico abilitato (differente a seconda che si tratti d'interventi d'efficientamento energetico o riduzione del rischio sismico) che, chiosa il comma 13-bis, lettere a) e b), dell'art. 119 è «rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121» (in tale articolo, al comma 1-bis, è specificato che «per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»).
Sintesi: la detrazione del 110% matura non per il semplice fatto che si siano versate delle somme, ovvero ancor prima che siano stati decisi lavori, ma solamente quando eseguiti dei lavori siano state ottenute delle certificazioni attestanti la loro rispondenza alle prescrizioni normative.
Nel caso di sconto in fattura, lo dice chiaramente l'art. 121, il corrispettivo dovuto sul quale è praticato lo sconto è anticipato dai fornitori. Come dire: fino a che non avrò diritto a utilizzare il credito d'imposta corrispondente alla detrazione, alle spese ci pensa l'appaltatore.
Nel caso di cessione del credito non è così. È ciò ha anche una sua logica: chi darebbe, come si suol dire, soldi sull'unghia, senza garanzie e a costo zero?
Nel caso della cessione del credito d'imposta derivante della detrazione del 110%, salvo operazioni di finanziamento decise dal contribuente, vale sempre il vecchio detto: vedere cammello pagare moneta. Chi acquisterà il credito d'imposta, le condizioni offerte dalle banche lo dicono chiaramente, vorrà avere la certezza assoluta che il contribuente che glielo cede abbia maturato la detrazione del 110%.
Come dire: impossibile, con questa modalità, che il condòmino scafato pensi di ottenere liquidità prima di aver versato, lasciando così col cerino in mano condominio, ditta e banca. La "mandrakata", in questo caso, ci pare davvero difficile.
Cessione del credito, anche in condominio questione personale del contribuente
È utile ricordare, infine, che sconto in fattura e cessione del credito sono aspetti che, se i lavori sono svolti su parti comuni di un edificio in condominio, non riguardano il condominio in sé, quanto piuttosto i singoli condòmini.
Al riguardo anche l'Agenzia delle Entrate ha specificato che «per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito» (Circ. n. 24/E AdE 8 agosto 2020).