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Anche il condominio minimo può usufruire della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione fiscale

L'Agenzia delle entrate ha specificato che anche nel condominio minimo il credito d'imposta può essere ceduto.
Avv. Riccardo Malvevistiti - Foro di Bergamo 

Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) le disposizioni in materia di cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante per i lavori di risparmio energetico e sisma bonus è stata ampliata a tutti i soggetti (capienti ed incapienti) e a tutte le ipotesi di applicazione dell'agevolazione.

Alcune difficoltà operative potrebbero sorgere nel riconoscere l'accesso all'istituto ai c.d. condomini minimi rispetto ai quali, agli effetti civilistici, è stata riconosciuta l'applicazione della disciplina in materia di condominio (si veda Cass. SU n. 2046/2006).

L'Agenzia delle entrate, fornendo chiarimenti in materia di adempimenti comunicativi, ha specificato che anche nel condominio minimo il credito d'imposta può essere ceduto.

L'istituto. Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 205/2017 i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi di risparmio energetico (o sisma bonus) su parti comuni condominiali possono cedere il beneficio fiscale ad altri soggetti.

Viene prevista, in particolare, la possibilità di cedere un credito d'imposta equivalente alla detrazione spettante ai sensi del DL n. 63/2013.

La legge di Bilancio 2018, in particolare, ha esteso l'ambito di applicazione dell'istituto ampliando l'ambito soggettivo (soggetti capienti ed incapienti) ed oggettivo (tutti gli interventi di riqualificazione energetica agevolabili) di applicazione.

La disciplina fiscale, si segnala, non effettua alcuna distinzione tra condomini e condomini minimi.

Cessione del credito corrispondente alla detrazione. Alcuni chiarimenti

La disciplina civilistica dei condomini minimi. Riguardo all'applicazione della disciplina del condominio anche ai condomini minimi ricordiamo che la Cassazione, con sentenza SU n. 2046 del 31.01.2006, ha specificato che alla fattispecie in esame non trova applicazione la disciplina generale della comunione, bensì quella del condominio.

Testualmente, la Cassazione ha specificato che "[…] il regime del condominio negli edifici -inteso come diritto e come organizzazione- si istaura per legge nel fabbricato, nel quale esistono più piani o porzioni di piano, che appartengono in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali dalla relazione di accessorietà è legato un certo numero di cose, impianti e servizi comuni.

Il condominio si costituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti. Segue che, in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio. In definitiva, l'esistenza del condominio e l'applicabilità delle norme in materia non dipende dal numero delle persone, che ad esso partecipano […]".

I chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate. Ok alla cessione anche alle banche. La scheda di lettura

Chiarimenti in materia di cessione del credito nel c.d. "condominio minimo". In occasione di alcuni chiarimenti forniti relativamente alla comunicazione all'anagrafe finanziaria degli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di procedere alla cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione anche nell'ipotesi di condominio minimo.

Rispondendo ad un quesito, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che se il condominio minimo ha nominato un amministratore, questo è tenuto ad effettuare la comunicazione periodica all'anagrafe finanziaria. Diversamente, non è obbligatoria alcuna comunicazione.

Viene fatta una sola eccezione a quanto appena indicato: nel caso in cui uno dei condomini del condominio minimo abbia ceduto il credito d'imposta, il condomino incaricato sarà tenuto ad effettuare la comunicazione, in cui verrà data evidenza della cessione del credito.

L'Agenzia delle entrate, pertanto, ammette la cessione del credito corrispondente alla detrazione anche nell'ipotesi del condominio minimo.

Cessione del credito e sisma bonus. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Con la risoluzione n. 84/E del 05.12.2018 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la disciplina della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione trova applicazione sia con riferimento agli interventi di risparmio energetico, sia con riferimento al c.d. "sisma bonus".

Segnaliamo inoltre i seguenti chiarimenti rispetto alla disciplina della cessione del credito:

  1. con l'interpello n. 61 del 05.11.2018 è stato specificato che la cessione a titolo gratuito a parenti non è consentita, in quanto il vincolo di parentela non costituisce il collegamento richiesto ai fini della corretta cessione del credito;
  2. con l'interpello n. 56 del 31.10.2018 è stato specificato che la cessione operata nei confronti dell'agenzia di somministrazione che fornisce la manodopera necessaria per lo svolgimento dei lavori è consentita in quanto può essere positivamente ravvisato un collegamento con lo svolgimento dei lavori.

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