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Bonus fiscali sulla casa. Ecco tutte le novità che ci aspettano.

Probabile la conferma e stabilizzazione per i prossimi 3 anni dei bonus fiscali su ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e adeguamento sismico.
Redazione Condominioweb.com 

In fase di arrivo la Manovra Fiscale del Governo e, sulla base di quanto dichiarato dalla Presidenza della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, si prospetta la stabilizzazione per almeno tre anni fino al 2021, dei bonus fiscali già in vigore relativi agli interventi edilizi sugli immobili, a quelli di efficientamento energetico e di consolidamento antisismico.

Confermati già con l'entrata in vigore della L. 21 dicembre 2017, n. 205 e in risposta ai numerosi emendamenti volti ad incentivare le risorse per la sostenibilità in edilizia e per la sicurezza degli immobili, i bonus fiscali dovrebbero essere riconfermati e stabilizzati almeno fino al 2021 nella imminente manovra finanziaria del Governo.

Questo quanto dichiarato dal Presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato Girotto che, valutando positivamente i dati riscontrati negli ultimi anni nel comparto edilizio grazie appunto alle agevolazioni fiscali, auspica possano essere prorogati per almeno tre anni, ovviando alla precedente formula di rinnovo annuale che si rivelava poco gradita sia alle aziende del comparto che ai privati cittadini.

Dunque dovrebbero essere confermati fino al 31 dicembre 2021 sia le detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, sia quelli sull'efficientamento energetico e sia quello sulle opere di antisismica.

Novità è la formula dell'ecoprestito che consentirebbe l'avvio dei lavori e la maggiore flessibilità della cessione del credito di imposta (già introdotta nella scorsa manovra finanziaria), allargando così il campo dei beneficiari.

Ad oggi sono in vigore i bonus ristrutturazioni (Tab. 1), l'ecobonus per l'efficientamento energetico (Tab. 2), il sismabonus (Tab. 3), il cosiddetto bonus cumulativo (Tab. 4) e il bonus verde (Tab. 5). Vediamoli nel dettaglio.

Tab. 1 - Ristrutturazioni edilizie

50% per interventi di ristrutturazione con tetto di spesa pari a 96.000 € per singola unità immobiliare (interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e loro pertinenze); è applicabile anche ai condomini che eseguono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni

la detrazione è spalmabile in 10 quote annuali di pari importo

Altra agevolazione è quella cosiddetta "ecobonus" che, allo stato odierno, prevede fino al 65% per interventi di effcientamento energetico sulle singole unità immobiliari per il 2018, e fino al 2021 per i condomini (Tab. 2).

Tab. 2-Ecobonus per efficientamento energetico

Caldaie

50% per sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (efficienza pari almeno alla classe A; al di sotto nessun bonus)

65% per sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione(efficienza pari almeno alla classe A), e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti

65% per impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (concepiti per funzionare in abbinato fra loro)

65% per acquisto einstallazione di generatori d'aria calda a condensazione

Micro-cogeneratori

§ 65% per acquisto e relativa posa in opera, in sostituzione di impianti già esistenti, purchè comportino un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20% e la spesa massima non superi i 100.000 €

Infissi e schermature solari

§ 50% per acquisto e posa in opera di finestre (comprensive di infissi), di schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione pari a 30.000 €

Relativamente al sismabonus, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli chiarisce che la diagnosi sismica degli immobili è una procedura assolutamente valida che andrebbe incentivata per conoscere lo stato attuale del parco immobiliare, ma che sarebbe auspicabile fosse seguita dai dovuti interventi di adeguamento sismico.

Resta tuttavia confermata la detraibilità della spesa per la diagnosi sismica, pur senza i relativi lavori di messa in sicurezza.

A tal fine, è in fase di studio una formula che possa rendere tali procedure quanto mai efficaci e il più possibile sfruttabili da un maggior numero di utenti.

Sismabonus a maglie larghe. Prevale la in sicurezza degli edifici

Attualmente il sismabonus (valido da gennaio 2017 fino a dicembre 2021) riguarda tutti gli interventi di antisismica su edifici (prime e seconde case ed edifici produttivi) ricadenti sia in zona 1 e 2 (alta pericolosità sismica), sia in zona 3 (bassa pericolosità) (Tab. 3).

Tab. 3 - Adeguamento antisismico

50%

applicabile sulle spese sostenute (fino ad un massimo di 96000 € annue) per 5 anni; dal 2022 l'importo scende a 48mila euro annue;

la detrazione è possibile anche senza variazione di classe di rischio;

70%

per le spese sugli interventi che consentono di abbassare di un livello la classe di rischio (spesa massima di € 96000);

80%

sulla spesa se la classe di rischio scende di due livelli (spesa massima di € 96000);

75%

85%

questa percentuale variabile per interventi di antisismica eseguiti nei condomini che ricadono nelle zone 1, 2 e 3, e che riguarderanno le parti comuni;

più si riduce la classe di rischio e più alto sarà lo sconto fiscale (la spesa detraibile massima è di 96000 euro per singola unità immobiliare, moltiplicata per il numero di unità presenti nel condominio);

65%

per le spese sostenute per la diagnosi sismica dell'edificio e la sua classificazione, anche senza effettuare i lavori.

Per i condomini, è possibile la cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una novità, una sorta di maxi bonus che associa le spese per l'efficientamento energetico dell'immobile per le parti comuni condominiali a quelle per la messa in sicurezza antisismica (Tab. 4).

Ecobonus e sismabonus. Alcune precisazioni sulla cessione del credito

Tab. 4 - Bonus cumulativo


per messa in sicurezza antisismica e efficientamento energetico che prevedano interventi rilevanti (vedasi cappotto termico), su parti comuni di edifici condominiali che ricadono nelle zone sismiche 1, 2 e 3, si otterrà una detrazione unica nella misura di:
  • 80% per il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico;
  • 85% per il miglioramento di almeno due classi di rischio sismico;
  • la detrazione sarà applicabile per un tetto di spesa pari ad un massimo di 136.000 € (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari del singolo edificio) e sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

L'ultima legge di Bilancio ha introdotto anche il bonus sul verde urbano (Tab. 5), che prevede detrazioni per la sistemazione delle aree verdi condominiali, nonché balconi, terrazze, coperture, giardini pure di singole unità immobiliari.

Sembra non vi siano cenni di rinnovo in tal senso e pertanto è intervenuta la Coldiretti che ne chiede un prolungamento nella prossima manovra.

Il bonus verde favorirebbe il proliferare di parchi e giardini in città, una misura quanto mai utile per combattere le emissioni inquinanti, ridurre le polveri sottili e migliorare la qualità urbana.

Tab. 5 - Bonus verde

36% per sistemazione a verde di balconi, terrazzi, giardini, coperture (in 10 quote annuali);

spesa massima di 5000 € per singola unità immobiliare ad uso abitativo;

la spesa va moltiplicata per il numero totale delle unità abitative, laddove gli interventi di sistemazione a verde interessino parti comuni esterne dei condomini (artt. 1117 e 1117-bis c.c.): aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

sono detraibili anche spese relative a manutenzione e attività di progettazione;

tutte le spese devono risultare tracciabili (bonifico bancario o postale).

A cura di Angelo Pesce

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