#1 Inviato 2 Novembre, 2015 Il complesso edilizio di cui sono condomino ha più di 110 appartamenti e altrettanti box. Fu costruito negli anni settanta e a causa della vetustà le spese di manutenzione cominciano ad essere onerose. Perciò la possibilità di usufruire del bonus fiscale ha una certa rilevanza. Nella guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" edizione Aprile 2015 --link_rimosso-- +informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf sono chiaramente indicate quali sono le agevolazioni, quando spettano e cosa fare per goderne. In particolare è specificato che le agevolazioni spettano al condominio e, quindi, ai singoli condomini in ragione delle loro quote millesimali, praticamente per ogni tipo di lavoro su parti comuni, incluso la manutenzione ordinaria (ad es. manutenzione/riparazione autoclave, rivestimento della facciata, messa a norma impianti, manutenzione ascensore, ecc.). Trattandosi di condominio, il compito di tenere il conto delle spese utilizzabili per lo sconto fiscale spetta all'amministratore, ove esistente, perché è l'unico a poter dialogare con terzi. Egli deve effettuare i pagamenti tramite bonifici speciali (con la ritenuta d'acconto del 8% e non del 4%), raccogliere la documentazione richiesta e comunicare ad ogni condomini, entro il mese di marzo (se non vado errato) dell' anno solare successivo, un riepilogo in base al quale i condomini che lo ritengono opportuno potranno poi richiedere il bonus. Mi pare evidente che se l'amministratore "dimentica" qualche spesa i condomini non potranno richiedere nulla, rimanendo così danneggiati a causa del mancato risparmio. In questa situazione come potrebbero i condomini evitare il danno? Con riferimento alla ritenuta d'acconto quali sarebbero le implicazioni fiscali per il condominio? La "dimenticanza" dell'amministratore potrebbe essere ritenuta mancanza grave? Grazie in anticipo per i vostri interventi.
#2 Inviato 2 Novembre, 2015 In questa situazione come potrebbero i condomini evitare il danno? Con riferimento alla ritenuta d'acconto quali sarebbero le implicazioni fiscali per il condominio? La "dimenticanza" dell'amministratore potrebbe essere ritenuta mancanza grave? Grazie in anticipo per i vostri interventi. Per avere diritto alla detrazione, l'amministratore deve fare il cosiddetto "bonifico parlante" che è un particolare bonifico per ristrutturazioni edilizie. L'amministratore bonifica al fornitore l'importo della fattura (imponibile + iva) senza fare nient'altro. Sarà la banca ad operare automaticamente la ritenuta d'acconto dell'8% ed a fare la certificazione al beneficiario del bonifico. Contano i pagamenti effettivi per cui nel 2016 potranno essere portate in detrazione, pro quota, tutte le somme bonificate entro il 31/12/2015. Prima del 31/12/2015 chiedete all'amministratore di visionare copia dei "bonifici parlanti" effettuati.
#3 Inviato 6 Novembre, 2015 Ciao. Il suggerimento di Leonardo53 è corretto. La procedura prevede espressamente che l'amministratore faccia i famosi "bonifici parlanti", quindi è lecito chiedergli le copie di questi bonifici. La domanda però è un' altra: cosa possono fare i condomini se l'amministratore non tiene conto della possibilità di richiedere il bonus e paga i fornitori con un mezzo diverso dal bonifico parlante? Data la rigidità della norma non credo che avranno diritto al bonus subendo così un danno economico. Da qui il dubbio se trattasi di mancanza grave. Grazie.
#4 Inviato 6 Novembre, 2015 Ciao.Il suggerimento di Leonardo53 è corretto. La procedura prevede espressamente che l'amministratore faccia i famosi "bonifici parlanti", quindi è lecito chiedergli le copie di questi bonifici. La domanda però è un' altra: cosa possono fare i condomini se l'amministratore non tiene conto della possibilità di richiedere il bonus e paga i fornitori con un mezzo diverso dal bonifico parlante? Data la rigidità della norma non credo che avranno diritto al bonus subendo così un danno economico. Da qui il dubbio se trattasi di mancanza grave. Grazie. Il diritto di avvalersi della detrazione fiscale è una facoltà dei condòmini. L'amministratore ha il dovere di provvedere a tutti gli adempimenti se deliberati dall'assemblea. Se l'assemblea non delibera di far istituire all'amministratore la procedura per la detrazione fiscale, l'amministratore non è obbligato. Se, invece, l'assemblea ha regolarmento delibertato e l'amministratore non esegue la delibera, l'amministratore diventa inadempiente è gli può essere richiesto il risarcimento dei danni per responsabilità professionale.