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Ecobonus e sismabonus. Alcune precisazioni sulla cessione del credito

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito d'imposta.
Redazione Condominioweb.com 

Nella circolare n. 17/E del 23 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all'adozione di misure antisismiche.

Cessione dell'Ecobonus. La cessione dell'Ecobonus è stata ampiamente spiegata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E/2018. In particolare, il Fisco ha spiegato che la cessione può avvenire a favore di fornitori che hanno effettuato l'intervento, organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari ecc.

Ecobonus e cessione del credito.

Circolare 11/E/2018. Con tale provvedimento le Entrate hanno precisato che la cessione del credito deve restare limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria con la conseguenza che, in totale, non si possono superare due cessioni (cioè la cessione è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria).

Inoltre è stato anche evidenziato che la generalità dei contribuenti non può cedere la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica a istituti di credito e/o a intermediari finanziari.

Cessione del Sismabonus. Il beneficiario della detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche può scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Il cessionario può a sua volta rivendere il credito. È ammessa una sola eventuale cessione del credito successiva a quella originaria.

Riqualificazione energetica del condominio e cessione del credito.

Circolare 17/E/2018. Tra le novità presenti nella circolare del 23 luglio si legge la possibilità di cedere il credito, nell'ambito di un Consorzio o una Rete di imprese, a eventuali subappaltatori e a soggetti che rientrano nello stesso contratto di appalto.Su tale ultimo aspetto, dunque, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduta al subappaltatore, quando il prestatore di servizi si avvale di altro soggetto per l'esecuzione degli interventi e alle imprese che hanno sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori anche se i lavori dalle stesse eseguiti non danno diritto alla detrazione, nonché ad altri soggetti privati che hanno avuto un collegamento con l'intervento eseguito e, pertanto, con il rapporto che ha originato il diritto al bonus.

Inoltre la circolare spiega che i chiarimenti sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni, già forniti con la circolare numero 11/E dello scorso maggio relativamente all'ecobonus, valgono anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Stessi limiti, dunque, per ecobonus e sismabonus.

Gli interventi antisismici. Ricalcando il meccanismo della cessione del credito definito per l'Ecobonus, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che è possibile cedere il credito corrispondente al Sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi per l'adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (ex opcm 3274/2003).

La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1 dalle imprese che poi, entro 18 mesi dalla fine dei lavori provvedono all'alienazione degli immobili.

In conclusione, si evidenzia che la differenza tra Sismabonus e Ecobonus è la cessione del credito di imposta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari appartenenti ai raggruppamenti di imprese.

Nel caso dei lavori di messa in sicurezza antisismica, la cessione a banche e intermediari finanziari è sempre vietata.

Per gli interventi di efficientamento energetico la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condòmini rientranti nella no-tax area.

Inoltre il credito di imposta può essere ceduto al subappaltatore di cui si è servito il fornitore di servizi per realizzare l'intervento.

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