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I lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte? Il condomino è tenuto a pagarli ugualmente

Il condomino è obbligato a pagare gli oneri condominiali anche se i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, in quanto non può contestare la validità della delibera condominiale in sede di opposizione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
29 Ago, 2018

La vicenda. Tizio ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del Condominio, della somma di circa 5 mila euro a titolo di oneri condominiali relativi alla gestione del 2013 e 2014.

Il condomino sosteneva che la delibera del 2014 era nulla per omessa comunicazione dell'avviso di convocazione e che i lavori straordinari erano stati contestati perché eseguiti non a regola d'arte; infine la somma a titolo di conguaglio 2007 -2012 non era da lui dovuta, avendo acquistato l'immobile nel 2012 ed avendo il venditore dichiarato, nel contratto di compravendita, che non vi erano debiti per oneri condominiali.

Costituendosi in giudizio, il condominio eccepiva l'impossibilità di contestare il credito condominiale perché fondato su delibera regolarmente comunicata e non impugnata nei termini, e comunque contestava in fatto ed in diritto l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.

Risoluzione del contratto per inadempimento

Il ragionamento del Tribunale di Roma. Nel corso del giudizio è emerso che tutti i motivi di opposizione riguardavano la contestazione della delibera condominiale del 2014 da cui traeva fondamento il credito del Condominio, deducendo profili che - ove fondati - potevano costituire motivo di annullamento di detta delibera, e quindi dovevano essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa.

Quindi il tribunale, nel respingere la domanda del condomino, ha ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, "l'ambito cognitivo non può abbracciare questioni involventi la legittimità del deliberato condominiale posto a suo fondamento", dal momento che ciò che assume rilievo in questo giudizio "è unicamente l'efficacia della decisione dell'assise condominiale che, se non venuta meno è idonea a supportare validamente il provvedimento monitorio".

La delibera, invece, non risultava essere stata impugnata, nonostante rituale comunicazione del relativo verbale all'attore. Palesemente irrilevante, al fine di sottrarsi al pagamento degli oneri deliberati ed approvati, è stata la asserzione che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte dalla impresa esecutrice.

A tal proposito il giudice romano ha precisato che il condomino non può infatti opporre al Condominio, che agisca per il recupero degli oneri condominiali, l'exceptio inadimpleti contractus (eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.), trattandosi di eccezione opponibile alla propria controparte contrattuale, nei contratti a prestazioni corrispettive.

L'abbandono del ponteggio del cantiere determina un'occupazione di suolo pubblico abusiva non addebitabile al condominio

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma n.15673 del 27 luglio 2018
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