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Il direttore dei lavori risponde della garanzia del venditore?

Può attribuirsi la garanzia del venditore a soggetto diverso dal venditore solo se è soggetto posto in un particolare rapporto con il venditore, non con il committente.
Avv. Valentina A. Papanice 

La Corte di Cassazione sull'addebitabilità della garanzia del venditore a soggetto diverso

Con la sentenza n. 12116 del 2018, resa con riferimento ad un appalto privato di lavori, la Corte di Cassazione ha riaffermato che può invocarsi nei confronti di un soggetto diverso la responsabilità tipica del venditore, solo se tale soggetto è posto in un particolare rapporto con il venditore medesimo (ad es. commissione, preposizione institutoria, ecc.) e non con il committente.

La garanzia del venditore è regolata agli artt. 1490 e ss. c.c.; in particolare, l'art. 1490, co.1 c.c. prevede che "Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".

Basta una dichiarazione per assumere la garanzia del venditore?

Garanzia del venditore e diritti dei consumatori

Nel caso deciso dalla sentenza n. 12116/2018, nei precedenti gradi di giudizio la responsabilità del direttore dei lavori (un architetto con l'incarico di progettista e direttore dei lavori) era stata ritenuta sussistere sulla base di un elemento di fatto, dato dalla dichiarazione del direttore dei lavori, scritta in una lettera, con cui questi affermava l'eccelsa qualità del materiale utilizzato.

In particolare, la Corte d'Appello riteneva che tale dichiarazione - relativa sia alla qualità del processo produttivo che al nome del produttore - compiuta da un soggetto avente adeguate qualifica e competenza, costituiva assunzione di responsabilità ex art. 1490 c.c.; atteso che al contrario il compratore non era in grado di orientarsi tra le diverse caratteristiche dei materiali e si era per l'appunto affidato all'architetto per "ogni verifica sui dati conoscitivi", scegliendolo tra vari professionisti.

Tale responsabilità (definita "assorbente" in sentenza) escludeva quella dell'appaltatore, il quale non aveva specifica competenza in ordine all'ecompatibilità dei materiali e comunque aveva espresso riserve sulla qualità della scelta; riserve contraddette appunto dalla dichiarazione del direttore dei lavori.

Questi si difendeva in Cassazione affermando che la lettera era stata compilata a tre mesi di distanza dalla scelta e messa in opera del prodotto: dunque non poteva ricollegarsi a tale lettera l'assunzione della responsabilità suddetta.

La garanzia del venditore verso soggetto diverso solo se in rapporto particolare con il venditore

La Corte di legittimità ribalta la decisione, affermando il principio per cui la responsabilità del venditore può essere affermata nei confronti di un soggetto diverso solo se questi è in un rapporto particolare con il venditore: la Corte rileva che già il precedente cui si è riportata la Corte territoriale (Cass. n. 13869/1991), perché si potesse attribuire tale responsabilità affermava la necessità, che questi fosse in un particolare rapporto con il venditore (di commissione, preposizione institoria, ecc.).

Inoltre, la lettera è successiva all'ordinazione e messa in opera del prodotto e nella dichiarazione il direttore dei lavori, estraneo al rapporto tra venditore e committente, si limita ad affermare la congruità della scelta, ma non ha assunto specifici obblighi di garanzia ex art. 1490 c.c. (anche in relazione ai vizi occulti) che è una tipica garanzia del venditore.

Al direttore dei lavori si può rimproverare, al massimo, la culpa in vigilando

Al massimo, prosegue al Corte di Cassazione, il direttore dei lavori (secondo le norme che disciplinano l'appalto, ex art. 1655 e ss. c.c. e la prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 e ss. c.c.) potrà rispondere per culpa in vigilando, secondo il parametro della diligenza quam in concreto (e richiama le sentenze di legittimità n. 15255/2005 e 8700/2016, quest'ultima riguardante un giudizio avente come parte un condominio), dunque per non avere adeguatamente esercitato la vigilanza sulla realizzazione del progetto richiestagli dal caso concreto.

Ad es. la sentenza n. 15255/2005 della Corte di Cassazione ha statuito che "costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica Conseguentemente non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (in tali sensi. tra le ultime, sentenza 28/11/2001 n 15124) Il direttore dei lavori quindi deve "apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi" (sentenza 18/4/2002 n. 5632): ha "l'obbligo di vigilanza attiva su tutte le fasi esecutive dell'opera" (sentenza 21.11.2003 n 2529): "di segnalare all'appaltatore essendo preposto all'alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera" (sentenza citata 5632/2002)."

Ma, tale aspetto, rileva la Corte, non è stato assolutamente preso in considerazione dalla sentenza di merito (dunque non può essere valutato dalla Corte, il cui giudizio, in sintesi, è circoscritto al vaglio di legittimità della sentenza impugnata e nei limiti dei motivi contenuti nel ricorso).

Sentenza
Scarica Cass. 17 maggio 2018 n. 12116
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