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Garanzia del venditore e diritti dei consumatori

Vendita di un bene di consumo, quali sono i diritti dei consumatori.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel caso di vendita da parte di un professionista di un bene di consumo, quali sono i diritti dei consumatori se il bene non è conforme al contratto di vendita?

La fattispecie della garanzia legale di conformità per i beni di consumo è regolata dagli artt. 128 e ss. del d.lgs n. 206/05 (il così detto codice del consumo).

Vale la pena ricordare che essa si applica nei contratti conclusi tra un venditore ed un consumatore, ove:

a) per venditore s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (cfr. art. 128, primo e secondo comma lett. b), d.lgs n. 206/05);

b) per consumatore, ai sensi dell'art. 3, primo comma lett. a), d.lgs n. 206/05, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Se il venditore commercia beni usati, le norme sulla garanzia legale si applicano anche a tali beni "tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa" (art. 128, terzo comma, d.lgs n. 206/05).

Che cosa s'intende per bene di consumo ai fini dell'applicazione della disciplina della garanzia legale?

Il secondo comma dell'art. 128 del codice del consumo specifica che "si intende per:

a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;

3) l'energia elettrica.

Che cosa deve intendersi per bene conforme?

Ce lo dice il primo comma dell'art. 129 del codice del consumo a mente del quale, un bene di consumo è conforme se:

a) è idoneo all'uso al quale serve abitualmente un bene dello stesso tipo;

b) è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presenta la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;

d) è pure idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

I commi successivi specificano quando il comportamento del consumatore consente di dare per conforme un bene che, magari, non lo è e quando, invece, le caratteristiche indicate dalla succitata lettera c) non sono influenti ai fini della conformità del bene medesimo.

Il quinto ed ultimo comma dell'articolo in esame specifica che:

Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'.

Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Insomma anche un prodotto da montare autonomamente può mancare di conformità se le istruzioni d'installazione sono scialbe rispetto alla complessità d'installazione del bene acquistato.

Quanto dura la garanzia legale sui beni di consumo?

L'art. 132 del codice specifica che la garanzia è biennale, che il consumatore decade dai diritti riconosciutigli dal codice del consumo se non denuncia al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta ed, infine, che se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene, esso si presume esistente fin da questo momento, salvo prova contraria.

In ogni caso l'azione diretta a fare valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore (insomma tutti i casi di normali difetti di conformità) si prescrive entro ventisei mesi dalla consegna del bene.

Che cosa può ottenere il consumatore se il bene non è conforme al contratto?

Ai sensi dell'art. 130 del codice del consumo il consumatore può, alternativamente, chiedere:

a) la sostituzione del bene con uno conforme;

b) la riparazione.

Il venditore deve esaudire la richiesta del consumatore, ma può scegliere di proporre il rimedio scartato dal primo se quello richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Quando un rimedio è eccessivamente oneroso?

Ai sensi del quarto comma dell'art. 130 d.lgs n. 206/05 è "da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore".

Riparazione o sostituzione devono avvenire entro un congruo termine e senza alcuna spesa per il compratore.

Il venditore può sempre proporre un rimedio alternativo per risolvere la problematica ma alla fine, prevale sempre la volontà del consumatore (cfr. art. 130, nono comma, codice del consumo).

L'art. 130, settimo comma, codice del consumo specifica che:

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Si tratta di rimedi ulteriori utilizzabili solamente se quelli della sostituzione o riparazione non hanno prodotto i frutti sperati, ossia la consegna di un bene conforme al contratto di vendita.

Due indicazioni finali, forse banali, ma che spesso non vengono tenute in considerazione:

a) per esercitare la garanzia legale è necessario conservare lo scontrino attestante l'acquisto del prodotto;

b) per esercitare la garanzia legale è necessario rivolgersi al venditore e lasciare a lui il bene.

Soprattutto quest'ultimo punto merita maggiore attenzione: molti venditori, quando i consumatori si presentano presso i locali commerciali, li inviano ai così detti centri assistenza.

Attenzione: in questo modo il venditore, di fatto, vi sta facendo rinunziare alla garanzia legale (rispetto alla quale è l'unico obbligato) facendoci, eventualmente, accettare implicitamente quella convenzionale del produttore (ossia quella spesso riportata sui libretti di garanzia all'interno dei prodotti stessi).

Per essere certi di poter esercitare tutti i diritti previsti dal codice del consumo, è necessario pretendere di risolvere la questione dei difetti solo e soltanto per mezzo del venditore.

Condominio-consumatore e clausole vessatorie

Al link un breve vademecum dell'AGCM => https://www.agcm.it/consumatore/decalogo/5102-garanzia-del-venditore-guida-per-il-consumatore.html

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