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Detrazioni fiscali e rimborso assicurazione

Detrazioni fiscali e indennizzo assicurativo. La detrazione vale solo per quanto fatto.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel condominio in cui vivo abbiamo dovuto eseguire interventi di manutenzione di un tratto della colona fognaria comune.

Niente di particolare, il tubo era rotto. Il costo complessivo s'è aggirato attorno ad € 1.000,00.

L'amministratore ha chiesto le somme, ma comunque ha investito l'assicurazione condominiale della questione. Dopo un paio di mesi, la compagnia ha rimborsato € 700,00.

Siccome per l'intervento il nostro mandatario ha eseguito i pagamenti in modo tale da consentirci di usufruire della detrazione fiscale a fine anno, ci siamo chiesti se l'indennizzo dell'assicurazione farà scendere la somma detraibile oppure no.

Grazie e continuate così!

Detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Premesse: fino al 31 dicembre 2018 la misura della detrazione sarà pari al 50% di un massimo di spesa di € 96.000,00. Se questa misura incentivante non sarà riproposta, la detrazione tornerà alla percentuale standard, ossia al 36% su un massimo di spesa di € 48.000,00.

Se spenso 10.000,00 avrò diritto ad una detrazione di € 5.000,00 in dieci rate annuali da € 500,00.

La detrazione opera sull'imposta lorda, ossia se l'importo che devo al fisco a titolo d'IRPEF per l'anno d'imposta precedente è pari ad € 2.000,00, grazie alla detrazione dovrò pagare € 1.500,00.

Le modalità di pagamento, in sostanza un particolare tipo di bonifico detto parlante, sono stabilite dai decreti attuativi della legge disciplinante la misura fiscale in esame.

Ristrutturazione e detrazioni fiscali, ecco le regole da seguire

Le detrazioni fiscali in esame sono disciplinate dall'art. 16-bis del d.p.r. n. 917 del 1986, così detto T.U.I.R., cioè testo unico delle imposte sui redditi, oltre che da una serie di decreti attuativi e circolari esplicative.

Ricordiamo, inoltre, che nei casi di dubbia interpretazione (in realtà sempre) è possibile presentare interpello all'Agenzia delle Entrate affinché la stessa prenda una posizione chiara e vincolante sulla specifica fattispecie.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/istanze/scheda+interpello/infogen+interpello

Quanto ai soggetti che possono fruire della detrazione, la norma parla di «contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi».

I principali soggetti che possono beneficiare della detrazione, chiaramente ove abbiano sostenuto le spese, sono:

a) il proprietario;

b) il comodatario;

c) l'usufruttuario;

d) il conduttore;

c) il titolare del diritto di uso o di abitazione.

Detrazioni fiscali in condominio

Le detrazioni fiscali in ambito condominiale consistono nella possibilità, per tutti i condòmini (ovvero per i soggetti sopra indicati), di usufruire del beneficio in esame in relazione alle spese effettuate per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio in condominio.

Fin'ora non s'è esplicitato per quali interventi si può accedere alla detrazione fiscale.

In relazione alle parti comuni gli interventi detraibili sono quelli di:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Per le unità immobiliari di proprietà esclusiva, gli interventi sono gli stessi, eccezion fatta per i primi.

Le definizioni di questi interventi sono quelle indicate del d.p.r. n. 380/2001, ovvero nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ambito edilizio.

Nel caso del condominio gli adempimenti connessi alle modalità di pagamento devono essere rispettati dall'amministratore, salvo divieto per i singoli condòmini di utilizzare il denaro contante, ove la misura della somma da corrispondere sia superiore alla soglia di € 3.000,00 prevista dalla legge.

Detrazioni fiscali e indennizzo assicurativo

La norma in esame - l'art. 16-bis del d.p.r. n. 917/86 - nel disciplinare le detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, fa riferimento alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti.

La disposizione, per lo scrivente, è chiarissima, ossia le somme devono essere sia state spese - cioè la detrazione vale solo per quanto fatto e non per quanto s'andrà a fare - e devono essere rimaste in carico al contribuente.

Il rimborso assicurativo, invece, fa sì che la spesa, ovvero una sua parte, non resti in capo al contribuente, ma che il costo sostenuto gli sia indennizzato in ragione di quanto previsto dalla polizza stipulata.

E allora?

Per tornare alla domanda postaci dal nostro lettore, guardando alle cifre ed alle considerazioni svolte fin'ora, bisognerà concludere le seguente modo: la detrazione fiscale per l'intervento manutentivo sostenuto andrà considerata per quella parte di costo non coperto dal rimborso assicurativo, ossia € 300,00, dato che per € 700,00 su 1.000,00 la spesa è stata rimborsata dall'assicurazione.

Ricordiamo che in ragione delle disposizioni normative vigenti, entro il 28 febbraio di ogni anno, salvo proroghe, l'amministratore è tenuto a comunicare al fisco la misura delle detrazioni spettanti ad ogni singolo condòmino in ragione della spesa dal medesimo sostenuta.

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