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Moroso del moroso ...

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Purtroppo nel condominio dove abitano i miei genitori, ci sono un paio di situazioni che si trascinano da anni dove ci sono un paio di famiglie che hanno accumulato debiti sulle spese condominiali per svariate migliaia di euro. Al di là di tutti i passi consentiti dalla legge per recuperare i crediti, l'amministratore si è visto costretto ad spalmare il debito su tutti i condomini.

Nel caso in cui i miei genitori volessero pagare solo le spese condominiali relative alla loro quota millesimale e NON quelle relative alle quote dei debiti altrui, possono richiedere all'amministratore la suddivisione? Possono rifiutarsi di pagare? Si arriverebbe all'assurdità che nel paese delle banane si avrebbe un'ingiunzione di pagamento per debiti ALTRUI???

Le spese di coloro che non pagano non possono esser addebitate agli altri condomini a meno che c'è una deliberata presa all'unanimità: L'amministratore deve agire nel rispetto dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione.

 

Art. 63.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,

l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione

immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non

ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo

l'escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore

può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento

separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei

contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi

maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che

determina il trasferimento del diritto.

Condomino moroso e ripartizione delle sue quote tra gli altri comproprietari: senza il consenso di tutti la decisione è nulla

 

Fonte /anticipare-le-somme-dovute-dal-condominio-moroso-e-ripartizione-delle-sue-quote.708#ixzz3OQamBERlhttps://www.condominioweb.com/anticipare-le-somme-dovute-dal-condominio-moroso-e-ripartizione-delle-sue-quote.708#ixzz3OQamBERl

 

https://www.condominioweb.com

E' escluso il pagamento di oneri condominiali non dovuti da ogni condomino oltre alle sue quote di spettanza per millesimi di proprietà, l'amministratore può "spalmarli" solo a chi lo fa di sua spontanea volontà e non potrà MAI fare un eventuale ed illegale decreto ingiuntivi, per cui i tuoi genitori possono tranquillamente non pagare: non riceveranno mai alcun decreto ingiuntivo. Nel caso vi fossero eventuali decreti ingiuntivi da parte di fornitori terzi potrebbe, viceversa, verificarsi il caso che anche i virtuosi siano "momentaneamente" invitati ad anticipare le somme dovute, ma sempre di anticipi da restituire trattasi e potranno esserne recuperate le somme solo se un'eventuale azione di pignoramento dei beni dei morosi abbia esito positivo (cioè potrebbe essere una cosa un tantinello lunga)

...no no l'amministratore si è già attivato per adire alle vie legali.

Solo che nel frattempo per non vedersi staccare le utenze dal condominio (gas luce) i condomini sono costretti a pagare per i morosi (che date le condizioni credo non pagheranno mai...).

ma se l'ingiunzione è immediatamente esecutiva??

 

Non si è attivato nei tempi prestabiliti, prendendosela comoda!

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