Vai al contenuto
basilico

Decreto ingiuntivo - nel caso il moroso farà sicuramente opposizione ma non ho capito se il costo dell'opposizione sarà a carico di tutti e che ci sarà anche il costo dell'opposizione

Ciao a tutti, chiedo aiuto

circa un anno fa abbiamo appaltato ad una ditta il rifacimento del tetto.

nel corso dei lavori questa ditta ha danneggiato delle parti private di un condomino cosi questo adesso non ha pagato e non vuole pagare l'ultima rata.

la ditta adesso richiede il pagamento completo di quanto pattuito e parliamo di 2000 euro .

La ditta ha già fatto sapere che se tra qualche giorno non riceverà il compenso farà il decreto ingiuntivo a tutti.

parlando con l'amministratore dell'articolo 63 mi dice che si puo' fare il decreto ingiuntivo al moroso e per questo ci vorranno 3000 euro ma che non puo' fornire i dati del moroso alla ditta in quanto il contratto è stato stipulato a nome di tutto il condominio e quindi anche le parti private in questo caso rientrano nella parti comuni. Nel caso il moroso farà sicuramente opposizione ma non ho capito se il costo dell'opposizione sarà a carico di tutti e che ci sarà anche il costo dell'opposizione che noi dovremmo fare alla ditta

Lui consiglia di anticipare fra noi il debito (l 2000 euro divisi fra tutti ma non ho capito se li deve pagare anche il moroso) per chiudere con la ditta ed evitare che la stessa faccia il decreto ingiuntivo poi andare per vie legali chiedendo il risarcimento dei danni alla ditta. mi son dimenticato di dire che in un primo tempo da questo condomino era stata fatta fare una perizia che indicava il quantitativo dei danni ed è stato in parte rimborsato dalla ditta ma dato che non soddisfava tutto quello che lui chiedeva è stato fatto un tentativo di conciliazione che però la ditta non ha accettato.

Io non capisco quale sia la soluzione migliore

 

 

 

Allora... secondo me è opportuno distinguere i diversi rapporti

 

1. condomini->condominio

2. condominio->ditta

3. condomino danneggiato->ditta

 

1. Allora, quando ci sono dei lavori di rifacimento che vengono comandati dal condominio, viene approvato tramite delibera il piano di ripartizione che, peraltro, deve essere pagato anticipatamente rispetto all'esecuzione dei lavori. Una volta deliberato, tale ripartizione è vincolante per tutti i condomini. Questo è un rapporto interno tra condomini e condominio. Per tale ragione, il condomino danneggiato non più rifiutarsi di pagare la relativa rata condominiale straordinaria.

 

2. La ditta riceve incarico dal condominio ed ha diritto all'integrale pagamento delle proprie prestazioni. Qualora il condominio sia impossibilitato a pagare in quanto un condomino non ha onorato la ripartizione si attiva per tempo e interviene con d.i. per recuperare la morosità oppure la ditta fa un d.i. nei confronti del condominio (discutibile, ma non è il caso di ampliare il tema), ma poi è tenuta ad agire nei confronti dei soli morosi. E l'amministratore DEVE comunicare detti nominativi... proprio perché il contratto è stato stipulato dal condominio (e quindi da ciascun comproprietario).

 

3. Se la ditta ha arrecato un danno ad una parte privata, ma per il resto ha eseguito i lavori a regola d'arte, la problematica cessa di essere di pertinenza del condominio (non essendoci strettamente un inadempimento contrattuale), ma diventa un rapporto diretto ditta-condomino danneggiato ex art. 2043 c.c. Data l'estraneità del condominio da tale rapporto ne consegue che:

     a. il condominio non può addurre il danneggiamento subito quale scusa per non pagare i ratei al condominio;

     b. il condominio non ha titolo a fare causa alla ditta per il risarcimento del danno (tecnicamente non è legittimata ad agire). Prova ne è, che anche qualora il condominio decidesse di fare causa alla ditta, l'unico soggetto che potrebbe vantare un risarcimento del danno è il condomino moroso, non il resto della compagine. Diverso sarebbe se il danno fosse stato cagionato da una persistente non corretta esecuzione dei lavori appaltati

 

Considerato, tuttavia, che la ditta - anche qualora l'amministratore dovesse comunicare il nominativo del moroso - potrebbe colpire (in virtù del contratto di appalto: rapporto ditta->condominio) l'intero condominio tramite pignoramento del c/c condominiale o delle quote che i virtuosi andranno a versare, potrebbe essere un modo per evitare tale azione.

 

Tuttavia, successivamente, per quanto detto sub b dovrete richiedere tali somme al moroso e non alla ditta in via di risarcimento, perché non avete titolo in tal senso.

 

Se, invece, la ditta facesse d.i. contro il condominio (o contro il moroso) questi potrebbe avere interesse ad impugnarlo eccependo in compensazione il danno ed estromettendo, in qualche modo, il condominio dalle spese. Anche perché il condominio non avrebbe valide ragioni di opposizione, dal momento che non potrebbe eccepire né il danno subito dal condomino né altre ragioni per giustificare il mancato pagamento. Anzi, rischierebbe la temerarietà della lite.

 

Qualora, invece, doveste subire un d.i. (l'amministratore dovrà avere cura di comunicarlo al condomino interessato) ed ogni somma che sarete costretti a pagare in ottemperanza al medesimo, potrete ripeterla dal moroso.

 

in caso dovreste fare qualche azione legale per piacere PRETENDETE UN PREVENTIVO SCRITTO DA PIU' DI UN AVVOCATO e, se possibile, raccoglietene qualcuno personalmente e non lasciate tutto in mano all'amministratore.

  • Mi piace 1
  • Grazie 1

Grazie ma al punto 3 a      è tutte e due le volte condominio ?

Modificato da basilico

Mi permetto di citare la mia esperienza riguardo a fanno causati da lavori straordinari condominiali alla mia proprietà privata.

L'ho fatto presente alla ditta esecutrice dei lavori. Questa, constatati i danni, ha fatto denuncia alla sua assicurazione che ha mandato il perito.

Ho fatto riparare i danni da artigiani di mia fiducia. L'assicurazione mi ha rimborsato quanto richiesto.

Perché la ditta non ha coinvolto la sua assicurazione?

Probabilmente si sarebbe potuto evitare di arrivare a risvolti spiacevoli

Modificato da gewi

la soluzione migliore è che paghiate la ditta e non fate fare decreto al condominio.

 

Poi fate decreto al moroso.

Il moroso , è sua libera scelta, puo' fare causa alla ditta che gli ha recato il danno.

Ma come ti hanno indicato sopra  abbiamo piu' rapporti e non vanno confusi

 

fatevi seguire da un legale.  

  • Mi piace 1
  • Grazie 1
SisterOfNight dice:

la soluzione migliore è che paghiate la ditta e non fate fare decreto al condominio.

 

Poi fate decreto al moroso.

Il moroso , è sua libera scelta, puo' fare causa alla ditta che gli ha recato il danno.

Ma come ti hanno indicato sopra  abbiamo piu' rapporti e non vanno confusi

 

fatevi seguire da un legale.  

si ma siamo sempre li cioè se si paga la ditta (quindi gli altri condomini devono anticipare la spesa) automaticamente si deve fare causa alla ditta per danni e da quanto ho capito da Oimmena il condominio non e' legittimato a fare causa perchè la ditta non ha provocato un danno alle parti comuni bensi ad una parte privata

all'ordine del giorno è indicato : causa alla ditta per il risarcimento dei danni arrecati

Modificato da basilico
SisterOfNight dice:

Forse la ditta ha recato danni anche a parti condominiali?

no assolutamente

basilico dice:

si ma siamo sempre li cioè se si paga la ditta (quindi gli altri condomini devono anticipare la spesa) automaticamente si deve fare causa alla ditta per danni e da quanto ho capito da Oimmena il condominio non e' legittimato a fare causa perchè la ditta non ha provocato un danno alle parti comuni bensi ad una parte privata

all'ordine del giorno è indicato : causa alla ditta per il risarcimento dei danni arrecati

Guardi, non c'è nessun automatismo. Come le ho detto sopra si tratta di rapporti distinti e autonomi l'uno dall'altro.

 

Il condominio (inteso come ente di gestione delle parti comuni) non ha subito alcun danno ed anzi ha ricevuto una prestazione lavorativa compiuta a regola d'arte. Pertanto, ne consegue l'onere di pagare la prestazione ricevuta in modo integrale.

 

Il condomino che assume di aver subito un danno dalla ditta, si muovere in totale autonomia per la richiesta di risarcimento, ma non può coinvolgere il condominio in questa azione in quanto non ha alcun titolo. 

 

Se quello è l'ordine del giorno, voi votate no, dite al condomino di pagare la propria rata altrimenti procedere con recupero forzoso delle quote non versate e che, se proprio vuole, fa causa da solo alla ditta.

 

Solo per farle capire meglio... mettiamo che l'assemblea delibera di fare causa alla ditta, va in giudizio tutto il condominio, il giudice riconosce che il danno subito da Tizio è 20.000 euro. Bene, questi 20.000 euro a chi dovrebbero andare? a Tizio o all'intero condominio suddiviso pro quota millesimale? E le spese chi le paga? ciascun condomino pro quota...

 

capisce che non ha senso che lei (in quanto condomino) partecipi ad una causa in cui si rivendica il danno subito dal suo vicino e di cui lei non vedrà una lira, ma dovrà pagare le spese legali?

 

Dica all'amministratore che sta prendendo un granchio.

  • Grazie 1
Oimmena dice:

Guardi, non c'è nessun automatismo. Come le ho detto sopra si tratta di rapporti distinti e autonomi l'uno dall'altro.

 

Il condominio (inteso come ente di gestione delle parti comuni) non ha subito alcun danno ed anzi ha ricevuto una prestazione lavorativa compiuta a regola d'arte. Pertanto, ne consegue l'onere di pagare la prestazione ricevuta in modo integrale.

 

Il condomino che assume di aver subito un danno dalla ditta, si muovere in totale autonomia per la richiesta di risarcimento, ma non può coinvolgere il condominio in questa azione in quanto non ha alcun titolo. 

 

Se quello è l'ordine del giorno, voi votate no, dite al condomino di pagare la propria rata altrimenti procedere con recupero forzoso delle quote non versate e che, se proprio vuole, fa causa da solo alla ditta.

 

Solo per farle capire meglio... mettiamo che l'assemblea delibera di fare causa alla ditta, va in giudizio tutto il condominio, il giudice riconosce che il danno subito da Tizio è 20.000 euro. Bene, questi 20.000 euro a chi dovrebbero andare? a Tizio o all'intero condominio suddiviso pro quota millesimale? E le spese chi le paga? ciascun condomino pro quota...

 

capisce che non ha senso che lei (in quanto condomino) partecipi ad una causa in cui si rivendica il danno subito dal suo vicino e di cui lei non vedrà una lira, ma dovrà pagare le spese legali?

 

Dica all'amministratore che sta prendendo un granchio.

Ho riparlato con l'amministratore e mi dice che il problema riguarda la rottura dei vetri delle finestre all'interno dell'appartamento(riguarderebbe il decoro della facciata)  di questo condomino avvenuto durante l'installazione del ponteggio.

il problema mi dice che è discutibile e che ci sono delle sentenze in merito ed ognuna parla in modo diverso ma che allo tesso tempo non si puo' esimere dal pagamento. 

 

un chiarimento: se l'amministratore fa il decreto ingiuntivo lo deve pagare il moroso ?             dico questo perchè l'articolo 63 recita che il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo nonostante opposizione

Modificato da basilico

interessante... così potrei mettere alle mie finestre un bel tripla-camera fono-assorbente, termo-isolante, con filtro anti UV e addebitarlo al condominio! Bellissima interpretazione. Se mi fa avere le sentenza, chiamo subito il vetraio, perché ho urgente bisogno di salvaguardare il decoro della facciata di casa mia.

 

Panzane.

 

Che gli infissi debbano rispettare forma, misura e colore non ci piove, questo non fa delle stesse parti comuni, ma restano parti private. In realtà è il "decoro architettonico" la parte a comune da salvaguardare, non gli infissi (e tanto meno i vetri). Questo impone a chi intende cambiare i propri infissi di rispettare le linee già esistenti, ma nulla più. La disciplina dei "frontalini" - eventualmente applicabile per identità di ratio - avrebbe senso solo qualora i vetri di casa vostra prevedano particolari geometrie e colori (tipo vetrate di una chiesa).

 

Ad ogni modo è molto semplice... quando ci sarà la delibera per approvare la causa di risarcimento del danno promossa dal condominio nei confronti della ditta, fate sottoscrivere all'amministratore che la medesima viene promossa sotto sua indicazione in quanto i vetri delle finestre sono parti comuni che contribuiscono al decorso architettonico dell'immobile, in caso di rigetto lo stesso dovrà ripetere le spese sostenute a titolo di risarcimento del danno.

 

Se se ne assume la responsabilità, tanto rispetto.

basilico dice:

non si puo' esimere dal pagamento. 

 

un chiarimento: se l'amministratore fa il decreto ingiuntivo lo deve pagare il moroso ?             dico questo perchè l'articolo 63 recita che il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo nonostante opposizione

Lui non si può esimere dal pagamento alla ditta, su questo non ci piove. Allora deve recuperare i soldi dal morso oppure farli anticipare a voi (e recuperarli dal moroso).

 

Il D.I. lo paga il condominio (ad eccezione del condomino moroso), ma le spese anticipate saranno integralmente recuperate in sede di esecuzione in capo al soggetto moroso (ovviamente se questi ha sufficienti beni da pignorare).

  • Grazie 1
Oimmena dice:

interessante... così potrei mettere alle mie finestre un bel tripla-camera fono-assorbente, termo-isolante, con filtro anti UV e addebitarlo al condominio! Bellissima interpretazione. Se mi fa avere le sentenza, chiamo subito il vetraio, perché ho urgente bisogno di salvaguardare il decoro della facciata di casa mia.

 

Panzane.

 

Che gli infissi debbano rispettare forma, misura e colore non ci piove, questo non fa delle stesse parti comuni, ma restano parti private. In realtà è il "decoro architettonico" la parte a comune da salvaguardare, non gli infissi (e tanto meno i vetri). Questo impone a chi intende cambiare i propri infissi di rispettare le linee già esistenti, ma nulla più. La disciplina dei "frontalini" - eventualmente applicabile per identità di ratio - avrebbe senso solo qualora i vetri di casa vostra prevedano particolari geometrie e colori (tipo vetrate di una chiesa).

 

Ad ogni modo è molto semplice... quando ci sarà la delibera per approvare la causa di risarcimento del danno promossa dal condominio nei confronti della ditta, fate sottoscrivere all'amministratore che la medesima viene promossa sotto sua indicazione in quanto i vetri delle finestre sono parti comuni che contribuiscono al decorso architettonico dell'immobile, in caso di rigetto lo stesso dovrà ripetere le spese sostenute a titolo di risarcimento del danno.

 

Se se ne assume la responsabilità, tanto rispetto.

Lui non si può esimere dal pagamento alla ditta, su questo non ci piove. Allora deve recuperare i soldi dal morso oppure farli anticipare a voi (e recuperarli dal moroso).

 

Il D.I. lo paga il condominio (ad eccezione del condomino moroso), ma le spese anticipate saranno integralmente recuperate in sede di esecuzione in capo al soggetto moroso (ovviamente se questi ha sufficienti beni da pignorare).

Alla fine poi il moroso ha deciso di pagare ma ha preteso dall'assemblea di fare una richiesta danni alla ditta per i suoi vetri in quanto l'amministratore ha fatto capire che potrebbe essere al 50% privato e 50% condominiale e che ci sono delle sentenze in merito che appunto dicono 50 e 50.  Io ho votato contro . Devo rispettare la decisione dell'assemblea o posso estromettermi da questa richiesta?

 

 

nei contratti stipulati che so per rifare un impianto citofonico devono essere obbligatoriamente specificate sia la garanzia che la poliza assicurativa?

Modificato da basilico
×