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Interventi di recupero edilizio. Nessuna detrazione al condomino moroso

I condomini possono beneficiare della detrazione fiscale solo nel caso in cui abbiano effettivamente sostenuto la quota di spesa loro attribuita.
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 

Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico (solo per citare le fattispecie più frequenti), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio fiscale viene attribuito sulla base di un doppio limite: l'imputazione della quota su base millesimale e l'effettivo sostenimento della spesa.

Pertanto, se il condomino non ha contribuito al sostenimento della spesa, non potrà beneficiare di alcun incentivo.

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di alcuni interventi, ha precisato che i condomini possono beneficiare della detrazione fiscale sugli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico solo nel caso in cui abbiano effettivamente sostenuto la quota di spesa loro attribuita.

Il chiarimento è stato recentemente reso in occasione della pubblicazione della Guida dell'Agenzia delle Entrate sul Recupero edilizio, aggiornata al mese di maggio.

Gli incentivi sui lavori di recupero edilizio e risparmio energetico - proroga. Con legge n. 145/2018 il legislatore ha prorogato il termine di sostenimento delle spese per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico (oltre a sisma bonus, bonus verde e bonus arredi) fino al 31.12.2019.

Fanno eccezione a tale termine i lavori effettuati sulle parti comuni del condominio, ad oggi finanziati fino al prossimo 31.12.2021.

I contribuenti potranno pertanto fruire degli incentivi in commento anche con riferimento alle spese sostenute nel corso del 2019.

Rispetto alle modifiche apportate alla disciplina degli incentivi, segnaliamo che la proroga operata con legge n. 145/2018 ha mantenuto l'assetto definito con la precedente legge di Bilancio 2018, senza quindi operare particolari modifiche all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione degli incentivi. L'unica novità prevista da tale provvedimento legislativo consiste nella previsione di una modalità alternativa di fruizione dell'agevolazione (sotto forma di sconto operato dal fornitore, che potrà fruire di un credito d'imposta per l'importo equivalente allo sconto operato).

Il condomino moroso e la detrazione fiscale. Come anticipato sopra, secondo alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (recentemente confermati con la guida pubblicata nel mese di maggio 2019) i condomini possono beneficiare delle agevolazioni fiscali solo qualora sostengano effettivamente la spesa.

Con riferimento agli interventi sulle parti comuni del condominio, quindi, i contribuenti potranno beneficiare del bonus fiscale nel limite della parte di spesa a loro imputata, nel limite della spesa effettivamente sostenuta.

Testualmente, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che "Il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Quando il condominio può beneficiare dell'Iva agevolata al 10%?

Gli adempimenti dell'amministratore di condominio. Al fine di determinare correttamente la quota di detrazione spettante, l'amministrazione di condominio è tenuto a comunicare annualmente i dati relativi alle spese sostenute ad ai pagamenti effettuati.

In particolare, in occasione della comunicazione all'Anagrafe, dovrà essere indicato l'importo della spesa attribuita in base al piano di riparto e l'informazione relativa al pagamento della quota attribuita (riferita al 31.12 dell'anno per cui si procede alla comunicazione).

La medesima problematica si presenta in occasione della cessione del credito. Nel caso in cui il condomino avesse versato solo una quota della spesa, infatti, nei campi relativi alla cessione l'amministratore dovrà indicare la somma effettivamente riscossa dall'amministratore (anche zero).

Pertanto, se il condominio alla data del 31.12 ha pagato solo parzialmente la spesa, l'amministratore dovrà indicare nell'apposito campo l'importo riscosso.

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