Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Incompatibile la proposta transattiva formulata in mediazione con la volontà di avvalersi della prescrizione sollevata dal condòmino/debitore

Trattative per la risoluzione della controversia ed eccezione della prescrizione delle quote condominiali nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Avv. Giuliana Bartiromo - Foro di Lecce 

"La rinuncia alla prescrizione per effetto di un atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 c.c. ovvero l'interruzione della prescrizione medesima per effetto del riconoscimento a norma dell'art. 2944 c.c., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presuppore le contestazioni del diritto di controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso e sia rivolta solo ad ottenere un componimento della liquidazione del quantum" (Cassazione Civile n. 16379/2009).

Ed inoltre "Anche le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ. quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all'interruzione della stessa per effetto del riconoscimento" (Cass. n. 19872/2011; Cass. n. 18879/2015).

Questo il ragionamento seguito dal Tribunale di Lecce che, con sentenza 2332/2018 pubblicata in data 19.06.2018, rigettava l'opposizione del condòmino al decreto ingiuntivo azionato dal Condominio per il recupero delle quote condominiali.

Prescrizione delle quote condominiali e termine semestrale per la riscossione coattiva

Difatti il condòmino/debitore proponeva opposizione nei confronti del Condominio creditore, eccependo la prescrizione di alcune somme richieste e confermate nel decreto ingiuntivo. Il Giudice, constatato che il debitore, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, non aveva attivato l'obbligatoria procedura di mediazione, ordinava alle parti di procedere con la mediazione "delegata".

In sede di mediazione, il debitore proponeva il pagamento di somme al solo scopo di ridurre il pagamento della somma complessiva, soprattutto per quanto riguardava le spese legali liquidate dal decreto ingiuntivo e, pertanto, a seguito di numerosi incontri, il procedimento di mediazione si concludeva con un verbale "negativo" ossia di mancato accordo, che veniva prodotto ed esibito dal Condominio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Ebbene il Tribunale di Lecce ha ritenuto incompatibile la proposta transattiva formulata in mediazione con la volontà di avvalersi della prescrizione sollevata dal condòmino/debitore, dovendo intendersi come rinuncia alla stessa ai sensi dell'art. 2937 c.c. proprio perché valutando il comportamento delle parti è stato accertato che la transazione è mancata soltanto per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di detto diritto.

Oneri condominiali e prescrizione del termine per il rimborso delle somme indebitamente pagate.

Ricordiamo che l'art. 2944 c.c. rubricato "Interruzione per effetto del riconoscimento" recita che "La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere", mentre l'art. 2937 c.c. "Rinunzia alla prescrizione" prevede che " Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Lecce 2332 del 19.06.2018
  1. in evidenza

Dello stesso argomento