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Oneri condominiali e prescrizione del termine per il rimborso delle somme indebitamente pagate.

Modifica illegittima delle quote millesimali e prescrizione decennale del diritto al rimborso delle spese condominiali.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

In caso di illegittimo pagamento degli oneri condominiali, a fronte di una sentenza che ha dichiarato la nullità della delibera che ha aumentato illegittimamente le quote millesimali di proprietà, da quale momento decorre la prescrizione del diritto di rimborso del condòmino delle quote illegittimamente pagate: dalla data del passaggio in giudicato della sentenza oppure dal singolo pagamento?

Per chiarire come occorre comportarsi al cospetto di tale probabile evenienza, vediamo come affronta la questione la giurisprudenza di merito.

Il caso della prescrizione delle spese condominiali e della individuazione del dies a quo.

La vicenda. Due condòmine citano in giudizio il condominio chiedendo la restituzione di una somma pari a circa cinquantamila euro a titolo di ripetizione dei maggiori importi versati rispetto al dovuto a titolo di spese condominiali nel periodo che intercorre fra il 1984-2000; formulando, inoltre, anche domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa delle diverse azioni giudiziarie intraprese nei loro confronti dal condominio.

Le condòmine, è bene precisare, in seguito alla sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la nullità della delibera assembleare che nel lontano 1984 aveva aumentato illegittimamente le loro quote millesimali, avevano richiesto la ripetizione delle somme illegittimamente versate a titolo di spese condominiali all'amministratore di condominio e, quest'ultimo, affermava che il loro diritto al rimborso doveva considerarsi prescritto.

Le attrici, invece, hanno ribadito la piena legittimità della propria richiesta sostenendo che il termine di prescrizione decennale, per la richiesta di rimborso della somme in questione, decorresse dalla data della sentenza che aveva dichiarato la nullità della delibera che aveva illegittimamente modificato le loro quote millesimali di proprietà.

La sentenza. La prima sezione civile del Tribunale di Trieste ha respinto la richiesta delle condòmine soffermandosi sul tema della prescrizione della domanda di ripetizione di una somma pagata, in base ad un negozio giuridico dichiarato nullo da una sentenza. (Tribunale di Trieste, I sez. civ., 12.9.2017, 614).

La pronuncia stabilisce che, nel caso di specie, trova riscontro la tesi del condominio ed il diritto di ripetizione delle somme illegittimamente pagate, a titolo di spese condominiali, dalle attrici deve considerarsi prescritto.

A tal proposito il giudice evidenzia che "che l'articolo 1422 c.c. nell'affermare l'imprescrittibilità dell'azione diretta a far valere la nullità del negozio giuridico e facendo salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione, stabilisce che il termine prescrizionale del diritto a ottenere la restituzione di quanto pagato in forza di un contratto di cui viene dichiarata la nullità decorre non dalla data della sentenza, ma per ciascun singolo pagamento dalla data della sua esecuzione".

Prescrizione spese condominiali

I precedenti della giurisprudenza. Il tribunale di Trieste non fa altro che allinearsi all'orientamento prevalente, ma non univoco, della giurisprudenza di legittimità che ha già affrontato il tema della nullità del negozio giuridico ed il momento dal quale decorre il calcolo della prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione per il rimborso dei pagamenti effettuati in ragione dello stesso.

A tal proposito la Cassazione ha già più volte ribadito che " l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quello del pagamento stesso" (Cass. n. 7651/2005; Cass. n. 24418/2010).

Con un successivo intervento la Cassazione ha ulteriormente puntualizzato che la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di esecuzione del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa della nullità del negozio giuridico, si giustifica "in ragione, essenzialmente, della natura che riveste la pronuncia di nullità del negozio, che, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall'origine dell'atto e della modifica della situazione preesistente, non diversamente da quanto accade nell'ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base a norma dichiarata incostituzionale" (Cass. n. 10250/2014)

Tuttavia, è doveroso ricordare che sul tema del momento dal quale decorre il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione che segue i pagamenti effettuati in base ad un negozio giuridico dichiarato nullo da una sentenza, si registra anche un altro orientamento giurisprudenziale che, contrariamente a quello appena citato, fa decorrere il termine di prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza. (Corte di Cassazione n. 12038/2000).

Conclusioni. Le ragioni che hanno indotto la sentenza in commento a non prendere in considerazione l'orientamento espresso della Cassazione nell'ultima sentenza menzionata, sono state identificate dal tribunale triestino, nella necessità di scongiurare che l'applicazione di tale principio potrebbe avere una portata destabilizzante sulla stabilità dei rapporti economico-giuridici.

A tal proposito, infatti, evidenzia che qualora il termine di prescrizione del diritto a ripetere quanto indebitamente pagato decorresse dalla data della sentenza dichiarativa della nullità del contratto in forza del quale è avvenuto il pagamento stesso "… si perverrebbe al paradossale ed inaccettabile risultato di consentire la ripetizione di quanto pagato nell'immediatezza di un negozio giuridico dichiarato nullo oggi, ma stipulato ad esempio, più di settant'anni prima".

Fra l'altro, proprio per evitare tale conseguenza, basta soffermarsi sul testo dell'articolo 1422 del codice civile che nel disporre l'imprescrittibilità dell'azione volta a dichiarare la nullità del contratto, d'altra parte fa salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Nulla da fare, quindi, il diritto di ripetizione delle spese pagate dalle condòmine in virtù di una delibera successivamente dichiarata nulla da una sentenza, si prescrive entro dieci anni dal singolo pagamento effettuato e pertanto il provvedimento si conclude con il mancato accoglimento delle loro richieste.

Sentenza
Scarica Trib Trieste 614/17
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