Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Rimborso iva: chi ha diritto al rimborso prioritario

Quando scaturisce il rimborso iva.
Dott. Davide Tassinari 

Il rimborso Iva scaturisce quando l'iva pagata e versata in un determinato periodo di imposta risulta essere superiore a quella dovuta. Per determinare l'iva dovuta in un determinato periodo occorre procedere al calcolo dell'iva attraverso il procedimento della liquidazione iva.

Tale procedimento consiste nel sommare algebricamente l'iva a credito e l'iva a debito determinando pertanto se complessivamente occorre versare imposta o si ha diritto ad un credito.

L'articolo 38-bis del Dpr 633/72 prevede che sia possibile individuare alcune particolari categorie di contribuenti per i quali è comunque valida un'assegnazione prioritaria dei rimborsi iva. Tale categoria di contribuenti deve essere individuata mediante la pubblicazione di apposito decreto ministeriale.

Al riguardo in data 13 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Mef del 29 Aprile 2016 con il quale si prevede che i rimborsi iva possono essere concessi in via prioritaria ad alcune particolari tipologie di aziende.

Il decreto è inerente al secondo trimestre dell'anno di imposta 2016 e risulta essere a vantaggio delle ditte ed imprese che effettuano attività di installazione, demolizione e pulizia.

Tali tipi di soggetti potranno pertanto beneficiare dei cosiddetti rimborsi prioritari e si aggiungono ad altre categorie imprenditoriali che possono già fruire dell'agevolazione in materia iva: subappaltatori edili, costruttori di aerei, veicoli spaziali e loro dispositivi, esercenti cinematografici, operatori del riciclaggio dei materiali metallici, produttori di zinco, stagno e semilavorati, produttori di alluminio e semilavorati.

Requisiti per ottenere i rimborsi iva semplificati

Per permettere alle aziende di fruire della procedura di rimborso iv semplificato occorre che il richiedente sia in possesso di alcuni requisiti. In particolare la ditta o impresa dovrà:

  • Esercitare l'attività da almeno tre anni
  • Avere un valore di eccedenza iva non inferiore a 10 mila euro qualora sia richiesto un rimborso annuale o 3 mila euro nel caso di un rimborso trimestrale;
  • Occorre che l'ammontare del credito sia inoltre pari o superiore al 10 % dell'intera iva che viene assolta su acquisti e sulle importazioni che vengono effettuate nell'anno o nel trimestre.

Quando il condominio può beneficiare dell'Iva agevolata al 10%?

    Di particolare interesse è inoltre la recente circolare n. 33/E del 22 Luglio 2016. Il provvedimento dell'amministrazione finanziaria chiarisce le novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega n. 23/2014 e quelle previste dal D. Lgs 158/2015 che ha previsto alcune modifiche in materia di violazioni tributarie. Vengono inoltre chiariti alcuni dubbi in nei seguenti campi:

    • Fermo amministrativo e possibilità di richiedere un rimborso iva;
    • Casi in cui è possibile concedere un rimborso iva senza presentazione di garanzia, in presenza di avvisi di accertamento o rettifica;
    • Sanzione applicabile per omessa prestazione della garanzia nel caso di iva di gruppo in presenza di franchigia;
    • Soggetti che hanno meno di due anni di attività, soggetti in liquidazione e obbligo di garanzia da prestare.

    Come richiedere il rimborso iva

    In base al dettato del D.P.R. n. 131 del 1986 i contribuenti potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza di imposta versata nel caso in cui:

    • Come previsto dall'art. 38-bis, comma 1 nel caso in cui risulti dalla dichiarazione iva;
    • Come previsto dall'art. 38-bis, comma 2 quando l'eccedenza è relativa a ciascuno dei primi tre trimestri solari (il credito dell'ultimo trimestre è richiesto in sede di dichiarazione annuale).

    Per la richiesta del rimborso occorrerà compilare il relativo quadro VR della dichiarazione annuale come previsto dall'art. 10 D.l. n. 78/2009 convertito in L. n. 102 del 2009.

    Nel caso di eccedenza detraibile di Iva che risulti dalla dichiarazione annuale è possibile richiedere il rimborso nel caso di:

    • Cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/72;
    • Qualora ricorrano le ipotesi elencate dall'art. 30, comma 3 del DPR 633/72 e cioè:
    • Differenza tra aliquote media su vendite e acquisti (come previsto dall'art. 30, comma 3, lettera a);
    • Prevalenza di operazioni non imponibili (come disposto dall'art. 30, comma 3, lett. b);
    • Nel caso vengano acquistati beni ammortizzabili (art. 30, comma 3, lett. c);
    • Prevalenza di operazioni non territoriali (ai sensi dell'art. 30, comma 3, lettera d);
    • Qualora il credito iva venga vantato da soggetto non residente (art. 30, comma 3, lett. e);
    • Qualora vi siano delle eccedenze detraibili per tre anni consecutivi come previsto dall'art. 30, comma 4 del DPR 633/72

    Il motivo per cui si richiede il rimborso dovrà essere indicata all'interno del quadro VR.

    Qualora il soggetto abbia cessato l'attività, l'eccedenza che risulta dalla dichiarazione Iva potrà essere inserita a rimborso a condizione che il credito da richiedere sia superiore a € 2,582,28 euro.

    In virtù del D. Lgs. n. 175/2014 (ovvero il decreto semplificazioni) è stato previsto che in tema di rimborso credito Iva annuale e trimestrale per i rimborsi inferiori a € 15 mila non è necessario fornire una specifica garanzia. Qualora il rimborso sia superiore a 15 mila euro occorrerà presentare una dichiarazione Iva annuale o domanda di rimborso infrannuale con relativo visto di conformità.

    La corte di cassazione in materia di rimborso iva

    Per quanto concerne la tempistica entro la quale richiedere un rimborso iva una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce alcuni dubbi in materia. In particolare in base alla sentenza n. 4145 del 2 Marzo 2016 ha stabilito che qualora il contribuente abbia manifestato la volontà di richiedere a rimborso il credito, l'istanza non potrà essere assoggettata al termine biennale di scadenza che è previsto dall'art. 21, comma 2 del D. Lgs n. 546 del 1992.

    Questo perché l'istanza di rimborso iva dovrà considerasi come presentata qualora venga compilato il relativo quadro della dichiarazione, e la presentazione del successivo modello è solo il presupposto per esigere il credito.

    La sentenza nasce in virtù di un ricorso presentato ad un contribuente al quale era stato negato il rimborso. Il contribuente nella fattispecie ha indicato il credito iva a rimborso in dichiarazione ma ha presentata la prevista domanda di rimborso oltre il termine ordinario di prescrizione.

    1. in evidenza

    Dello stesso argomento