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Quando il condominio può beneficiare dell'Iva agevolata al 10%?

In quali casi è possibile per il condominio usufruire dell'iva agevolata al 10% ?
Avv. Rosario Dolce Avv. Dolce Rosario 

Ogni intervento edilizio realizzato su un immobile, a secondo della finalità e della funzione assolta, è inquadrabile all'interno di una categoria tipizzata normativamente. A secondo della tipologia è possibile usufruire di alcune agevolazioni fiscali, ovvero di talune misure di semplificazioni amministrativa.

Tra le misure più interessanti - almeno stando al profilo dell'impatto economico diretto - va annoverata quella dell'applicazione dell'IVA al 10%, sulle fatture emesse dall'appaltatore.

Il punto 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, intitolata "Beni e Sevizi Soggetti all'aliquota del 10% di cui al D.P.R. 633/1972",ne prevede l'applicazione limitatamente agli "? interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo".

Per selezionare tali interventi, sovviene in aiuto il Testo unico in materia edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239). E partitamente, l'articolo 3 prevede segnatamente quanto segue:.

"Ai fini del Testo Unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente".

L'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/1999 (legge finanziaria del 2000) ha poi esteso l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (categorie catastali da A1 ad A 11, ad esclusione della A10).

L'agevolazione fiscale dopo diversi rinnovi annuali è stata stabilizzata con la legge finanziaria anno 2010 (legge 191 del 29 dicembre 2009), in virtù di una direttiva comunitaria che ha permesso agli stati membri di mettere a regime la misura..

Il caso. Ciò opportunamente premesso, è successo che un condominio abbia opposto un decreto ingiuntivo - chiesto ed ottenuto dall'impresa appaltatrice a cui aveva precedentemente affidato l'esecuzione di opere (asseritamente qualificate come "ristrutturazione edilizia") - lamentando, tra l'altro, l'applicazione dell'IVA al 20%, in luogo di quella al 10% sul valore complessivo della fattura saldata.

Per cui esercitava domanda riconvenzionale onde ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato oltre l'aliquota iva del 10%.

Il primo grado del giudizio si concludeva con l'emissione di un provvedimento d'improcedibilità dell'opposizione per difetto di giurisdizione (le parti - a quanto pare - avevano convenuto, all'atto del conferimento dell'appalto, una clausola arbitrale con la quale demandavano la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale).

Il Condominio opponente impugnava però la Sentenza avanti alla Corte d'appello.

Il giudice del gravame accoglieva, in punto, il gravame. In effetti - sentenziava la Corte d'Appello - l'appaltatore costituendosi in giudizio e chiedendo la condanna del Condominio al saldo della fattura pretesa in pagamento (indi, non in via subordinata), avrebbe assunto un comportamento concludente, "?rinunziando (di fatto) a far valere la clausola arbitrale", da cui la sussistenza della giurisdizione in capo al Giudice ordinario per la trattazione dell'affare.

Il provvedimento. La domanda riconvenzionale sull'indebito oggettivo agitata dal Condominio appellante, non ha avuto però la stessa sorte.

La Corte di Appello di Catania - con Sentenza del 17 aprile 2014 - ha infatti rigettato la pretesa economica in disamina, rilevando che i lavori commissionati dal Condominio non sono sussumibili nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e restauro conservativo - come asserito -, bensì in quelli previsti per la manutenzione straordinaria. in quanto tali, non sarebbero ex lege assoggettabili all'applicazione dell'agevolazione fiscale richiamata in atti (IVA al 10%).

Ed invero: "Ai sensi del d.p.r. 633/72 (punto 127 quaterdecies Tabella A) l'agevolazione IVA al 10% è prevista solo per le ipotesi di cui alla lettera C dell'art. 31 L. 457/78 (interventi di restauro e di risanamento conservativo) distinti dalla manutenzione straordinaria, avente finalità conservativa, e che quindi comportano come risultato la modificazione generalizzata e sistematica dell'immobile che viene a costituire, pur nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali, un'entità ontologicamente e qualitativamente diversa dalla precedente (Cass. Civ., Sez. III, 19/11/1995, n. 12397).

Nella specie si versa, invece, in ipotesi di manutenzione straordinaria, non solo perché cosi recita la stessa premessa del contratto ma perché il successivo art 2 ne chiarisce l'oggetto, ossia gli interventi sui prospetti degli edifici, frontalini, pareti, cieche mantovana copertura a terrazza e ballatoi) e quindi tutti lavori con finalità, all'evidenza, solo conservativa attesane la vetustà e lo stato di conservazione [?]".

Conclusione. Al di là dell'argomentazione giuridica addotta e della sua effettiva legittimità - l'iter argomentativo sviluppato dal Giudice di appello predetto non ci risulta del tutto chiaro: a causa dei pochi elementi fattuali a nostra disposizione - giova qui precisare, in via conclusiva, che l'agevolazione fiscale dell'IVA al 10% risulterebbe, a tutt'oggi, applicabile (anche) agli interventi di manutenzione straordinaria od ordinaria da eseguirsi presso gli edifici residenziali (categorie catastali A1-A11, con sola esclusione della A10), stante l'art. 2, comma 11, Legge n. 191/2009 (finanziaria 2010). A tal fine, non sarebbe più rilevante la relativa distinzione con quelli volti al risanamento o restauro conservativo, di cui alla lettera c) dell'art. 3 del testo coordinato 06.06.2001 n. 380 in materia di edilizia (in forza del vecchio riferimento segnato dall'art. 31 DPR457/1978)

(Per il check-up degli impianti di riscaldamento si applica l'iva al 10%)

Sentenza
Scarica Corte d'Appello di Catania del 17 aprile 2014
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GIUSEPPE
GIUSEPPE 23-09-2016 18:15:15

HO ESEGUITO UN LAVORO DI RIPARAZIONE IDRICA DOVUTA AD UNA PERDITA DI UNA TUBAZIONE D'ACQUA IN UN CONDOMINIO. IL LAVORO E DI € 1.100,00, COME MI DEVO COMPORTARE CON L'IVA LA DEVO INSERIRE AL 10% HO AL 22% GRAZIE

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Ciss
Ciss 19-12-2016 23:11:31

io direi.......HO.

rispondi
Ufeira
Ufeira 04-05-2017 11:05:15

io dire...........OH!

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Simone Valdambrini
Simone Valdambrini 03-10-2017 15:18:31

Iva al 10% perchè è un lavoro di prestazione d'opera e non di vendita, quindi è sempre al 10%

rispondi
Simone Valdambrini
Simone Valdambrini 03-10-2017 16:30:45

Gli unici lavori di prestazione d'opera all'interno del Condominio con IVA al 22% sono l'impresa di pulizia scale, il giardiniere e lo spazzacamino (sempre che non siano nel regime dei minimi).

rispondi
Antonio
Antonio 23-11-2017 13:20:51

Salve,
abbiamo effettuato una vendita di corpi illuminanti per un condominio (siamo un attività commerciale)
l'amministratore ci ha chiesto che la fattura deve essere modificata con iva al 10%.
Per questo genere di vendita è regolare?

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Simone Valdambrini
Simone Valdambrini 23-11-2017 16:23:03

Antonio buon pomeriggio, da quello che so io la vendita che non sia fornitura e posa in opera in cui la componente della manodopera superi il prezzo del materiale che diventa bene strumentale è al 22%. Qualora voi siate anche chiamati ad installare il prodotto che, esempio, per la componente manodopera da 300,00€ passi a 601,00 in questo caso l'iva diventa agevolata al 10%. A mio avviso quindi se fate esclusivamente vendita deve essere applicata l'aliquota massima. Ulteriormente ed eventualmente chiedete all'amministratore che vi fornisca lui o da tecnico abilitato la certificazione per l'I.V.A. agevolata ed avete risolto il problema... la tenete unita alla fattura e in caso di verifica fiscale avete un responsabile che sarà tenuto a versare l'iva per differenza allo stato nel caso in cui l'iva applicata sia non corrispondente ai criteri voluti dal legislatore.

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Silvia
Silvia 13-03-2019 12:13:46

Buongiorno,

i lavori di manutenzione e/o pulizia di una fontana posta all'ingresso di un condominio sono soggetti all'iva agevolata del 10%? Grazie

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Simone Valdambrini
Simone Valdambrini 13-03-2019 12:27:21

Silvia.
Lavori di manutenzione sono un a cosa, la pulizia sono un altra. Se la fontana deve essere sottoposta ad intervento di manutenzione ordinaria, tramite impresa edile, l'intervento rientra nei criteri precedentemente citati. Se la fontana deve essere solamente pulita, in questo caso, attraverso impresa di pulizie, l'intervento ricade in IVA al 22%.

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Daniela
Daniela 04-10-2019 12:10:39

Salve, siamo elettricisti e lavoriamo per i condomini con interventi tecnici di manutenzione. Spesso capita di intervenire presso un'autorimessa box auto, amministrata da un nostro cliente.
Come devo fatturare? con iva al 22% con ritenuta al 4%?
Alcuni clienti (amministratori) non sanno nulla a riguardo. C'è una normativa chiara e leggibile al quale far riferimento e schiarire la confusione?????

grazie

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Simone Valdambrini
Simone Valdambrini 04-10-2019 13:03:44

Ciao Daniela, volevo ricordarti che gli interventi di manutenzione ordinaria dei fornitori, quali elettricisti, muratori, antennisti, ecc. ecc. negli interventi di manutenzione ordinaria (non vendita) l'iva è sempre al 10% (o agevolata fino a quando non verrà alzata l'aliquota di legge). La fatturazione deve essere fatta con la ritenuta d'acconto del 4%. Solo l'imprese di pulizie, lo spazzacamino, gli spurghi (qui si apre un capitolo a parte poichè alcuni interventi sono con iva al 10 e altri al 22%) e tutti i liberi professionisti hanno l'IVA al 22%.

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Daniela
Daniela 04-10-2019 14:19:47

Ciao Simone, si noi già fatturiamo le manutenzioni al 10% e la vendita al 22% ormai da diversi anni.
La mia domanda era:
con quale calcolo IVA fatturo alle sole autorimesse box (che non fanno parte di un condominio)?? perché la nostra commercialista mi dice al 22% ma cercavo qualcosa di scritto, cioè una normativa un modulo o un articolo

rispondi
Simone Valdambrini
Simone Valdambrini 04-10-2019 16:07:19

Daniela, buonasera.
Se le autorimesse non sono un condominio o non fanno parte di un condominio e la fattura deve essere emessa ad un privato ovviamente non può essere applicata l'IVA agevolata utilizzata per i Condomini. Il privato non è sostituto d'imposta e quindi non deve avere nemmeno la ritenuta d'acconto. In merito alle normative potrebbe esserti utile il seguente link: http://biblus.acca.it/iva-agevolata-al-10-quando-si-applica-per-tapparelle-zanzariere-e-grate/

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Manu
Manu 21-10-2019 18:32:25

Salve,
volevo sapere in un caso specifico in cui una società di trasporti, trasporta acqua al condominio. In questo caso il costo dell'acqua è fatturato al 10% senza ritenuta. Il trasporto è da fatturare al 22% o 10%? e va comunque applicata la ritenuta del 4%.

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Simone Valdambrini
Simone Valdambrini 21-10-2019 18:43:43

Sinceramente non mi è mai capitato un caso analogo e penso sia un caso particolare in cui abbiamo contemporaneamente iva al 10% e al 22% e la ritenuta d'acconto al 4% ci va sempre. Ti consiglio di sentire un commercialista che ti possa dare indicazioni migliori sull'utilizzo delle aliquote di legge.

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Manu
Manu 21-10-2019 19:42:09

Io credo che il costo del trasporto sia da applicare l’aliquota al 22% perché non rientra tra i casi previsti dalla legge per applicare l’iva Al 10%.

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Elisabetta
Elisabetta 19-12-2019 11:57:22

Buongiorno, lavoro in un azienda di manutenzione impianti termici, se eseguo solo le operazioni di chiusura e successiva riapertura acqua potabile o abbassamento impianto termico per consentire lavori di terze parti in un appartamento sito in un condominio in cui ho la manutenzione, l'iva è 22% dato che non è una manutenzione o 10% come mi sta chiedendo l'amministratore?.
Secondo me se chiudo l'acqua perchè il Condomino deve aggiustare il rubinetto in cucina è iva 22% in quanto non faccio manutenzione a nulla ma un servizio ma l'amministratore non è d'accordo. potete aiutarmi? Sbaglio io? grazie per l'aiuto.

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Simone Valdambrini
Simone Valdambrini 19-12-2019 15:23:09

Elisabetta buonasera, faccio presente che la riforma sta apportando al regime IVA applicato ai condomini una riforma che disciplina i "BENI SIGNIFICATIVI" pertanto ogni intervento di mera manutenzione che non sia fatto dalla ditta di pulizia, lo spazzacamino e i professionisti (avvocati, geometri, ingegneri.. ecc. ecc.) è sempre al 10% (quindi una fattura di un geometra o dell'amministratore che non siano nel regime dei minimi o forfettario è sempre al 22% al quale deve essere detratta la Ritenuta d'Acconto)... pertanto voi che non andate a sostituire niente non vendendo o installando alcun bene che si possa ritenere significativo l'IVA è SEMPRE AL 10%. Ulteriormente vi possono essere fatture che comprendono quotaparte d'IVA al 10% e al 22% a seconda dell'incidenza del bene significativo ma per i dettagli precisi conviene sentire un COMMERCIALISTA e non un amministratore di Condominio come me!

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Elisabetta
Elisabetta 19-12-2019 16:13:49

Purtroppo sono in mezzo tra il commercialista del cliente e il mio che dicono cose opposte.
secondo il mio vuotare l'impianto è un servizio e non una manutenzione e va iva 22, comunque ho messo un quesito sul sito dell'agenzia delle entrate, vedremo cosa dicono loro.
grazie per la risposta

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Simone Valdambrini
Simone Valdambrini 19-12-2019 16:27:59

mi sa che il suo commercialista rischia di farle perdere il cliente perchè nessuno le avrebbe chiesto la motivazione della fattura, cioè mi spiego meglio, se lei avesse messo una descrizione contenente manutenzione all'impianto termico (con l'importo relativo all'intervento di vuotatura e successivo riempimento dell'impianto termico) che fosse stato richiesto per una manutenzione straordinaria dell'impianto si rientra nella fattispecie della manutenzione e quindi IVA 10%. Le fatture della ditta di pulizie sono un servizio perchè programmate e cadenzate con interventi regolari, il vostro sicuramente si è reso necessario per una manutenzione o lavoro all'impianto di riscaldamento che sicuramente in questo periodo non vengono effettuati e normalmente comunque non è prassi svuotare e riempire l'impianto senza motivazioni. Se invece si parla di andare a portare a livello un impianto obsoleto quello dovrebbe essere gestito nei contratti con il terzo responsabile e rientrare nel "pacchetto" delle manutenzioni annue. Prego.

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GABRIELE PIRODDI
GABRIELE PIRODDI 06-03-2020 00:53:12

Salve, ma nel caso in un condominio io come idraulico devo installare un sistema di addolcimento condominiale, farò fattura con iva al 10 per quello che compete e poi 22 per il rimanente come normale che sia, ma poi la pratica enea per la detrazione fiscale a chi la intesto? oppure non la faccio proprio?

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Adriana Mozzaia
Adriana Mozzaia 12-03-2020 23:41:43

Buonasera, lavoro in una ditta che opera nella manutenzione impianti antincendio. Abbiamo diversi condomini dove dopo aver installato estintori a polvere, automaticamente svolgiamo servizio di manutenzione semestrale come prevede la legge. Alla fattura di manutenzione applichiamo l' iva al 22% e ritenuta di acconto al 4%, mentre alla fornitura e montaggio applichiamo sempre l'iva al 22% ma senza ritenuta di acconto. Da anni il ns. commercialista così ci ha delucidato, ma ora un amministratore di un condominio mi contesta l' iva al 22% in quanto sostiene che dovremmo fattura al 10%, intendo la manutenzione degli estintori. Chiedo gentilmente a Voi delucidazioni in merito. Grazie.

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Simone Valdambrini
Simone Valdambrini 13-03-2020 11:01:16

Adriana buongiorno, il tuo commercialista ti ha detto bene mentre questo amministratore probabilmente non conosce bene le norme visto che ci sono alcuni artigiani (non tutti) e i professionisti (tutti) che hanno aliquota IVA al 22% sempre.

rispondi
Teresa
Teresa 04-02-2021 16:43:18

Devo effettuare la fornitura e posa in opera di pannelli in legno per rivestimento pareti dell' ingresso condominiale e del locale portineria,
fatturo all' aliquota ordinaria del 22% o a quella agevolata del 10% con ritenuta 4% ?
E' la prima volta che eseguo lavori per un condominio e non sono sicura di come devo procedere. Grazie dell' aiuto

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