Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il condominio può pretendere il pagamento delle spese da parte di un soggetto che non è più titolare di alcun diritto di proprietà all'interno dello stabile?

Chi paga le spese condominiali arretrate?
Avv. Marcella Ferrari - Foro di Savona 

Il Condominio può pretendere il pagamento delle spese da parte di un soggetto che non è più titolare di alcun diritto di proprietà all'interno dello stabile? Secondo la pronuncia in commento la risposta è negativa: l'amministratore deve agire nei confronti del nuovo proprietario, anche per gli oneri condominiali arretrati, facenti capo all'ex condomino.

La vicenda. Un Condominio agiva in giudizio contro una ex condomina per la corresponsione delle spese condominiali.

La donna si opponeva al decreto ingiuntivo, sostenendo di non essere più proprietaria dell'unità abitativa sita nel condominio e, quindi, di non dovere alcunché.

In particolare, l'opponente lamentava di aver alienato l'appartamento prima della delibera assembleare su cui si fondava il provvedimento monitorio.

La questione a cui il Tribunale romano deve rispondere è la seguente: il Condominio può pretendere il pagamento degli oneri da parte di un soggetto non più titolare di alcun diritto di proprietà nello stabile?

Spese condominiali e compravendita. In caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in condominio, chi subentra è solidalmente obbligato con il precedente proprietario per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Per "anno", s'intende quello di gestione condominiale e non l'anno solare (Trib. Bolzano 10 giugno 1999, Trib. Napoli 9 ottobre 1978).

L'alienante resta coobbligato con il nuovo titolare del bene sino al momento in cui sia trasmessa all'amministratore una copia autentica del titolo traslativo del diritto (art. 63 c. 4 e 5 disp. att. c.c.).

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma n. 7317 del 2 aprile 2019
  1. in evidenza

Dello stesso argomento