L'art. 658 del codice di procedura civile prevede che il locatore possa intimare al conduttore sfratto per morosità in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione e chiedere contestualmente l'ingiunzione di quanto non corrisposto.
Invero lo sfratto per morosità può essere intimato, con riguardo al mancato pagamento del canone di locazione, quando siano decorsi venti giorni dalla scadenza prevista ed, inoltre, con riguardo al mancato pagamento degli oneri condominiali, quando l'ammontare non corrisposto superi quello di due mensilità del canone, secondo quanto espressamente previsto dall'art.5 della legge 27.07.1978 n.392.
Nel caso di inadempimento del conduttore nel pagamento degli oneri accessori, è comunque tenuto al pagamento, in favore dell'amministratore dello stabile condominiale, il proprietario della unità immobiliare.
Quest'ultimo, però, a sua volta, può agire per il recupero delle somme che siano state pagate all'amministratore del condominio e che spettino al conduttore in forza del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 27.07.1978 n.392.
Il comma 1 della citata disposizione prevede che siano interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
La fattispecie che si vuole esaminare, concerne il caso di un proprietario di una unità immobiliare facente parte di un fabbricato condominiale per la quale il conduttore si era reso moroso nel pagamento degli oneri accessori ed il proprietario era stato costretto a pagare all'amministratore.
Poiché l'importo non corrisposto superava l'importo di due mensilità del canone di locazione, il proprietario intimava sfratto per morosità al conduttore.
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