La vicenda. Tizio aveva presentato opposizione alla convalida di sfratto per morosità eccependo che era legittimato alla sospensione del pagamento dei canoni di affitto perché l'immobile presentava infiltrazioni d'acqua, macchie di umido su alcune pareti e problemi all'impianto elettrico.
In particolare, secondo il conduttore, tale situazione avrebbe compromesso l'attività di Bed & Breakfast, essendo state numerose le lamentele di alcuni ospiti che avevano espresso pubblicamente dei giudizi negativi anche alla luce dell'infiltrazione in camera da 4 posti letto che rischiava di essere chiusa in attesa dell'esecuzione dei lavori di ripristino.
Dunque, tutti elementi che, secondo l'opponente, giustificherebbero il mancato pagamento delle mensilità.
Il ragionamento del Tribunale
Secondo il giudice adito, l'opposizione tardiva (ex. art. 668 c.p.c.) non poteva essere accolta in quanto era stata presentata oltre i termini previsti di legge dell'opposizione allo sfratto.
Quanto al merito della vicenda, il giudicante ha osservato che dopo il pagamento delle prime due mensilità di canone (agosto e settembre 2017), il conduttore, pur permanendo nella detenzione dell'immobile, aveva omesso qualsiasi altro versamento.
Premesso ciò, conformemente all'orientamento giurisprudenziale in materia, il giudice ha osservato che Il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.
Continua [...]