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Il pagamento del canone di locazione. Alcune considerazioni pratiche sulle modalità

Modalità e obblighi per il pagamento del canone di locazione: analisi delle forme ammesse e delle sanzioni per il pagamento in contante oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il contratto di Locazione è un contratto a titolo “oneroso”; in altre parole è essenziale che, affinché la concessione di un diritto personale di godimento sia qualificato come locazione, vi sia la previsione di un (canone o corrispettivo) a carico del conduttore in favore del locatore.

Difatti, ulteriore elemento caratterizzante il contratto di locazione, che fa sorgere il rapporto locatizio, è la presenza di una prestazione da una parte ed una controprestazione dall'altra parte (c.d. rapporto sinallagmatico).

L'aspetto normativo e la funzione del canone. L'art.1587 c.c. pone tra le obbligazioni principali del conduttore quella di versare nei termini convenuti, il corrispettivo, che, secondo il codice civile, può essere liberamente fissato dalle parti, alla sola condizione che sia determinato o determinabile ed abbia un'effettiva incidenza economica, non potendo il canone caratterizzarsi in una cifra meramente simbolica.

E', comunque, sufficiente che il prezzo non sia irrisorio, poiché in tal caso verrebbe meno l'esistenza del corrispettivo, necessaria all'esistenza stessa del contratto (Cass. Civ. 21.1.1986 n.392).

In ordine all'obbligazione di pagamento del canone, premesso che costituisce l'obbligazione principale e fondamentale del conduttore, a quest'ultimo non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o diminuzione del godimento del bene e ciò perché la sospensione, totale o parziale dell'adempimento della detta obbligazione, ai sensi dell'art.1460 c.c., è legittima solo quando venga a mancare completamente la prestazione della controparte (Cass. civ. 5.10.1998 n.9863).

Il pagamento del canone deve effettuarsi alla scadenza pattuita in contratto (tempo), a pena di inadempimento valutabile ai fini della risoluzione contrattuale.

Modalità di pagamento. Il canone viene normalmente versato al locatore con cadenza mensile o trimestrale, ma nulla vieta alle parti di prevederne in contratto il pagamento in un'unica soluzione: non si ritiene, infatti, che simile patto vada a contrapporsi allo spirito della legge 431/1998 o con qualche suo divieto inderogabile, fatta eccezione per i contratti cosiddetti “agevolati” che in ogni caso devono conformarsi agli schemi appositamente previsti dalla legge. Il pagamento può avvenire con ogni mezzo, assegno circolare o bonifico bancario.

 Continua [...]

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