Il Dipartimento del Tesoro, con una nota, fa marcia indietro.
La norma disattesa. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, la Legge di Stabilità 2014 aveva inserito l'art. 50 che recita: «1.1.
In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
La ratio della norma era molto chiara: lotta all'evasione e contestuale recupero delle somme evase.
Per tali ragioni, in occasione della Legge di Stabilità 2014, si è pensato di inserire un paio di norme volte alla emersione degli affitti in nero.
I vecchi limiti introdotti (e disattesi). Ai sensi del nuovo articolo si prevedeva che:
- potevano essere accettati solo pagamenti tracciabili;
- l'obbligo scattava a prescindere dall'ammontare del canone di locazione corrisposto;
- l'obbligo riguardava tutte le proprietà immobiliari date in affitto.
Il dipartimento del Tesoro fa marcia indietro. Con una nota divulgata dal Ministero del Tesoro si inverte la rotta. Vengono cancellati tali obblighi. Secondo l'interpretazione ministeriale:
- è sempre possibile pagare in contanti gli affitti abitativi fino a 999,99 euro;
- anche le locazioni dei box auto e di tutti gli immobili non residenziali, possono essere pagamenti utilizzando denaro;
- niente sanzioni: la multa prevista dalla normativa antiriciclaggio si applica solo per chi trasferisce somme di denaro da 1.000 euro in su senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.
La sanzione va dall'1 al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro;
- basta la ricevuta: per documentare le transazioni avvenute tra proprietario e inquilino può bastare una semplice ricevuta che attesti, in maniera equivocabile, la transazione avvenuta tra conduttore ed inquilino.
Cosa non ha funzionato? La norma introdotta nella Legge di Stabilità presentava, fin dall'inizio, delle problematiche di natura applicative:
- vi era una carenza di coordinamento con la "disciplina antiriciclaggio" che prevede in generale che non siano ammessi pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro: si tratta, in buona sostanza, di una vera e propria deroga alle disposizioni introdotte dal governo Monti che prevedono la liberà di utilizzo della "moneta liquida" nel caso di pagamenti inferiori a 999,99 euro;
- non prevede una sanzione specifica in caso di sua violazione.
Non essendoci nessun riferimento esplicito si potrebbe far riferimento all'art. 12 del Salva-Italia (Dl 201/2011), che stabilisce, in caso di violazione, le stesse sanzioni dall'1 al 40% della somma trasferita in contanti;
- precedentemente il legislatore aveva già dato un "stretta" alle locazione "in nero", grazie ad una serie di normative ad hoc (si pensi per esempio c.d. cedolare secca) con effetti più deterrenti.