Vai al contenuto
vonbraun47

Ripartizione parcella avvocato per decreto di ingiunzione per morosità

Partecipa al forum, invia un quesito

Nel caso ci si avvalga di un avvocato per l'emissione del decreto di ingiunzione per morosità, la parcella del professionista chi la deve pagare:

gli inquilini/condomini morosi oggetto del decreto ingiuntivo

tutti i condomini sia morosi che in regola con il pagamento (in questa evenienza quale sarebbe il vantaggio per i condomini in regola?).

Ringrazio per l'attenzione.

La parcella dell'Avv. dovrà essere anticipata da tutti i condomini per millesimi di proprietà.

Le spese e gli interessi riconosciuti nel D.I. sono a carico dell'ingiunto.

Non mi pare così semplice.

Innanzitutto bisogna vedere quali fossero gli accordi con il legale. Il moroso paga unicamente ciò che il giudice stabilisce. Tutto il resto, qualora la richiesta dell'avvocato sia maggiore, lo paga il resto del condominio.

Ed aggiungo, non è detto che il presunto moroso perda in giudizio. In quel caso sarà il condominio a pagare tutto con i danni.

 

L'ingiunzione deve essere sacrosanta, su diritti reali riconosciuti dal codice e non su diritti derivanti da eventuali gestioni alla buona.

Purtroppo la tutela dei diritti in Italia sta diventando un miraggio.

In ogni caso nel mio Condominio stiamo tentando di aggirare gli ostacoli nel seguente modo.

L'Assemblea ha deliberato di comminare una sanzione ai morosi irriducibili (per i quali si rende necessario il D.I.).

La sanzione prevede appunto di porre le spese del legale a carico del moroso.

D'altronde l'Assemblea dopo la riforma è legittimata ad erogare sanzioni, purché non superiori a 800,00 €.

Funziona? Bisognerà attendere l'emissione del D.I., che oramai, almeno a Roma, richiede più tempo di un parto.

Purtroppo la tutela dei diritti in Italia sta diventando un miraggio.

In ogni caso nel mio Condominio stiamo tentando di aggirare gli ostacoli nel seguente modo.

L'Assemblea ha deliberato di comminare una sanzione ai morosi irriducibili (per i quali si rende necessario il D.I.).

La sanzione prevede appunto di porre le spese del legale a carico del moroso.

D'altronde l'Assemblea dopo la riforma è legittimata ad erogare sanzioni, purché non superiori a 800,00 €.

Funziona? Bisognerà attendere l'emissione del D.I., che oramai, almeno a Roma, richiede più tempo di un parto.

Occhio, che mi sa che state sbagliando.

 

Se con "spese del legale a carico del moroso" intendete quelle attribuite dal giudice, mi pare ovvio. Se intendete quelle in più, oppure quelle relative al sollecito, qualora il debitore estinguesse il debito a seguito di sollecito, se ne è discusso parecchio sul forum. Ma sono spese individuali che l'assemblea non ha alcun potere di imputare al singolo. A cominciare dall'affrancatura per la raccomandata. Diverso è il caso (ma anch'esso discutibile), di un condomino che causa un danno.

 

E a nulla vale che l'abbiate deciso a maggioranza. Si parla di nullità, nemmeno annullabilità.

 

Sulle sanzioni ancora peggio. A parte che gli 800 sono in caso di recidiva, ma devi considerare che esiste un tetto quale interesse usurario anche per gli interessi di mora. Non mi puoi mettere una multa di 800, ma nemmeno di 200, per un debito di 1000. E oltretutto devi considerare "t" oltre "C con 0", che contribuirebbe a un "r" stratosferico e vi esporrebbe a più di un rischio.

 

A maggior ragione se nel vostro regolamento vi fosse già una previsione di interesse sulla mora. In quel caso avreste pure modificato il regolamento senza il 1000/1000, ma non vi illudete che vi possa salvare lo spirare del trentesimo giorno.

... Non mi puoi mettere una multa di 800, ma nemmeno di 200, per un debito di 1000...

Su questo ho qualche dubbio.

Io credo che indipendentemente dalle quote da pagare l'assemblea può regolamentare la scadenza delle quote e stabilire una sanzione (non superiore a 200 euro senza recidiva) per chi paga, ad esempio, con oltre 15 giorni di ritardo dalla scadenza deliberata.

Si tratta di sanzionare un comportamento e non di applicare interessi.

 

Ti faccio un esempio, se parcheggio in un posteggio a pagamento con tariffa di 1 euro a ora senza esporre il grattino e mi sanzionano per €. 40,00 possiamo parlare di usura?

Su questo ho qualche dubbio.

Io credo che indipendentemente dalle quote da pagare l'assemblea può regolamentare la scadenza delle quote e stabilire una sanzione (non superiore a 200 euro senza recidiva) per chi paga, ad esempio, con oltre 15 giorni di ritardo dalla scadenza deliberata.

Si tratta di sanzionare un comportamento e non di applicare interessi.

 

Ti faccio un esempio, se parcheggio in un posteggio a pagamento con tariffa di 1 euro a ora senza esporre il grattino e mi sanzionano per €. 40,00 possiamo parlare di usura?

Quache dubbio ce l'ho anch'io, perchè è logico che se si tratti di sanzione o interesse di mora può stabilirlo un giudice. Ma vale la pena di rischiare?

 

In ogni caso va anche visto cosa scriva il regolamento. Se parla di obbligo di pagamento delle rate entro il ...., allora la sanzione colpisce la mancanza. In difetto, cosa vai a colpire?

 

Non solo: se vi fosse (nel regolamento), anche la previsione per l'interesse di mora, che fai, applichi mora e sanzione? Perchè se la mora non gliela applichi, è sintomatico che hai "novellato" quella disposizione.

In effetti non si tratta di applicare interessi, ma di sanzionare il mancato rispetto del Regolamento di Condominio.

E il pagamento delle quote condominiali rientra certamente tra le cose regolamentate, anzi è una delle principali.

Se nessuno, o in momenti di particolare criticità anche solo alcuni, non rispettassero le scadenze verrebbe meno lo scopo stesso del Condominio (ottenere la migliore conservazione e il migliore godimento delle cose in comune) qualora non esista un modo di contrastare questo comportamento a danno della collettività.

Quanto alla recidiva appare ovvia, altrimenti non si sarebbe giunti al D.I.

Anzi, avremmo potuto pretendere altre 200 € per ogni sollecito (almeno per quelli tramite legale).

In effetti non si tratta di applicare interessi, ma di sanzionare il mancato rispetto del Regolamento di Condominio.

E il pagamento delle quote condominiali rientra certamente tra le cose regolamentate, anzi è una delle principali.

Se nessuno, o in momenti di particolare criticità anche solo alcuni, non rispettassero le scadenze verrebbe meno lo scopo stesso del Condominio (ottenere la migliore conservazione e il migliore godimento delle cose in comune) qualora non esista un modo di contrastare questo comportamento a danno della collettività.

Quanto alla recidiva appare ovvia, altrimenti non si sarebbe giunti al D.I.

Anzi, avremmo potuto pretendere altre 200 € per ogni sollecito (almeno per quelli tramite legale).

Non ho capito i 200 per il sollecito.

Quache dubbio ce l'ho anch'io, perchè è logico che se si tratti di sanzione o interesse di mora può stabilirlo un giudice. Ma vale la pena di rischiare?

 

In ogni caso va anche visto cosa scriva il regolamento. Se parla di obbligo di pagamento delle rate entro il ...., allora la sanzione colpisce la mancanza. In difetto, cosa vai a colpire?

 

Non solo: se vi fosse (nel regolamento), anche la previsione per l'interesse di mora, che fai, applichi mora e sanzione? Perchè se la mora non gliela applichi, è sintomatico che hai "novellato" quella disposizione.

L'intento è di far pagare pagare le spese legali esclusivamente al "moroso cronico" anche se dovesse pagare le quote subito dopo aver ricevuto il sollecito dell'avvocato e prima che venga avviato un decreto ingiuntivo, senza dover far gravare la spesa ai condòmini virtuosi.

Questo educherebbe anche quei condòmini che, pur non avendo difficoltà economiche, decidono di pagare le quote quando proprio non sanno che fare.

Poichè il ricavato delle sanzioni finisce nella cassa condominiale, con quel ricavato il condominio pagherà le spese legali.

 

Necessariamente dovrà essere approvata/modificata/inserita una Norma regolamentare che sanzioni esclusivamente il ritardato pagamento dopo un tempo ragionevole e, se vogliamo, anche dopo un primo sollecito bonario inviato con raccomandata dall'amministratore.

Nella clausola regolamentare non si dovrà parlare ne di mora ne di interessi ma solo di sanzione per infrazione al regolamento.

Scrivendo bene la clausola, con i dovuti accorgimenti potranno essere colpiti solo i "morosi per vizio" salvaguardando il condòmino che saltuariamente dovesse dimenticare di pagare la sua quota.

Poi, una volta stabilite le regole per tutti... "chi è causa del suo mal pianga se stesso".

Sulle 200 € di cui mi chiedeva Efisio.

Anche i solleciti costano, specie se tramite Avvocato. Inoltre l'Amministratore può legittimamente chiedere un compenso per i solleciti (cosa che io non ho mai fatto, ma so che molti altri praticano), a patto però che questo compaia in chiaro nella sua offerta economica all'atto di accettare l'incarico.

 

Con riferimento alla legge 11 dicembre 2012 n.220, le disposizioni di attuazione del codice civile prevedono che:

«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».

 

Ma attenzione, l'Amministratore non può decidere sanzioni, rientrando tale decisione tra le prerogative dell'Assemblea. Quindi per agire in tal senso necessita di una preventiva delibera assembleare.

...Ma attenzione, l'Amministratore non può decidere sanzioni, rientrando tale decisione tra le prerogative dell'Assemblea. Quindi per agire in tal senso necessita di una preventiva delibera assembleare.

Infatti l'art. 70 da te citato e novellato dalla legge 220/2012 è incompleto perchè è stato ulteriormente modificato dal D.L. 145/2013 convertito in Legge il 21 febbraio 2014.

Questo il nuovo articolo integrato dalla modifica:

 

Art 70

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.

L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice

Magari anzichè convocare un'assemblea per ogni sanzione da deliberare, tutte le sanzioni potranno essere deliberate in occasione dell'ordinaria, elencandole una per una.

Sulle 200 € di cui mi chiedeva Efisio.

Anche i solleciti costano, specie se tramite Avvocato. Inoltre l'Amministratore può legittimamente chiedere un compenso per i solleciti (cosa che io non ho mai fatto, ma so che molti altri praticano), a patto però che questo compaia in chiaro nella sua offerta economica all'atto di accettare l'incarico........

I sollecitano costano, ma non puoi addebitarli al moroso. Siano essi per pagamento quote, sgombero locali, rumori, parcheggi fuori posto, etc. Purtroppo è così, ma i giudici ci stanno anche per questo e le spese hanno natura collettiva.

 

--link_rimosso--

 

--link_rimosso--

Aggiornamento.

Ma solo a titolo di interessamento e non di polemica. Il discorso della morosità fronteggiata con la multa interessava anche me. Ma verso un tipo di morosità da furbetti del condominio, ovvero gente che ha disponibilità, ma le saccoccie saldate. Rimango dell'opinione che la multa verso chi non ha veramente mezzi ed è impignorabile non serve a nulla.

 

Detto questo, oggi ho posto la domanda sull'applicabilità della multa verso la morosità allo sportello del condominio. Amministratore e avvocato. Ma nel senso del sanzionare il mancato rispetto delle scadenze delle rate, se definite a regolamento.

 

La risposta è stata negativa per due motivi:

1) per loro è infrazione (come nell'art. 70 dacc), solo nel caso si contravvenga a uno o più divieti come da regolamento. (Per me non è così, in quanto da vocabolario, è infrazione anche quando si viene meno ad un obbligo.)

 

2) Il secondo, a loro dire riguarda il fatto che in caso di ritardo sui pagamenti esiste già una procedura di recupero codificata. (Pure se uno trasgredisce un divieto esiste la causa civile. Allora perchè lì la multa è possibile?)

Certamente non è opportuno convocare una assemblea solo per decidere una sanzione, ma in occasione di una assemblea si può ben decidere di applicare una sanzione qualora se ne ravveda l'opportunità.

 

Quanto alla parcella dell'Avvocato volevo essere più preciso. A mio avviso l'Avvocato non ha titolo di richiedere direttamente al moroso il saldo delle sue competenze; il suo cliente infatti era e resta il Condominio. Ma qualora il Condominio abbia deliberato delle sanzioni, e di conseguenza l'Amministratore le abbia (in tal caso doverosamente) applicate, tali sanzioni gravano legittimamente sul condòmino moroso alla pari di ogni altro onere, parimenti alle rate o alle spese personali di sua competenza.

 

Mi riesce difficile inoltre pensare che l'Assemblea non abbia voce in capitolo, dal momento che proprio la ripartizione delle spese rientra chiaramente tra le sue attribuzioni, a meno che non si esprima in modo contrario alla legge.

Dobbiamo ritenere che la legge valga per e tuteli solo i furbetti?

 

Concordo infine che in situazioni estreme (qualora il condòmino moroso versi in stato di indigenza) né il decreto ingiuntivo (cui comunque, dopo i termini previsti, l'amministratore resta tenuto a ricorrere, a meno di una preventiva dispensa assembleare) né eventuali sanzioni gioverebbero alla causa. Comunque i morosi irriducibili che ho incontrato finora non sono mai appartenuti a tale categoria.

Partecipa al forum, invia un quesito

×