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Prescrizione biennale per le bollette di luce, gas e acqua

Per le bollette di luce (da marzo 2018), gas (da gennaio 2019) e acqua (da gennaio 2020) la prescrizione è biennale. Entriamo nel dettaglio.
Avv. Valentina Papanice 

Prescrizione biennale per la fatturazione di energia elettrica, gas e acqua

Fino a quando le società fornitrici possono pretendere il pagamento dei consumi di energia elettrica, gas e acqua? Nessun problema ovviamente se le richieste sono puntuali e si riferiscono al periodo corrente.

La domanda si pone infatti con riferimento ai casi in cui la compagnia non fattura per lungo tempo o, ipotesi più frequente, fattura solo per presunzione, inviando poi un bel giorno il conteggio di quanto effettivamente consumato.

Ecco, la domanda è: fino a quando è lecito che arrivi quel bel giorno? Come vedremo, tutto ciò è possibile per la legge, ma con un limite temporale che ad oggi è stato ristretto, a vantaggio dei consumatori. Infatti, se in precedenza la richiesta poteva pervenire, secondo la giurisprudenza prevalente, entro cinque anni, oggi il limite è ridotto a due anni.

Possiamo quindi dire che le norme oggi contengono una forma speciale di prescrizione per la somministrazione di energia elettrica, gas e acqua. Entriamo nel dettaglio e innanzitutto vediamo cos'è la prescrizione, cosa aveva statuito sino ad oggi la giurisprudenza, e cosa prevedono le nuove norme.

Prescrizione, cenni alla normativa del codice civile

La prescrizione ai sensi del codice civile (agli artt. 2934 e ss.) concerne l'estinzione del diritto quando questo non è esercitato per un determinato periodo prescritto dalla legge; sono sottratti alla prescrizione alcuni diritti, detti indisponibili, ed altri indicati dalla legge (v. art. 2934 c.c.).

In sostanza, trascorso un certo periodo di inerzia da parte del titolare del diritto, questi non può più pretendere alcunché.

La prescrizione ordinaria è decennale: ciò vuol dire che, eccezioni previste dalla legge, nella generalità, la prescrizione si compie in dieci anni.

Tra le eccezioni alla prescrizione ordinaria vi sono quelle previste per "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", per cui la prescrizione si compie in cinque anni (v. art. 2948, co. 1, n. 4), c.c.).

Energia elettrica, gas e acqua: la prescrizione secondo la giurisprudenza sino ad oggi

Ed è tale norma che è stata applicata per lungo tempo dalla giurisprudenza prevalente al nostro caso: per quanto attiene alla fatturazione per la somministrazione di energia elettrica, ricordiamo ad es. Cass. SS.UU. n. 3162/2011, Cass. n. 11918/2002, Cass. n. 6209/1999, Cass. n. 2429/1994 e Cass. n. 7658/1990; mentre, per quanto attiene alla somministrazione d'acqua, ricordiamo Cass. n. Cass. n. 19838/2013, n. 1442/2015 e ord. n. 6966/2018 (sul gas non si rinvengono massime, ma sembra non ci possano essere dubbi sull'identica soluzione, data l'analogia della fattispecie).

Sino ad oggi la giurisprudenza si era attestata dunque nell'affermare che la prescrizione fosse quinquennale.

Equitalia. Alla fornitura di acqua si applica la prescrizione quinquennale

Energia elettrica, gas e acqua: prescrizione biennale

La nuova prescrizione si applicherà con decorrenze differenti: per quanto riguarda la somministrazione di energia elettrica, a far data dall'1 marzo 2018, per il gas a far data dall'1 gennaio 2019, per l'acqua a far data dall'1 gennaio 2020; precisamente, rientreranno nel nuovo regime le fatture la cui scadenza è successiva a tali date.

La novità è inserita nella legge di bilancio per il 2018, la L. n. 205 del 2017, all'art. 1, co. da 4 a 10.

Tali commi prevedono altresì altre prescrizioni che riportiamo in sintesi.

Si attribuisce all'ARERA (acronimo di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la nuova denominazione dell'Autorità Garante ai sensi della stessa L. n. 205/2017) il compito di definire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, "le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione".

Inoltre è stabilito che in caso di reclamo di fatture di conguaglio per periodi maggiori di due anni, se l'Autorità Garante per la concorrenza su mercato abbia aperto un procedimento per violazione di norme del codice del consumo (D.Lgs n.205/2006) relative alla rilevazione dei consumi, esecuzione dei conguagli e fatturazione, l'utente che ha presentato reclamo all'ARERA circa il conguaglio ha diritto alla sospensione del pagamento sino a che non sia verificata la legittimità dell'operato della società.

La prescrizione breve e le ulteriori norme non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente (così si evince dal testo del co.5).

Il venditore, a seguito del reclamo, deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento ed informarlo dei relativi diritti.

In caso in cui all'esito della verifica si rilevi di diritto al rimborso questo deve pervenire all'utente entro tre mesi.

L'ARERA deve inoltre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, definire "misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi" (co.6) nonché "misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente" (co.7); inoltre, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà assicurare entro luglio 2019 la possibilità per gli utenti di visionare i dati circa i propri consumi online.

È previsto inoltre che l'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) debba individuare le modalità "che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità" (co. 9).

Ad oggi risulta che l'ARERA ha emesso, per l'energia elettrica, la deliberazione 97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018 e 264/2018/R/COM dell'11 aprile 2018 e, per il gas, la deliberazione 569/2018/R/COM del 13 novembre 2018); non risultano invece provvedimenti per l'acqua.

In realtà si osserva che dalla lettura dei commi della legge di bilancio 2018 nonché delle deliberazioni su indicate dell'ARERA siamo davanti a norme dagli aspetti farraginosi e incerti.

Si invitano pertanto gli utenti che si trovino nelle condizioni di dover contestare una fattura per consumi prescritti di non entusiasmarsi troppo e, al contempo, di non abbattersi troppo, di mettersi a leggere tutto con attenzione e/o di rivolgersi ad un legale o ad un'associazione di consumatori.

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