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Bollette di luce e gas: il consumatore ha diritto al danno non patrimoniale se il contratto non si e' perfezionato

Il risarcimento del danno non patrimoniale per il consumatore che riceve bollette di luce e gas senza contratto: la sentenza del Giudice di Pace e i diritti degli utenti nel mercato energetico.
Avv. Leonarda Colucci 
Set 9, 2016

La liberalizzazione del mercato per la fornitura dei servizi di energia elettrica e gas, se da un lato ha reso più trasparente l'offerta originariamente assoggettata ad un vero e proprio regime di monopolio, d'altra parte ha dato vita ad una vera e propria guerra fra le varie compagnie che offrono tali servizi con tariffe spesso solo apparentemente più vantaggiose lasciando spesso sbigottiti i consumatori che ricevono fatture dai nuovi gestori senza aver mai sottoscritto un contratto.

Proprio in tale contesto si colloca una recente sentenza del Giudice di Pace di Pisa che, pronunciandosi su una causa intrapresa da un consumatore al quale sono state recapitate le bollette di luce e gas da una nuova compagnia senza aver mai stipulato alcun contratto con la stessa, ha disposto l'annullamento delle bollette riconoscendo all'utente anche il risarcimento del danno non patrimoniale. (Giudice di Pace di Pisa, sez. civ., 25.7.2016 n. 624).

Controversia per bollette non richieste da parte di una consumatrice

Una consumatrice cita in giudizio una compagnia erogatrice dei servizi di luce e gas che aveva tentato di erogare tali servizi mai voluti né richiesti dall'attrice ed in totale assenza di un valido contratto, chiedendo che il giudice disponga l'annullamento delle fatture emesse dalla compagnia e la condanna della società a risarcire i danni morali derivanti dalla violazione del principio di buona fede nel rapporto contrattuale ex art. 1175 c.c. nonché la violazione dei principi previsti dall'art. 1, capo 2, lett. e della legge n. 281/1998 e successive modificazioni in tema di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi erogati ai consumatori.

La sentenza del Giudice di Pace di Pisa. La sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 624 dello scorso 25 luglio ha accolto la domanda dell'attrice (consumatrice), respingendo invece la domanda riconvenzionale e per lite temeraria formulata dalla compagnia convenuta.

(In tema di erogazione di luce e gas si segnala il seguente contributo in tema di obbligo delle compagnie di emettere periodicamente le bollette: Senza bolletta per tre anni. Chi eroga il servizio è obbligato alla fatturazione periodica dei consumi)

Nella ricostruzione effettuata dal provvedimento in commento, infatti, si evince in modo chiaro che:

  • Non è mai intercorso nessun contratto fra l'attrice e la compagnia convenuta e che la prima ha esercitato il diritto di ripensamento nel rispetto dei termini previsti dalla legge;
  • Malgrado il mancato perfezionamento del contratto la società abbia dato esecuzione allo stesso;
  • L'attrice nel marzo del 2015 ha contestato tale esecuzione chiedendo che fossero ripristinati i rapporti con i precedenti gestori,
  • Il ripristino dei rapporti con i precedenti gestori è avvenuto solo nel mese di agosto 2015 a distanza di ben sei mesi dalla contestazione effettuata dall'attrice.

In base alla ricostruzione di tali circostanze il giudicante ha riconosciuto il diritto dell'attrice ad ottenere un risarcimento del danno, tenendo conto del comportamento di assoluta malafede adottato dalla compagnia che ha dato esecuzione ad un contratto mai perfezionatosi.

La sentenza, inoltre, aderisce ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che rimette al prudente apprezzamento del giudice il diritto del consumatore ad essere risarcito nel momento in cui sia rimasto vittima dei meccanismi prodotti dall'attività seriale dei fornitori di servizi non richiesti, tenendo conto che costoro spesso operano al solo fine di sottrarre clienti alla concorrenza ricorrendo ad artifici di ogni tipo.

(In tema di bollette a conguaglio per i consumi di energia elettrica annullate perché comunicate con ritardo ingiustificato vedasi: Bollette elettriche a conguaglio? Annullate se arrivano in un ritardo “ingiustificato”)

In conclusione, quindi, il principio che si evince dalla sentenza del Giudice di Pace pisano è quello di garantire il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'utente che si sia visto erogare servizi di luce e gas mai effettivamente richiesti alla nuova compagnia ed in base ad un contratto che non si è mai perfezionato.

Alla compagnia che ha agito in assoluta malafede, quindi, non resta altro che annullare le fatture emesse, risarcire il danno non patrimoniale subito dall'utente e pagare infine anche le spese di giudizio.

Il diritto di recesso, breve panoramica

Cosa fare se si riceve una bolletta luce o gas esageratamente esosa?

Sentenza
Scarica Giudice di Pace di Pisa, sez. civ., 25.7.2016 n. 624
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