#1 Inviato 29 Aprile, 2012 Mia moglie è proprietaria di un appartamento in un condominio dove, per oltre dieci anni, l’amministratore non ha mai svolto le assemblee condominiali per l’approvazione dei bilanci e si è sempre rifiutato di far visionare le pezze giustificative. Dopo una lunga vicenda l’amministratore è stato sostituito e il nuovo amministratore ha convocato un’assemblea con all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci consuntivi dal 2001 al 2011. Mia moglie, in assenza di assemblee e vista l’impossibilità di verificare i giustificativi di spesa, dal 2003 non ha più pagato niente. Il nuovo amministratore ha consentito ai condomini di controllare i documenti dai quali risultano numerose irregolarità e, soprattutto, spese per lavori svolti in appartamenti di condomini che avevano, all’apparenza senza alcuna ragione comprensibile, appoggiato in tutto e per tutto il vecchio amministratore. Tra le irregolarità la mancata applicazione, alla persona cui era stato affittato l’appartamento condominiale dell’ex portiere, dell’incremento Istat previsto dal contratto. Mia moglie può pretendere che si considerino, come entrate, le somme derivanti dagli adeguamenti Istat e, soprattutto, può rifiutarsi di pagare le quote condominiali fino al 2007 invocandone l’avvenuta prescrizione? Grazie dell'attenzione.
#2 Inviato 30 Aprile, 2012 Se le quote non sono mai state richieste negli ultimi cinque anni, sì, non son più dovute. Chi sa, fa; chi non sa, insegna.
#3 Inviato 30 Aprile, 2012 E se sono state richieste basta tale richiesta per fare interrompere la prescrizione? E per la richiesta basta una semplice raccomandata? Se i bilanci consuntivi sono sempre stati approvati,tale approvazione è o non è un riconoscimento di debito? La prescrizione in materia di condominio è uno dei temi più discussi,che paradossalmente dovrebbero essere meno discussi:ma come si fa a chiedere di non pagare avvalendosi della prescrizione quando però dei servizi si è usufruito?
#4 Inviato 30 Aprile, 2012 Scritto da narciso il 29 Apr 2012 - 23:09:15: Mia moglie è proprietaria di un appartamento in un condominio dove, per oltre dieci anni, l’amministratore non ha mai svolto le assemblee condominiali per l’approvazione dei bilanci e si è sempre rifiutato di far visionare le pezze giustificative.Dopo una lunga vicenda l’amministratore è stato sostituito e il nuovo amministratore ha convocato un’assemblea con all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci consuntivi dal 2001 al 2011. Mia moglie, in assenza di assemblee e vista l’impossibilità di verificare i giustificativi di spesa, () può rifiutarsi di pagare le quote condominiali fino al 2007 invocandone l’avvenuta prescrizione?[...] Buongiorno, SI. Può rifiutarsi, gli oneri condominiali sono soggetti alla prescrizione entro cinque anni. Art. 2948 c.c.- Carlo
#5 Inviato 30 Aprile, 2012 Scritto da enrico dimitri il 30 Apr 2012 - 11:49:58: E se sono state richieste basta tale richiesta per fare interrompere la prescrizione?E per la richiesta basta una semplice raccomandata? Se i bilanci consuntivi sono sempre stati approvati,tale approvazione è o non è un riconoscimento di debito? La prescrizione in materia di condominio è uno dei temi più discussi,che paradossalmente dovrebbero essere meno discussi:ma come si fa a chiedere di non pagare avvalendosi della prescrizione quando però dei servizi si è usufruito? per interrompere prescrizione basta semplice raccomandata. ti hanno già detto che la prescrizione è di 5 anni. logicamente: se l'importo è indicato in bilancio ed il bilancio è approvato la richiesta - seppur implicitamente - è contenuta nel bilancio stesso nella voce "spesa a carico di x...". mi dici che dal 2001 al 2011 non sono stati approvati bilnaci e non sono arrivate richieste scritte: ergo non sei tenuto a pagare gli oneri condominiali dal 2001 al 2006. Saluti
#6 Inviato 30 Aprile, 2012 Scritto da enrico dimitri il 30 Apr 2012 - 11:49:58: E se sono state richieste basta tale richiesta per fare interrompere la prescrizione?E per la richiesta basta una semplice raccomandata? Se i bilanci consuntivi sono sempre stati approvati,tale approvazione è o non è un riconoscimento di debito? La prescrizione in materia di condominio è uno dei temi più discussi,che paradossalmente dovrebbero essere meno discussi:ma come si fa a chiedere di non pagare avvalendosi della prescrizione quando però dei servizi si è usufruito? Per la richiesta basta qualcosa di provato, ad esempio la raccomandata appunto. I bilanci ha già detto che non sono mai stati presentati. Tu poi parli del punto di vista etico della cosa: ho usufruito quindi devo pagare. Ma alla legge questi aspetti non interessano. Se il titolare di un diritto non lo fa valere per un tempo determinato, decade dal diritto. Nel caso dei debiti condominiali sono 5 anni. Ergo, non è tenuto a pagare fino al 2006 compreso. Chi sa, fa; chi non sa, insegna.
#7 Inviato 30 Aprile, 2012 io dubito parecchio che una semplice raccomandata interrompa la prescrizione.Non è un atto giudiziale,nè tanto meno una messa in mora.Un riconoscimento di debito,quello si che la interrompe. D'altra parte una raccomandata ha la potenza legale di impugnare un'assemblea?NO!Ci vuole un atto di citazione in giudizio. Sarebbe interessante se intervenisse un legale a chiarirci un po'le idee. Poi:vivere in un condominio vuol dire riconoscere gli altri come se stesso.E non pagare una quota prescritta per un servizio ricevuto non va bene.Non è etico,e per me l'etica,in una comunità,è una regola sacra.(senza retorica)
#8 Inviato 30 Aprile, 2012 Scritto da enrico dimitri il 30 Apr 2012 - 17:00:51: io dubito parecchio che una semplice raccomandata interrompa la prescrizione.Non è un atto giudiziale,nè tanto meno una messa in mora.Un riconoscimento di debito,quello si che la interrompe.D'altra parte una raccomandata ha la potenza legale di impugnare un'assemblea?NO!Ci vuole un atto di citazione in giudizio. Sarebbe interessante se intervenisse un legale a chiarirci un po'le idee. Poi:vivere in un condominio vuol dire riconoscere gli altri come se stesso.E non pagare una quota prescritta [...] leggiti il mio commento. per interompere prescrizione basta raccomandata.
#9 Inviato 30 Aprile, 2012 Pedone,io rispetto assolutamente il tuo punto di vista,ma non credo proprio che basti.Magari fosse così,ma non lo credo. Appunto,visto che abbondano sentenze su tutto,mi piacerebbe leggere un pò di giurisprudenza al riguardo.
#10 Inviato 30 Aprile, 2012 Scritto da enrico dimitri il 30 Apr 2012 - 19:37:30: Pedone,io rispetto assolutamente il tuo punto di vista,ma non credo proprio che basti.Magari fosse così,ma non lo credo.Appunto,visto che abbondano sentenze su tutto,mi piacerebbe leggere un pò di giurisprudenza al riguardo. basta raccomandata. non si tratta di una "questione" proessuzle e dunque non sono necessari atti giudiziari STOP così come in sede di opposizione a decreto ingiutivo - se l'opposizione non è fondata su prova scritta - puà essere concessa provvisoria esecuzione STOP in qualsiasi libro / manuale si diritto civile / procedura civile puoi trovare questi principi ( a meno che non si studia su qualche università per corrispondenza)
#11 Inviato 1 Maggio, 2012 "Tuttavia, non sempre la diffida scritta stragiudiziale sortisce gli effetti sperati. Difatti, nelle azioni costitutive la prescrizione è interrotta solo dalla notificazione della domanda giudiziale con cui si chiede una pronuncia costitutiva. Si pensi ad esempio alle azioni di usucapione, a quelle revocatorie e, secondo un recente orientamento, anche alle azioni volte ad ottenere la risoluzione del contratto." sentenza 20332 del 2007. Pedone,l'art.2943 4°comma è troppo generico per essere un assioma.Almeno per me,che l'università non l'ho fatta on line,ma che vivendo ho capito che se qualcuno non la pensa come me,non gli do dell'ignorante,ma semplicemente cerco di capire l'origine dei dubbi.
#12 Inviato 1 Maggio, 2012 Scritto da enrico dimitri il 01 Mag 2012 - 10:04:00: "Tuttavia, non sempre la diffida scritta stragiudiziale sortisce gli effetti sperati. Difatti, nelle azioni costitutive la prescrizione è interrotta solo dalla notificazione della domanda giudiziale con cui si chiede una pronuncia costitutiva. Si pensi ad esempio alle azioni di usucapione, a quelle revocatorie e, secondo un recente orientamento, anche alle azioni volte ad ottenere la risoluzione del contratto."sentenza 20332 del 2007. Pedone,l'art.2943 4°comma è troppo generico per es [...] vado per gradi: 1)- non ho dato dell'ignorante a nessuno (la mia era una semplice battuta); 2)- la prescrizione si interrompe con una raccomandata / telegramma (insomma con qualsiasi atto dal quale si intenda la volontà di interrompere il decorso della prescrizione. in teoria - per taluni - basterebbe anche una semplice telefonata. in tal caso sarebbe difficile la prova che dovrebbe essere data per testimoni, con tutti i limiti che ciò comporta); 3)- le azioni costitutive hanno attinenza diversa rispetto alla interruzione della prescrizione. hai tirato in ballo due istituti diversi. (la prescrizione e l'usucapione hanno in comune solo il "decorso del tempo"). ad ogni buon conto: se l'amministratore X manda una raccomandata con la quale richiede il pagamento degli oneri al Sig. Y, la prescrizione è interrotta e ricomincia a decorrere. se l'amministratore X manda una raccomandata al condominio Y che sta utilizando una cantina condominiale da 19 anni con la quale gli intima di lasciare libero il locale, il decorso del termine NON è interrotto ai fini del calcolo dell'usucapione. in tal caso serve un atto giudiziario. Spero di essere stato chiaro.
#13 Inviato 1 Maggio, 2012 Scritto da enrico dimitri il 01 Mag 2012 - 10:04:00: "Tuttavia, non sempre la diffida scritta stragiudiziale sortisce gli effetti sperati. Difatti, nelle azioni costitutive la prescrizione ()[...] Il debito del caso in discussione, si intende prescritto e quindi decade da ogni pretesa di recupero, quando il creditore non ne ha fatto richiesta, entro il termine previsto dalla legge. Cinque anni. Per evitare tale prescrizione, come dice anche pedone, (basta una raccomandata a/r, entro i termini di legge, anche se resta in giacenza per mancato ritiro). Saluti Carlo
#14 Inviato 1 Maggio, 2012 Scritto da Carlo il 01 Mag 2012 - 10:54:08: Il debito del caso in discussione, si intende prescritto e quindi decade da ogni pretesa di recupero, quando il creditore non ne ha fatto richiesta, entro il termine previsto dalla legge. Cinque anni. Per evitare tale prescrizione, come dice anche pedone, (basta una raccomandata a/r, entro i termini di legge, anche se resta in giacenza per mancato ritiro). Saluti Carlo il problema è: la raccomadata va spedita o ricevuta entro i 5 anni? secondo me ricevuta.
#15 Inviato 1 Maggio, 2012 Scritto da pedone il 01 Mag 2012 - 10:57:31: il problema è: la raccomadata va spedita o ricevuta entro i 5 anni? secondo me ricevuta. Quando dico entro i termini di legge, è chiaro che va spedita entro i cinque anni. Se c'è stato il mancato ritiro, con il primo e secondo avviso di notifica, è come se se ti fosse stata consegnata. Fa fede la data di spedizione. Carlo
#16 Inviato 1 Maggio, 2012 Scritto da Carlo il 01 Mag 2012 - 11:08:24: Quando dico entro i termini di legge, è chiaro che va spedita entro i cinque anni. Se c'è stato il mancato ritiro, con il primo e secondo avviso di notifica, è come se se ti fosse stata consegnata. Fa fede la data di spedizione. Carlo no. entro i 5 anni va ricevuta. in tal caso la racocmandata a/r - con la richiesta di pagamento - assume la natura di atto recettizio. in altri termini: io debitore devo venire a conoscenza che entro i 5 anni mi è stato richiesto il pagamento degli oneri condominiali. chiaramente vengo a conoscenza di tale richiesta nel momento in cui ricevo la richiesta medesima. non a caso le cartelle di pagamento sono tutte notificate (cioè consegnate) entro il termine dei 7 anni.
#17 Inviato 1 Maggio, 2012 Scritto da pedone il 01 Mag 2012 - 12:00:38: no. entro i 5 anni va ricevuta. in tal caso la racocmandata a/r - con la richiesta di pagamento - assume la natura di atto recettizio. in altri termini: io debitore devo venire a conoscenza che entro i 5 anni mi è stato richiesto il pagamento degli oneri condominiali. chiaramente vengo a conoscenza di tale richiesta nel momento in cui ricevo la richiesta medesima. non a caso le cartelle di pagamento sono tutte notificate (cioè consegnate) entro il termine dei 7 anni. NO COMMENT!!
#18 Inviato 7 Maggio, 2012 Vi ringrazio per tutte le vostre risposte. Da quanto ho letto, da ultimo anche su “L’esperto risponde” de Il Sole 24 Ore, la prescrizione per il pagamento degli oneri condominiali è, come avete scritto, di cinque anni. Il vecchio amministratore è sempre riuscito a incassare le quote sulla base dei particolari rapporti con i condomini del palazzo in cui lo stesso amministratore possiede due dei diciotto appartamenti. Dalla documentazione messa a disposizione dal nuovo amministratore risulta che l’ex amministratore: - non ha mai chiesto l’adeguamento all’indice Istat per l’affitto dell’appartamento condominiale; - ha fatto pagare al condominio lavori effettuati in appartamenti privati senza alcuna decisione o ratifica dell’assemblea condominiale; - ha escluso dai rendiconti entrate (sia pure di poche centinaia di euro) che vi sono state e incluso uscite (sia pure di poche decine di euro) che non ci sono state. Sono convinto che questo amministratore non sia un ladro. È però un incapace che ha gestito per 10-15 anni quattro condomini di uno stesso complesso immobiliare. Quando, nel corso di un’assemblea di uno di questi condomini, qualcuno ha chiesto di prendere visione della documentazione e si è scoperto che non c’era corrispondenza tra dati del bilancio e documenti giustificativi, l’amministratore non ha più convocato assemblee. Per mandarlo via da tre dei quattro condomini si è dovuto far ricorso al Tribunale che ha nominato un amministratore giudiziario e convocare assemblee su assemblee nel corso delle quali si è finalmente riusciti a mettere in minoranza l’amministratore che ha cercato di opporsi in tutti i modi rifiutandosi, ostinatamente, di far visionare la documentazione amministrativa. L’unico modo per colpirlo, mentre continua ad operare in altri condomini senza modificare il suo comportamento, è quello di penalizzarlo dal punto di vista economico ricorrendo alla prescrizione. D’altra parte solo in tal modo è possibile recuperare parte delle spese legali sostenute per ricondurre la vita condominiale nell’alveo della legalità.
#19 Inviato 12 Marzo, 2019 Scusate ma il dies a quo non decorre dall'approvazione del rendiconto? Se il rendiconto non è stato approvato non è logico che non ci sia prescrizione? O c'è qualcosa che mi sfugge?
#20 Inviato 12 Marzo, 2019 Cortesemente, se si vuole proporre un quesito si prega aprire una nuova discussione. Questa è del 2012. Grazie