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La detrazione per il risparmio energetico spetta anche all'immobiliare di gestione

La detrazione per gli interventi di risparmio energetico trova applicazione anche con riferimento alle immobiliari di gestione.
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 
15 Mag, 2019

La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, con sentenza n. 1782/21/2019 del 16.04.2019, ha stabilito che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico trova applicazione anche con riferimento alle immobiliari di gestione.

Secondo il Giudice d'appello, infatti, il nostro ordinamento non prevede alcuna eccezione sulla base della quale tali soggetti debbano essere esclusi dalla fruizione dell'incentivo.

Il caso esaminato dalla Commissione Tributaria Regionale. Nel caso in esame, ad una società immobiliare di gestione è stato notificato un avviso bonario per il recupero della detrazione d'imposta del 55% usufruita per gli interventi di risparmio energetico effettuati su immobili destinati a locazione abitativa (ad oggi la percentuale di detrazione è stata maggiorata al 65%).

Secondo la tesi dell'Agenzia delle Entrate, gli immobili della società accertata devono considerarsi beni merce e non beni strumentali (ed in quanto tali non possono beneficiare di alcun incentivo).

Con sentenza CTP Milano n. 2885/14/2018 il Giudice di merito ha accolto il ricorso annullando gli atti impositivi emessi dall'Amministrazione Finanziaria. A seguito di tale pronuncia, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello avanti alla CTR Lombardia.

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La sentenza CTR n. 1782/21/2019 del 16.04.2019. Con la sentenza in commento la Commissione ha confermato la pronuncia di primo grado, confermandone la motivazione. Il Collegio, in particolare, osserva che la tesi dell'Ufficio sono in assoluto infondate, avuto riguardo ad una lettura delle norme disciplinanti la fattispecie.

Le disposizioni in esame, infatti, non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione, che peraltro possono assumere la veste di utilizzatore del bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione.

L'agevolazione fiscale è riconosciuta in ragione del favor che il legislatore attribuisce ai costi di riqualificazione energetica degli edifici che consentono risparmi di forniture da fonti a rilevante impatto ambientale.

La detrazione spetta quindi "a qualunque soggetto giuridico, anche ai titolari di redditi d'impresa, essendo necessario e sufficiente che chi esegue l'intervento e sostiene la spesa sia titolare di un diritto reale, ovvero di un diritto di godimento sull'immobile oggetto della riqualificazione, a prescindere sia dalla categoria catastale che dall'imputazione soggettiva del beneficiario della detrazione".

Considerato che, nel caso di specie, la società contribuente ha dato prova di aver svolto gli interventi e di averne sostenuto il carico dei costi, la CTR ha confermato la sentenza impugnata.

La proroga della detrazione. Cogliamo l'occasione per evidenziare che la detrazione per il risparmio energetico è stata prorogata per le spese sostenute nel corso del 2019 ad opera della legge n. m145/2018, alle medesime condizioni previste per i precedenti anni (detrazione del 65% delle spese sostenute entro gli specifici massimali previsti per ogni tipologia di intervento).

Ricordiamo che per gli interventi riferiti alle parti comuni del condominio il legislatore aveva già previsto, con legge di Bilancio 2017, una specifica proroga che consente la detrazione delle spese sostenute fino al prossimo 31.12.2021.

Le novità del DL Crescita. Si segnala che, secondo quanto previsto dal DL n. 34 del 30.04.2019 i contribuenti possono fruire del beneficio anche sotto forma di sconto operato dal fornitore (il quale riceverà un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al contribuente).

Si tratta in ogni caso di una possibilità alternativa alla fruizione dell'incentivo sotto forma di detrazione, pertanto i contribuenti potranno continuare a beneficiare direttamente dello sconto fiscale.

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